MINISTERO DELL'INTERNO

 

DECRETO 11 giugno 2014.

(Gazzetta Ufficiale n. 138 del 17 giugno 2014)

 

Modalità e termini per l'attribuzione, a decorrere dall'anno 2014, dei contributi spettanti ai comuni istituiti a seguito di procedure di fusione.

IL DIRETTORE CENTRALE

DELLA FINANZA LOCALE

...omissis...

Decreta:

Art. 1.

Finalità del provvedimento

1. Il presente provvedimento definisce, a decorrere dall'anno 2014, le modalità ed i termini per il riparto dei contributi spettanti ai comuni istituiti dall'anno 2014 in conseguenza di procedure di fusione di comuni.

Art. 2.

Modalità di attribuzione del contributo

1. Ai comuni istituiti con procedure di fusione, con decorrenza dall'anno 2014, spetta, per un periodo di 10 anni, un contributo straordinario pari al 20% dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010 ai comuni facenti parte della fusione, nel limite degli stanziamenti finanziari previsti per legge.

2. La quantificazione del contributo, che deriva dai fondi erariali stanziati e dal numero degli enti che ogni anno ne hanno diritto, sarà assicurata nel limite massimo dei richiamati fondi. Qualora il fondo risultasse insufficiente alla copertura delle richieste pervenute, il contributo è assegnato mediante riparto del fondo stesso, secondo il criterio proporzionale.

3. Ai comuni istituiti a seguito della fusione di comuni è attribuito il contributo statale previsto dal comma 1 nei termini previsti dall'indicato art. 12, comma 1, del decreto-legge n. 16 del 2014. A tal fine le regioni che istituiscono comuni a seguito di fusioni devono inviare, entro e non oltre il mese successivo al loro provvedimento, copia della legge regionale istitutiva della fusione al Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale della finanza locale Piazza del Viminale, n. 1, 00184 Roma - Ufficio sportello unioni, in via ordinaria e al seguente indirizzo mail: finanzalocale.prot@pec.interno.it

4. Nel caso di ampliamento del numero degli enti facenti parte di un comune costituito mediante fusione, la regione che ha adottato il provvedimento di ampliamento deve inviare, entro e non oltre il mese successivo al provvedimento, copia della legge regionale di ampliamento della fusione al Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale della finanza locale, Piazza del Viminale, n. 1, 00184 - Roma - Ufficio sportello unioni in via ordinaria e all'indirizzo mail: finanzalocale.prot@pec.interno.it. L'ampliamento del numero degli enti facenti parte di un comune nato per fusione comporta la rideterminazione del contributo straordinario attribuito originariamente a decorrere dall'1 gennaio dell'anno successivo al provvedimento regionale di ampliamento, ferma restando la decorrenza originaria del contributo straordinario attribuito al comune fuso prima del provvedimento regionale di ampliamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 11 giugno 2014

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