MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 9 marzo 2005.
(Gazzetta Ufficiale n. 77 del 4 aprile 2005)
Modifiche all'articolo 3, comma 1, del decreto direttoriale 8 aprile 2004, n. 515 (50), concernente i termini di versamento del prelievo erariale unico sugli apparecchi da intrattenimento, di cui all'articolo 110, comma 6, del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. (Decreto n. 95/UDG).
IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO
...omissis...
Decreta:
Art. 1.
L'art. 3, comma 1, del decreto direttoriale 8 aprile 2004, n. 515 è modificato come segue: "A decorrere dal collegamento in rete degli apparecchi di gioco, la riscossione del PREU avviene mediante versamenti da effettuarsi, a cura del soggetto al quale AAMS ha rilasciato il nulla osta, entro il giorno 28 di ciascun mese, con riferimento alle somme giocate nel periodo compreso tra l'1 ed il 15 del mese stesso, ed entro il giorno 13 di ciascun mese, con riferimento alle somme giocate nel periodo residuo del mese precedente.".
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 9 marzo 2005
Registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 2005
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 229
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(50) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2004, pag. 1297.