MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 8 novembre 2011.
(Gazzetta Ufficiale n. 266 del 15 novembre 2011)
Estensione delle modalità di versamento tramite modello F24 all'imposta sulle successioni e donazioni, all'imposta di registro, all'imposta ipotecaria, all'imposta catastale, alle tasse ipotecarie, all'imposta di bollo, all'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, all'imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio e lungo termine, ai tributi speciali nonché ai relativi accessori, interessi e sanzioni, compresi gli oneri e le sanzioni dovuti per l'inosservanza della normativa catastale - Articolo 17, comma 2, lettera h-ter) del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
...omissis...
Decreta:
Art. 1.
Estensione delle modalità di versamento unitario
previste dall'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ad altre entrate
1. Le modalità di versamento unitario delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato previste dall'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (18), si applicano anche ai pagamenti dei tributi e dei relativi accessori, interessi e sanzioni dovuti in osservanza delle disposizioni di seguito indicate nonché al pagamento delle sanzioni e degli oneri dovuti per l'inosservanza della normativa catastale:
a) decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 869, e successive modificazioni ed integrazioni concernenti la misura e l'applicazione dei tributi speciali previsti dalla Tabella A ad esso allegata;
b) decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina dell'imposta di bollo, limitatamente ai pagamenti attualmente effettuati con le modalità stabilite dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237 (19) nonché a quelli da effettuare con richiesta di addebito sul conto corrente bancario o postale contestualmente alla trasmissione telematica dell'atto all'Agenzia delle entrate o all'Agenzia del territorio;
c) decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, recante l'istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili e successive modificazioni ed integrazioni, ivi comprese quelle recate dall'art. 11, commi 3 e 4, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito dalla legge 28 maggio 1997, n. 140 (20), e dall'art. 20 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (21);
d) decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, recante la disciplina delle agevolazioni tributarie ed in particolare gli articoli da 15 a 20 riguardanti l'istituzione dell'imposta sostitutiva delle imposte di registro, di bollo, ipotecaria, catastale e delle tasse sulle concessioni governative;
e) decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, recante l'approvazione del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro;
f) decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 (22), e successive modificazioni ed integrazioni, ivi comprese quelle recate dall'art. 2, commi da 47 a 53, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 (23), concernente la disciplina dell'imposta sulle successioni e donazioni;
g) decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, e successive modificazioni ed integrazioni, recante l'approvazione del Testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale.
2. Per la riscossione dei tributi speciali catastali e delle tasse ipotecarie di cui al comma 1, lettere a) e g), del presente decreto, dei relativi accessori, interessi e sanzioni nonché per la riscossione dell'imposta di bollo, delle sanzioni amministrative e delle somme comunque dovute per l'inosservanza della normativa catastale da riscuotersi a cura dell'Agenzia del territorio le modalità di versamento di cui al comma 1 si aggiungono a quelle già previste dall'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237.
3. Restano ferme le modalità di riscossione dell'imposta di bollo previste dall'art. 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.
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(18) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1997, pag. 2847; I.L.P. 1997, pag. 1914.
(19) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1997, pag. 317; I.L.P. 1997, pag. 1801.
(20) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1997, pagg. 1339, 1955; I.L.P. 1997, pagg. 792, 1240.
(21) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2001, pag. 243; I.L.P. 2001, pag. 116.
(22) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1991, pagg. 161, 1145; I.L.P. 1991, pagg. 6, 416.
(23) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2006, pagg. 2822, 3380; I.L.P. 2006, pagg. 2023, 2470.
Art. 2.
Modalità e termini
1. Con provvedimento dell'Agenzia delle entrate, d'intesa con l'Agenzia del territorio per i tributi e le altre entrate di sua competenza, sono definiti il termine e le modalità operative per l'attuazione, anche progressiva, delle disposizioni di cui all'art. 1 del presente decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 8 novembre 2011