MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 9 agosto 2019.

(Gazzetta Ufficiale n.195 del 21 agosto 2019)

Misura e modalità di versamento all'Istituto di vigilanza sulle assicurazioni del contributo di vigilanza dovuto per l'anno 2019 dagli intermediari di assicurazione e riassicurazione e del contributo a carico di coloro che intendono svolgere la prova di idoneità per la sessione d'esame 2019.

 

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

...omissis...

Decreta:

 

Art. 1.

Contributo di vigilanza dovuto dagli intermediari

di assicurazione e riassicurazione

per l'anno 2019 all'IVASS

1. La misura del contributo di vigilanza dovuto per l'anno 2019 all'IVASS, ai sensi dell'art. 336 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dagli intermediari di assicurazione e riassicurazione iscritti al Registro unico di cui all'art. 109 del medesimo decreto n. 209 del 2005, è determinata come segue:

a) Sezione A - agenti di assicurazione:

- persone fisiche: € 47;

- persone giuridiche: € 270;

b) Sezione B - broker:

- persone fisiche: € 47;

- persone giuridiche: € 270;

c) Sezione C:

- produttori diretti: € 18;

d) Sezione D - banche, intermediari finanziari, SIM e Poste italiane:

- banche con raccolta premi pari o superiore a 100 milioni di euro e Poste italiane: € 10.000;

- banche con raccolta premi da 1 a 99,9 milioni di euro: € 8.170;

- banche con raccolta premi inferiore a un milione di euro, intermediari finanziari e SIM: € 2.760.

2. Ai fini del comma 1 sono tenuti al pagamento del contributo di vigilanza i soggetti che risultano iscritti nel registro unico intermediari alla data del 30 maggio 2019.

Art. 2.

 

Contributo dovuto all'IVASS

da coloro che intendono svolgere la prova

di idoneità di cui all'art. 110, comma 2,

del decreto legislativo n. 209 del 2005

relativo alla sessione d'esame 2019

La misura del contributo dovuto all'IVASS da coloro che intendono svolgere la prova di idoneità di cui all'art. 110, comma 2, del decreto legislativo n. 209 del 2005 per la sessione d'esame 2019, è stabilito nella misura di € 70.

Art. 3.

 

Versamento dei contributi

I contributi di cui agli articoli 1 e 2 sono versati sulla base di apposito provvedimento dell'IVASS concernente le modalità ed i termini di versamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficialedella Repubblica italiana.

Roma, 9 agosto 2019

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