MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 8 marzo 2010.
(Gazzetta Ufficiale n. 86 del 14 aprile 2010)
Certificazione relativa al rispetto degli obiettivi del Patto di stabilità interno per l'anno 2009 delle province e dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti.
IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
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Decreta:
Art. 1.
Certificazione
1. Le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti soggetti al Patto di stabilità interno trasmettono, entro il termine perentorio del 31 marzo 2010, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, IGEPA - via XX Settembre, n. 97 - 00187, Roma, una certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale e dal responsabile del servizio finanziario, relativa al rispetto degli obiettivi del Patto di stabilità interno per l'anno 2009, secondo il prospetto e le modalità contenute nell'allegato A al presente decreto. La certificazione deve essere spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, con esclusione di qualsiasi altro mezzo e, ai fini della verifica del rispetto del termine di invio, la data è comprovata dal timbro apposto dall'ufficio postale accettante.
2. Le province e i comuni di cui al comma 1 che non provvedono ad inviare detta certificazione nei modi e nei tempi precedentemente indicati sono considerati, ai sensi dell'art. 77-bis, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133 (4), come modificato dall'art. 9-bis, comma 4, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 (5), inadempienti al Patto di stabilità interno 2009.
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(4) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2008, pagg. 2244, 2694; I.L.P. 2008, pagg. 1462, 1812.
(5) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2009, pagg. 1892, 2228; I.L.P. 2009, pagg. 1284, 1605.
Art. 2.
Acquisizione dati per indicatori economico-strutturali
1. Le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti che hanno rispettato il Patto di stabilità interno del 2009, in sede di certificazione, forniscono le informazioni contabili di bilancio, secondo il prospetto e le modalità contenute nell'allegato B al presente decreto, utili per la costruzione degli indicatori economico/strutturali, funzionali alla attuazione, nel 2010, del meccanismo di premialità, ai sensi dei commi 23 e successivi del citato art. 77-bis.
2. La premialità è riconosciuta esclusivamente nei confronti degli enti che trasmettono le informazioni richieste secondo le modalità e nei tempi previsti dal comma 1 dell'art. 1 al presente decreto.
Art. 3.
Disposizioni finali
1. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 8 marzo 2010
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ALLEGATO
A - PROSPETTO DELLA CERTIFICAZIONE DEL PATTO 2009
Le informazioni sul Patto di stabilità interno relative alle risultanze al 31 dicembre 2009 con cui si dimostra il raggiungimento o meno degli obiettivi del Patto di stabilità interno in termini di competenza mista, sono quelle previste nel prospetto allegato (modello MONIT/09/CPM) al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'1 ottobre 2009 (concernente il monitoraggio semestrale del Patto di stabilità interno per l'anno 2009) che ha avuto il parere favorevole della Conferenza Stato-città ed Autonomie locali nella seduta del 30 luglio 2009.
In particolare, si fa riferimento alle informazioni inerenti il monitoraggio dell'intero anno 2009, che gli Enti locali soggetti al patto hanno comunicato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il Patto di stabilità interno nel sito www.pattostabilita.rgs.tesoro.it.
Considerato, quindi, che le informazioni in questione sono già presenti nel sistema web ed al fine di agevolare gli Enti locali nel predisporre la certificazione definitiva delle risultanze del Patto di stabilità interno per l'anno 2009, è stata prevista - così come per la certificazione relativa al Patto di stabilità interno 2008 - una apposita procedura che consente all'ente di acquisire direttamente il modello per la certificazione da inviare al Ministero dell'Economia e delle Finanze. Detto modello risulta già compilato con i dati numerici (desunti automaticamente dalle informazioni sul monitoraggio del patto per l'anno 2009) inseriti direttamente dagli enti nel sistema web e con l'indicazione del rispetto o meno degli obiettivi del patto.
Pertanto, per stampare la suddetta certificazione predisposta in modo automatico è necessario accedere all'applicazione web del Patto e richiamare, dal menu a tendina, la funzione di Acquisizione modello relativa alla Certificazione del rispetto degli obiettivi 2009 che consentirà di visualizzare e controllare i dati relativi al monitoraggio II semestre del proprio ente.
Dopo aver verificato l'attendibilità delle informazioni acquisite dal sistema e dopo aver compilato, in funzione del rispetto o meno dell'obiettivo, il prospetto per la definizione degli indicatori economico/strutturali se l'obiettivo è stato rispettato, è possibile procedere alla predisposizione della certificazione cliccando sul pulsante "stampa certificato", che genererà un file in formato pdf pronto per la stampa del modulo da inviare in forma cartacea al Ministero dell'Economia e delle Finanze (secondo le modalità e i tempi indicati al comma 1 dell'articolo 1 del presente decreto), dopo aver provveduto all'integrazione manuale soltanto della sottoscrizione del rappresentante legale e del responsabile del servizio finanziario, del luogo della sottoscrizione e del timbro dell'ente stesso.
