MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 1 marzo 2005.
(Gazzetta Ufficiale n. 62 del 16 marzo 2005)
Criteri di ripartizione e modalità per l'accesso ai finanziamenti del Fondo per l'insediamento nei comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, ai sensi dei commi 54 e 55 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Finanziaria 2005).
IL MINISTRO DELL'INTERNO
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Decreta:
Art. 1.
Finalità del provvedimento
1. Il presente provvedimento disciplina le modalità di assegnazione del contributo complessivo di 5 milioni di euro previsto per l'anno 2005 dall'art. 1, comma 54 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (47), a favore dei comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, sottodotati ai sensi dell'art. 9, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244 (48).
2. I contributi assegnati sono destinati, ai sensi dei commi 54 e 55 del citato art. 1, a finalità di riequilibrio economico e sociale, al riequilibrio insediativo, all'incentivazione dell'insediamento nei centri abitati di attività artigianali e commerciali, al recupero di manufatti, edifici e case rurali per finalità economiche e abitative ed al recupero degli antichi mestieri.
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(47) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2005, pag. 246; I.L.P. 2005, pag. 117.
(48) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1997, pag. 3365.
Art. 2.
Ripartizione ed utilizzo del fondo
1. Il Fondo di cui all'art. 1 del presente decreto è così ripartito:
a) una quota, pari al 50% del medesimo, corrispondente ad € 500.000, è ripartita in parti uguali a favore di ciascun comune beneficiario;
b) la restante quota, anch'essa corrispondente ad € 2.500.000, è ripartita rapportando direttamente l'importo della sottodotazione di ciascun ente, maggiorato secondo le percentuali indicate nella tabella che segue, alla quota di fondo da ripartire.
| Livelli di sottodotazione dalla media di fascia di appartenenza | ||
| Da | A | Percentuale di maggiorazione |
| 0% | 5% | 5% |
| 5% | 10% | 10% |
| 10% | 15% | 15% |
| 15% | 20% | 20% |
| 20% | 32% | 40% |
2. I fondi assegnati a ciascun ente, in attuazione del comma 1, sono utilizzati con l'assunzione nell'esercizio 2005 di impegni contabili per le finalità di cui all'art. 1 ed assicurando il rispetto dell'art. 72 della legge 27 dicembre 2002, n, 289 (49) e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (50), qualora i comuni destinino le risorse per incentivare interventi realizzati dalle imprese.
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(49) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2003, pag. 247; I.L.P. 2003, pag. 123.
(50) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1998, pag. 2284.
Art. 3.
Modalità di accesso e di assegnazione del fondo
1. Al fine di ottenere il contributo di cui al presente provvedimento, i comuni montani sottodotati, con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, come individuati in base all'art. 9, comma 3 del decreto legislativo n. 244 del 1997, presentano apposita domanda, secondo l'allegato modello A, alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio, a pena di decadenza, entro e non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto. Nella domanda dovrà essere precisato per quali finalità, tra quelle individuate nell'art. 1 del presente decreto, il comune intende utilizzare il contributo eventualmente assegnato.
Art. 4.
Rendiconto dei contributi assegnati
1. Entro il termine perentorio del 31 marzo 2006 i comuni beneficiari del contributo di cui al presente provvedimento presentano alla prefettura-ufficio territoriale del Governo, competente per territorio, un'attestazione, secondo l'allegato modello B, contenente l'elenco degli impegni contabilmente assunti nell'anno 2005 relativi ai contributi assegnati, sottoscritta dal responsabile del servizio finanziario e dal legale rappresentante dell'ente.
2. La mancata presentazione dell'attestazione comporta il recupero del contributo.
Art. 5.
Adempimenti delle prefetture uffici territoriali del Governo
1. Le prefetture-uffici territoriali del Governo inviano, entro 30 giorni dal termine della presentazione delle domande di cui all'art. 3 del presente decreto, l'elenco dei comuni che hanno presentato istanza, fermo restando a carico delle prefetture la verifica della regolarità delle stesse.
2. Le prefetture-uffici territoriali del Governo, entro 60 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle attestazioni di cui all'art. 4, verificano la corrispondenza tra i contributi assegnati e gli impegni contabilmente assunti, come attestati dai singoli comuni, dando comunicazione, entro i successivi 30 giorni, al Ministero dell'Interno, Dipartimento degli affari interni e territoriali, Direzione centrale della finanza locale, dell'esito delle verifiche, evidenziando l'eventuale mancata presentazione delle attestazioni o le difformità riscontrate.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 1 marzo 2005
Allegati A e B ...omissis...