MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 9 novembre 2007.
(Gazzetta Ufficiale n. 275 del 26 novembre 2007)
Criteri di iscrizione dei confidi nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107, comma 1, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
...omissis...
Decreta:
Art. 1.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) Testo unico, il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (4), recante il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;
b) confidi, i soggetti di cui all'art. 13, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 (5) ed iscritti ai sensi dell'art. 155, comma 4 del Testo unico nell'apposita sezione dell'elenco generale;
c) elenco speciale, l'elenco di cui all'art. 107 del Testo unico;
d) elenco generale, l'apposita sezione dell'elenco di cui all'art. 155, comma 4, del Testo unico.
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(4) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1994, pag. 2388.
(5) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2003, pag. 3604; I.L.P. 2003, pag. 2468.
Art. 2.
Requisiti per l'iscrizione nell'elenco speciale
1. Sono tenuti a chiedere l'iscrizione nell'elenco speciale i confidi che abbiano un volume di attività finanziaria pari o superiore a 75 milioni di euro.
2. I confidi, all'atto della domanda di iscrizione, devono possedere i requisiti prudenziali e organizzativi stabiliti dalla Banca d'Italia tenendo conto della particolare natura dell'attività svolta da tali intermediari. In caso di mancato possesso dei requisiti o di mancata adozione di una delle forme societarie previste dall'art. 106 del Testo unico, il confidi è cancellato dall'elenco nazionale.
3. Le condizioni quantitative di cui ai commi 1 e 2 sono accertate con riferimento ai dati dell'ultimo bilancio approvato e devono essere mantenute per i 6 mesi successivi alla chiusura dell'esercizio a cui il bilancio si riferisce.
4. La banca d'Italia stabilisce con il proprio provvedimento gli elementi da prendere in considerazione per il calcolo degli aggregati di cui ai commi 1 e 2. Nell'individuazione delle componenti, sia dei mezzi patrimoniali che dei volumi di attività finanziaria, fa riferimento alla disciplina che regola la redazione dei bilanci ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, ed il calcolo del patrimonio di vigilanza dei soggetti sottoposti a controlli prudenziali.
Art. 3.
Disposizioni transitorie
1. I confidi che alla data di entrata in vigore delle disposizioni della Banca d'Italia di cui all'art. 2 abbiano un volume di attività finanziaria pari o superiore a 75 milioni di euro, ma non possiedono i requisiti prudenziali e organizzativi di cui all'art. 2, comma 2, si adeguano a tali requisiti e richiedono l'iscrizione nell'elenco speciale entro 12 mesi dalla predetta data. Decorso tale termine, i confidi che non rispettino i predetti requisiti riconducono, nei successivi 18 mesi, il volume di attività finanziaria al di sotto della soglia quantitativa di 75 milioni di euro o, in caso contrario, sono cancellati dall'elenco generale.
Art. 4.
Entrata in vigore
Il presente decreto entra in vigore il giorno di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Roma, 9 novembre 2007