MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
PROVVEDIMENTO 1 luglio 2004.
(Gazzetta Ufficiale n. 158 dell'8 luglio 2004)
Modalità di rilascio dei nulla osta per la messa in esercizio degli apparecchi, di cui all'art. 110, comma 6, del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS), nel periodo intercorrente tra la data di individuazione dei candidati selezionati, 30 giugno 2004, e la data ultima di stipula delle convenzioni di concessione con i soggetti affidatari.
IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO
...omissis...
Dispone:
Art. 1.
Oggetto del provvedimento
Il presente provvedimento stabilisce le modalità di rilascio dei nulla osta per la messa in esercizio degli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza nel periodo intercorrente tra la data di individuazione dei candidati selezionati, 30 giugno 2004, e la data ultima di stipula delle convenzioni di concessione con i soggetti affidatari.
Art. 2.
Rilascio dei nulla osta
1. Nell'intervallo temporale di cui all'art. 1, i nulla osta per la messa in esercizio sono rilasciati, ove ne ricorrano le condizioni, a tutti coloro che ne fanno richiesta con le modalità di cui alla circolare n. 1/COA/DG del 26 febbraio 2004 (7).
2. A partire dal 26 luglio 2004, i nulla osta per la messa in esercizio sono rilasciati esclusivamente ai soggetti che hanno stipulato le relative convenzioni di concessione.
Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
Roma, 1 luglio 2004
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(7) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2004, pag. 1311; I.L.P. 2004, pag. 937.