MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 8 marzo 2002.
(Gazzetta Ufficiale n. 73, Suppl. ord., del 27 marzo 2002)
Approvazione di n. 2 studi di settore relativi ad attività economiche nel settore delle attività professionali.
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
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Decreta:
Art. 1.
(Approvazione degli studi di settore)
1. Sono approvati, in base all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 (24), gli studi di settore relativi alle seguenti attività:
a) studio di settore SK10U - Studi medici generici convenzionati col SSN codice di attività 85.12.1; Altri studi medici generici, codice di attività 85.12.2; Studi di radiologia e radioterapia, codice di attività 85.12.4; Prestazioni sanitarie svolte da chirurghi, codice di attività 85.12.A; Studi medici e poliambulatori specialistici, codice di attività 85.12.B;
b) studio di settore SK22U - Servizi veterinari, codice di attività 85.20.0.
2. Gli elementi necessari alla definizione presuntiva dei compensi relativi agli studi di settore indicati nel comma 1 sono determinati sulla base della nota tecnica e metodologica, delle tabelle dei coefficienti nonchè della lista delle variabili per l'applicazione dello studio, di cui agli allegati:
1, per lo studio di settore SK10U;
2, per lo studio di settore SK22U.
3. Il programma per l'applicazione dello studio di settore segnala anche, con riferimento ad indici significativi, la coerenza economica rispetto ai valori minimi e massimi assumibili con riferimento a comportamenti normali degli operatori del settore.
4. Gli studi di settore si applicano ai contribuenti esercenti arti e professioni che svolgono in maniera prevalente le attività indicate nel comma 1. In caso di più attività professionali per attività prevalente si intende quella da cui deriva nel periodo d'imposta la maggiore entità dei compensi.
5. Gli studi di settore approvati con il presente decreto sono utilizzabili a partire dal periodo di imposta 2001.
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(24) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1993, pag. 3338; I.L.P. 1993, pag. 1942.
Art. 2.
(Modalità di applicazione degli studi di settore)
1. In via sperimentale, i compensi e gli indici di coerenza economica, risultanti dall'applicazione degli studi di settore approvati con il presente decreto, sono utilizzati come criteri selettivi per la scelta delle posizioni da sottoporre a controllo con le ordinarie metodologie. I contribuenti che dichiarano compensi di ammontare non inferiore a quello risultante dai predetti studi di settore non sono assoggettabili ad accertamento in base all'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146 (25), sulla base dei maggiori compensi determinati a seguito della revisione degli studi stessi.
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(25) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1998, pag. 2116; I.L.P. 1998, pag. 1128.
Art. 3.
(Categorie di contribuenti
alle quali non si applicano gli studi di settore)
1. Gli studi di settore approvati con il presente decreto non si applicano nei confronti dei contribuenti che hanno dichiarato compensi di cui all'articolo 50, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (26), e successive modificazioni, di ammontare superiore a 10 miliardi di lire, pari a euro 5.164.569,00.
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(26) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2000, pag. 2257; I.L.P. 1998, pag. 1574.
Art. 4.
(Variabili delle attività professionali)
1. La determinazione dei valori da attribuire alle variabili da utilizzare per l'applicazione degli studi di settore approvati con il presente decreto è effettuata sulla base delle istruzioni per la compilazione dei relativi questionari approvate con decreto del Ministro delle Finanze 5 dicembre 1997 (27) e con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle entrate 26 novembre 1999 (28), tenuto conto di quanto precisato in quelle per la compilazione delle dichiarazioni di cui all'articolo 6, comma 1 del presente decreto.
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(27) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1998, pag. 449; I.L.P. 1998, pag. 391.
(28) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2000, pag. 185; I.L.P. 2000, pag. 242.
Art. 5.
(Determinazione del reddito imponibile)
1. Sulla base degli studi di settore sono determinati presuntivamente i compensi di cui all'articolo 50, comma 1, dello stesso articolo del Testo unico delle imposte sui redditi.
2. Ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo l'ammontare dei compensi di cui al comma 1 è aumentato degli altri componenti positivi, compresi i proventi e gli interessi moratori e dilatori di cui all'articolo 6, comma 2, del menzionato Testo unico, ed è ridotto dei componenti negativi deducibili. Ai fini della determinazione degli importi relativi alle voci e alle variabili di cui all'articolo 4 del presente decreto devono essere considerate le spese sostenute nell'esercizio dell'attività anche se non dedotte in sede di dichiarazione dei redditi.
Art. 6.
(Comunicazione dei dati rilevanti
ai fini dell'applicazione degli studi di settore)
1. I contribuenti ai quali si applicano gli studi di settore comunicano, in sede di dichiarazione dei redditi, i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi stessi.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 8 marzo 2002
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