Pertanto, si invitano gli Enti locali tenuti alla trasmissione della certificazione (con esclusione, quindi, degli enti che, ai sensi della normativa vigente, si sono dichiarati commissariati e, pertanto, esclusi dal Patto di stabilità interno 2009), prima di produrre la stessa, a voler controllare che i dati del Patto di stabilità interno al 31 dicembre 2009 a suo tempo inseriti per il monitoraggio siano quelli corretti - in caso contrario si invita a rettificarli entro il termine limite del 31 marzo 2010 avvalendosi dell'apposita funzione "Variazione modello" nell'applicazione web del monitoraggio - in quanto tali dati saranno gli unici che verranno presi in considerazione ai fini del rispetto o meno del Patto di stabilità per l'anno 2009.
Naturalmente, la funzione di produzione della certificazione è disponibile esclusivamente per gli enti che hanno trasmesso via web le risultanze del monitoraggio del patto al 31 dicembre 2009. Pertanto, gli enti che non hanno trasmesso tali dati non potranno stampare il modulo della certificazione, se non dopo aver assolto all'obbligo dell'invio delle informazioni sul monitoraggio dell'anno 2009.
Si soggiunge che non potranno essere inviati altri tipi di certificazione, se non quella prodotta dal sistema web.
Si rammenta, infine, che come disposto dall'articolo 9-bis, comma 4, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, l'ente rispettoso del patto che non trasmette la certificazione nei tempi previsti dalla legge è ritenuto inadempiente e sarà, quindi, applicata, sino alla data di invio della certificazione stessa, la sanzione (divieto di assunzione del personale) di cui al comma 4 dell'articolo 76 del decreto-legge n. 112 del 2008.
B - PROSPETTO PER L'APPLICAZIONE DEL MECCANISMO DELLA PREMIALITA' ai sensi dei commi 23 e segg. dell'articolo 77-bis del decreto-legge n. 112/2008, convertito dalla legge n. 133/2008.
I commi 23, 24, 25 e 26 dell'art. 77-bis hanno introdotto un meccanismo di premialità correlato con i risultati raggiunti dal comparto degli Enti locali rispetto agli obiettivi programmatici assegnati allo stesso e basato su un nuovo elemento di virtuosità.
In particolare, i citati commi prevedono che, nel caso in cui il comparto abbia rispettato l'obiettivo assegnato, gli enti adempienti al patto potranno beneficiare nell'anno successivo, in base al posizionamento rispetto a 2 indicatori economico-strutturali (grado di rigidità strutturale e indice di autonomia finanziaria), di un peggioramento in termini di saldo obiettivo. L'entità del peggioramento, a livello complessivo, è commisurata al 70% dello scostamento tra saldo obiettivo e saldo realizzato dagli enti che, nell'anno di riferimento, non hanno rispettato il patto.
Acquisiti i dati di cui al presente paragrafo, sono definiti, con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'Interno, d'intesa con la Conferenza Stato-città, i valori medi per fascia demografica degli indicatori con cui valutare la virtuosità e le modalità di riparto.
Alle province e ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti adempienti al Patto di stabilità interno 2009, pertanto, è richiesta la compilazione dei prospetti B/PROV (per le province) e B/COM (per i comuni) mediante cui sono acquisite le informazioni utili per la costruzione dei due indicatori economico/strutturali e del loro valore medio per classi demografiche. Mediante tali informazioni è quindi possibile la valutazione del grado di virtuosità dell'ente espresso in termini di rigidità strutturale del bilancio e di autonomia finanziaria (quest'ultimo solo per i comuni). Le informazioni sono comunicate sia mediante il sistema web appositamente previsto per il Patto di stabilità interno nel sito www.pattostabilita.rgs.tesoro.it, sia mediante invio a mezzo raccomandata secondo le medesime modalità previste per l'invio della certificazione.
Si soggiunge che, come per la certificazione, non potranno essere inviati altri tipi di prospetti per l'applicazione del meccanismo premiale, se non quelli prodotti dal sistema web.
Le informazioni richieste, relative agli impegni e agli accertamenti desunti dai bilanci consuntivi dell'anno 2009 secondo la classificazione economica di cui al D.P.R. n. 194/1996, sono le seguenti:
per i comuni :
- Entrate tributarie (Titolo I) al netto della compartecipazione IRPEF;
- Entrate extra-tributarie (Titolo III);
- Entrate correnti (Titolo I + Titolo II + Titolo III);
per comuni e province :
- Entrate correnti (Titolo I + Titolo II + Titolo III);
- Spese del personale (Titolo I / Intervento 01);
- Rimborso prestiti al netto delle anticipazioni di cassa (Titolo III / Interventi 02; 03; 04; 05) e al netto dei rimborsi per estinzioni anticipate di mutui e prestiti;
- Interessi passivi e oneri finanziari (Titolo I/Intervento 06) al netto delle indennità per estinzione anticipata di mutui e prestiti.
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