MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 8 marzo 2002.

(Gazzetta Ufficiale n. 73, Suppl. ord., del 27 marzo 2002)

 

Approvazione di n. 4 studi di settore relativi ad attività economiche nel settore dei servizi.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

...omissis...

Decreta:

Art. 1.

(Approvazione degli studi di settore)

1. Sono approvati, in base all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 (19), gli studi di settore relativi alle seguenti attività economiche nel settore dei servizi:

a) studio di settore SG66U - Consulenza per installazione di elaboratori elettronici, codice di attività 72.10.0; Fornitura di software e consulenza in materia di informatica, codice di attività 72.20.0; Elaborazione elettronica dei dati, codice di attività 72.30.0; Attività delle banche di dati, codice di attività 72.40.0; Manutenzione e riparazione di macchine per ufficio e di elaboratori elettronici, codice di attività 72.50.0; Servizi di telematica, robotica e eidomatica, codice di attività 72.60.1; Altri servizi connessi all'informatica, codice di attività 72.60.2;

b) studio di settore SG73A - Movimento merci relativo a trasporti terrestri, codice di attività 63.11.3; Magazzini di custodia e deposito, codice di attività 63.12.1;

c) studio di settore SG73B - Spedizionieri e agenzie di operazioni doganali, codice di attività 63.40.1; Intermediari dei trasporti, codice di attività 63.40.2; Attività di corriere diverse da quelle postali nazionali, codice di attività 64.12.0;

d) studio di settore SG75U - Installazione di impianti elettrici, codice di attività 45.31.0; Lavori di isolamento, codice di attività 45.32.0; Installazione di impianti idraulico-sanitari, codice di attività 45.33.0; Altri lavori di installazione, codice di attività 45.34.0; Posa in opera di infissi in legno o in metallo, codice di attività 45.42.0.

2. Gli elementi necessari alla definizione presuntiva dei ricavi relativi agli studi di settore indicati nel comma 1 sono determinati sulla base della nota tecnica e metodologica, delle tabelle dei coefficienti nonchè della lista delle variabili per l'applicazione dello studio, di cui agli allegati:

1, per lo studio di settore SG66U;

2, per lo studio di settore SG73A;

3, per lo studio di settore SG73B;

4, per lo studio di settore SG75U.

3. Il programma per l'applicazione dello studio di settore segnala anche, con riferimento ad indici significativi, la coerenza economica rispetto ai valori minimi e massimi assumibili con riferimento a comportamenti normali degli operatori del settore.

4. Gli studi di settore si applicano ai contribuenti che svolgono in maniera prevalente le attività indicate nel comma 1, nonchè ai contribuenti che svolgono le predette attività in maniera secondaria per le quali abbiano tenuto annotazione separata, fermo restando il disposto dell'articolo 2. In caso di esercizio di più attività d'impresa, per le quali non è stata tenuta la annotazione separata, per attività prevalente si intende quella da cui deriva nel periodo d'imposta la maggiore entità dei ricavi.

5. Gli studi di settore approvati con il presente decreto sono utilizzabili a partire dagli accertamenti relativi al periodo di imposta 2001.

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(19) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1993, pag. 3338; I.L.P. 1993, pag. 1942.

Art. 2.

(Categorie di contribuenti

alle quali non si applicano gli studi di settore)

1. Gli studi di settore approvati con il presente decreto non si applicano:

a) in caso di esercizio di due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo studio di settore, per le quali non è stata tenuta la annotazione separata, se l'importo complessivo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dallo studio di settore supera il 20% dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati;

b) nei confronti dei contribuenti che hanno dichiarato ricavi di cui all'articolo 53, comma 1, esclusi quelli di cui alla lettera c), del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (20), di ammontare superiore a 10 miliardi di lire, pari a euro 5.164.569,00;

c) nei confronti delle società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate;

d) nei confronti delle società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi.

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(20) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2000, pag. 2257; I.L.P. 1998, pag. 1574.

Art. 3.

(Variabili delle imprese)

1. La determinazione dei valori da attribuire alle variabili da utilizzare per l'applicazione degli studi di settore, approvati con il presente decreto, è effettuata sulla base delle istruzioni per la compilazione dei relativi questionari approvati con decreti del Direttore generale del Dipartimento delle entrate 10 agosto 1998 (21) e 26 novembre 1999 (22), tenuto conto di quanto precisato in quelle per la compilazione delle dichiarazioni di cui all'art. 5, comma 1 del presente decreto.

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(21) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1998, pag. 2988; I.L.P. 1998, pag. 1937.

(22) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2000, pag. 185; I.L.P. 2000, pag. 242.

Art. 4.

(Determinazione del reddito imponibile)

1. Sulla base degli studi di settore sono determinati presuntivamente i ricavi di cui all'articolo 53, ad esclusione di quelli previsti dalle lettere c) e d) del comma 1 dello stesso articolo del Testo unico delle imposte sui redditi.

2. Ai fini della determinazione del reddito d'impresa l'ammontare dei ricavi di cui al comma 1 è aumentato degli altri componenti positivi, compresi i ricavi di cui all'articolo 53, comma 1, lettere c) e d), del menzionato Testo unico, ed è ridotto dei componenti negativi deducibili. Ai fini della determinazione degli importi relativi alle voci e alle variabili di cui all'articolo 3 devono essere considerati i componenti negativi inerenti all'esercizio dell'attività anche se non dedotti in sede di dichiarazione dei redditi.

3. Per le imprese che eseguono opere, forniture e servizi pattuiti come oggetto unitario e con tempo di esecuzione ultrannuale i ricavi dichiarati, da confrontare con quelli presunti in base agli studi di settore, vanno aumentati delle rimanenze finali e diminuiti delle esistenze iniziali valutate ai sensi dell'articolo 60, commi da 1 a 4, del Testo unico delle imposte sui redditi.

Art. 5.

(Comunicazione dei dati rilevanti

ai fini dell'applicazione degli studi di settore)

1. I contribuenti ai quali si applicano gli studi di settore comunicano, in sede di dichiarazione dei redditi, i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi stessi.

Art. 6.

(Annotazione separata)

1. Nei confronti dei contribuenti che esercitano una delle at-tività per le quali lo studio di settore è approvato con il presente decreto, le disposizioni contenute nel decreto del Direttore generale del Dipartimento delle entrate 24 dicembre 1999 (23), concernenti l'annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, si applicano a decorrere dall'1 maggio 2002. E' facoltà del contribuente indicare a quale attività esercitata o a quale punto di produzione o di vendita debbono essere imputati i ricavi conseguiti nei mesi precedenti nonchè gli altri componenti rilevanti ai fini dell'applicazione del relativo studio di settore. Qualora tale facoltà non venga esercitata, in sede di dichiarazione dei redditi, i ricavi relativi all'intero periodo d'imposta vanno ripartiti applicando ai ricavi o compensi conseguiti fino al 30 aprile 2002 la percentuale di ripartizione determinata con riferimento ai ricavi o compensi conseguiti a partire dall'1 maggio 2002.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 8 marzo 2002

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(23) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2000, pag. 279; I.L.P. 2000, pag. 248.

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