MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

 

DECRETO 8 novembre 2007, n. 228.

(Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2007)

 

Regolamento concernente l'individuazione dei soggetti a cui si applicano le disposizioni del comma 185 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Requisiti e modalità per la presentazione della domanda

1. Le associazioni senza fine di lucro, che nelle finalità istituzionali prevedono la realizzazione o la partecipazione a manifestazioni di particolare interesse storico, artistico o culturale, legate agli usi ed alle tradizioni delle comunità locali, a decorrere dal 20 luglio ed entro e non oltre il 20 settembre di ciascun anno d'imposta, presentano all'Agenzia delle entrate, in via telematica, utilizzando il modello predisposto dall'Agenzia delle entrate, domanda con la quale chiedono di essere inseriti tra i soggetti beneficiari delle disposizioni recate dall'articolo 1, comma 185, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (3).

2. La domanda, a pena di inammissibilità, reca in particolare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale sotto la propria responsabilità il legale rappresentante dell'organizzazione dichiara:

a) l'assenza del fine di lucro;

b) gli apporti specifici alla realizzazione e/o alla partecipazione a manifestazioni di particolare interesse storico, artistico e culturale, legate agli usi e alle tradizioni delle comunità locali, espressamente previste tra le finalità istituzionali dell'associazione;

c) l'effettiva opera svolta per la realizzazione o partecipazione alle manifestazioni di cui alla lettera b), svolte nell'ambito territoriale di appartenenza dell'associazione, ovvero in altri ambiti territoriali, solo nel caso in cui la manifestazione per ragioni storiche si svolga oltre che nel proprio ambito territoriale anche in altri luoghi;

d) il reddito complessivo dell'associazione relativo all'anno precedente la presentazione della domanda;

e) da quale anno effettivamente l'associazione svolge in modo continuativo le attività di cui alla lettera b);

f) da quale anno si svolgono le manifestazioni di cui alla lettera b).

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(3) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2007, pag. 227; I.L.P. 2007, pagg. 116, 228.

Art. 2.

Criteri di definizione dell'elenco dei soggetti beneficiari

1. Nell'individuazione dei beneficiari, da effettuare con successivo decreto, si tiene conto dei soggetti che da più tempo operano per la realizzazione o partecipano in modo continuativo a manifestazioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), e, a parità di tale condizione, alle manifestazioni di più antica istituzione e rappresentative in modo preminente delle tradizioni storico, artistico e culturali di una determinata realtà territoriale e, in caso di ulteriore parità, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande ritenute idonee.

2. Con successivo provvedimento, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Direttore dell'Agenzia delle entrate approva il modello di domanda di cui all'articolo 1.

Art. 3.

Controllo requisiti formali e individuazione dei soggetti

1. L'Agenzia delle entrate esaminate le istanze di cui all'articolo 1, verificata la sussistenza dei requisiti formali, redige un elenco dei soggetti, specificando il relativo reddito, secondo i criteri indicati nell'articolo 2, comma 1. L'elenco è trasmesso entro il 30 ottobre di ciascun anno al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento per le politiche fiscali.

2. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze, con proprio decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, individua i soggetti beneficiari, fino alla concorrenza del limite di cui all'articolo 1, comma 186, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 4.

Esonero delle scritture contabili e sanzioni

1. I soggetti beneficiari sono esonerati dagli obblighi di tenuta delle scritture contabili prescritti dagli articoli 14, 15, 16, 18 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.

2. L'Agenzia delle entrate effettua idonei controlli a campione e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà.

3. Qualora dal controllo di cui al comma 2 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, si applicano le sanzioni di cui al Capo VI del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Art. 5.

Disposizioni transitorie

1. In sede di prima applicazione l'istanza di cui all'articolo 1 è presentata entro 60 giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento previsto all'articolo 2, comma 2; nei successivi 40 giorni l'Agenzia delle entrate trasmette al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento per le politiche fiscali l'elenco di cui all'articolo 3, comma 1. Relativamente ai periodi d'imposta 2007 e 2008 è prevista la presentazione di un'unica istanza.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 8 novembre 2007

Registrato alla Corte dei conti il 30-11-2007

Ufficio controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 91

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