MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 1 luglio 2002, n. 197.
(Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre 2002)
Regolamento recante determinazione delle rendite catastali e conseguenti trasferimenti erariali ai comuni.
IL MINISTRO DELL'INTERNO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
...omissis...
ADOTTA
il seguente regolamento:
Art. 1.
Oggetto del decreto
1. Il presente decreto, ai sensi dell'articolo 64 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (22), disciplina:
a) i criteri e le modalità per l'erogazione di trasferimenti erariali aggiuntivi a favore dei comuni che subiscono minori entrate relative all'imposta comunale sugli immobili (ICI) per effetto dei minori imponibili derivanti dall'autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale D secondo la procedura prevista dal decreto del Ministro delle Finanze 19 aprile 1994, n. 701 (23);
b) i criteri e le modalità per la riduzione dei trasferimenti erariali di parte corrente nei confronti dei comuni che beneficiano del contributo statale di cui alla lettera a) ove questi ultimi accertino, a seguito della determinazione definitiva della rendita catastale, introiti superiori almeno del trenta per cento rispetto a quelli conseguiti prima della autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale D.
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(22) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2001, pag. 243; I.L.P. 2001, pag. 116.
(23) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1995, pag. 428.
Art. 2.
Contributo statale
1. A decorrere dall'anno 2001 i trasferimenti erariali dei comuni che subiscono un minore gettito dell'ICI a causa dell'autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale D eseguita dai contribuenti secondo la procedura prevista dal decreto del Ministro delle Finanze 19 aprile 1994, numero 701, sono aumentati in misura pari alla predetta perdita di gettito ove quest'ultima sia di un importo superiore a € 1.549,37 ed allo 0,5% della spesa corrente risultante dal bilancio di previsione dello stesso anno in cui si è verificata la perdita, definitivamente assestato.
2. Il contributo statale è riconosciuto per le minori entrate verificatesi dall'anno 2001.
3. Il contributo statale è pari alla differenza tra il gettito dell'ICI che sarebbe derivato dai fabbricati classificabili nel gruppo catastale D considerando la base imponibile risultante prima dell'autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali effettuata secondo le procedure previste dal decreto del Ministro delle Finanze 19 aprile 1994, n. 701, ed il gettito dell'ICI derivante dagli stessi fabbricati a seguito della predetta autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali. L'entità del minor gettito dell'ICI è calcolata applicando l'aliquota dell'imposta vigente nell'esercizio finanziario in cui i contribuenti, per la prima volta, effettuano i pagamenti in base alle rendite catastali provvisoriamente autodeterminate ai sensi del decreto del Ministro delle Finanze 19 aprile 1994, n. 701. Il contributo statale determinato in corrispondenza di tale perdita è attribuito nell'anno successivo a quello in cui si è verificata la perdita del gettito dell'ICI ed è consolidato nei trasferimenti erariali dei comuni interessati. Ove il minore gettito dell'ICI derivante dalla autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali si sia verificato in esercizi precedenti l'anno 2001, il calcolo della perdita del gettito dell'ICI è effettuato applicando l'aliquota d'imposta vigente nell'anno 2001. Per il solo anno 2001 il contributo, come sopra determinato, è rico-nosciuto al netto degli eventuali contributi a tale titolo attribuiti in applicazione dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 17 dicembre 2000, n. 392, convertito dalla legge 28 febbraio 2001, n. 26 (24).
4. La perdita del gettito dell'ICI è calcolata in riferimento ai singoli fabbricati classificabili nel gruppo catastale D oggetto della autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali secondo la procedura prevista dal decreto del Ministro delle Finanze 19 aprile 1994, n. 701. Al fine di ottenere il contributo statale di cui al comma 1, i comuni interessati, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la minore entrata, inviano al Ministero dell'Interno, per il tramite degli uffici territoriali del Governo, apposita dichiarazione, secondo il modello di cui all'allegato A al presente decreto, in cui attestano l'importo complessivo del minore gettito dell'ICI derivante dai fabbricati classificabili nel gruppo catastale D a causa della autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali secondo la procedura prevista dal decreto del Ministro delle Finanze 19 aprile 1994, n. 701. Gli uffici territoriali del Governo, entro 10 giorni decorrenti dalla scadenza del predetto termine, trasmettono i certificati al Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Direzione Centrale della Finanza Locale.
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(24) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2001, pag. 900.
Art. 3.
Riduzione dei trasferimenti erariali
1. Ove a seguito della determinazione definitiva delle rendite catastali dei singoli fabbricati, classificabili nel gruppo catastale D, da parte degli uffici tecnici erariali, per i quali i comuni beneficiano del contributo statale di cui all'articolo 2, i medesimi comuni percepiscano un gettito dell'ICI superiore al 30 per cento rispetto a quello riscosso prima della autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali, i trasferimenti erariali di parte corrente sono ridotti in misura pari a tale eccedenza di gettito. La riduzione dei trasferimenti erariali si applica in relazione alle maggiori entrate riscosse per ogni singolo fabbricato.
2. La riduzione dei trasferimenti statali di cui al comma 1 si applica e si consolida a decorrere dall'anno successivo rispetto a quello in cui le rendite catastali definitive sono divenute inoppugnabili o accertate definitivamente in sede giudiziaria. Il maggior gettito è calcolato quale differenza tra quello percepito nell'anno di prima applicazione delle rendite catastali definitivamente accertate e quello percepito nell'anno precedente all'autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali ai sensi del decreto del Ministro delle Finanze 19 aprile 1994, n. 701. A tale fine, entro il 30 giugno dell'anno in cui si deve procedere alla riduzione dei trasferimenti erariali, i comuni interessati inviano al Ministero dell'Interno, per il tramite degli uffici territoriali del Governo, apposita certificazione secondo il modello di cui all'allegato B al presente decreto. Gli uffici territoriali del Governo, entro 10 giorni decorrenti dalla scadenza del predetto termine, trasmettono i certificati al Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Direzione Centrale della Finanza Locale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 1 luglio 2002
Registrato alla Corte dei conti il 22-8-2002
Ministeri istituzionali, registro n. 10, foglio n. 92