MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 11 settembre 2008.
(Gazzetta Ufficiale n. 232 del 3 ottobre 2008)
Modifiche ed integrazioni al decreto del Ministro dell'Interno 24 maggio 2002, recante norme di prevenzione degli incendi e di progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione.
IL MINISTRO DELL'INTERNO
...omissis...
Decreta:
Art. 1.
Modifiche ed integrazioni all'allegato
del decreto ministeriale 24 maggio 2002
1. Al fine di consentire il rifornimento con modalità self-service degli autoveicoli alimentati a gas naturale e disciplinare le modalità di erogazione multiprodotto di carburanti liquidi e gassosi, all'allegato al decreto del Ministro dell'Interno 24 maggio 2002 (28), come sostituito dal decreto del Ministro dell'Interno 28 giugno 2002 (29), sono apportate le modifiche e le integrazioni indicate nell'allegato 1 che fa parte integrante del presente decreto.
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(28) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2002, pag. 2437.
(29) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2002, pag. 2438.
Art. 2.
Commercializzazione CE
1. All'art. 5 del decreto del Ministero dell'Interno 24 maggio 2002, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Le disposizioni di cui al primo periodo del precedente comma si applicano anche ai prodotti provenienti dalla Turchia, ovvero da uno degli Stati aderenti all'Associazione europea di libero scambio (EFTA), firmatari dell'accordo SEE.".
Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 11 settembre 2008
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ALLEGATO 1
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALL'ALLEGATO
AL DECRETO DEL MINISTRO DELL'INTERNO
24 MAGGIO 2002
All'allegato al decreto del Ministro dell'Interno 24 maggio 2002 sono apportate le seguenti modificazioni:
1. Al punto 2.7.5. - Apparecchi di distribuzione automatici - l'ultimo capoverso è soppresso e sono aggiunti infine i seguenti capoversi: "Gli apparecchi di distribuzione automatici del tipo self-service devono essere dotati di pistola di erogazione conforme a quanto specificato dal regolamento ECE-ONU R110 e dalla prEN 13638 e adatta all'alloggiamento del connettore di carica di qualsiasi veicolo alimentato a gas naturale, che sia conforme agli standard ISO 15501-1:2000 e ISO 15501-2:2000. La pistola deve garantire l'erogazione solo ad accoppiamento avvenuto ed il suo impiego deve risultare agevole.
In prossimità dell'apparecchio di distribuzione deve essere installato un dispositivo che comanda l'erogazione del gas mediante l'azione manuale sul dispositivo stesso. Il rilascio del dispositivo determina l'immediato blocco dell'erogazione che può riprendere solo previo consenso da parte del personale addetto all'impianto.
In prossimità dell'apparecchio di distribuzione deve essere posizionato un sistema di comunicazione che permetta all'utente di ricevere assistenza da parte del personale addetto.
Deve essere installato almeno un punto di controllo a distanza dell'apparecchio di distribuzione dal quale il personale addetto possa comandare l'interruzione dell'erogazione.
Sull'apparecchio di distribuzione automatico devono essere previsti dispositivi di segnalazione all'utente ed al personale addetto del corretto riposizionamento della pistola di erogazione nell'apposito alloggiamento.
L'erogazione di carburanti liquidi e gassosi mediante apparecchi di distribuzione multiprodotto è consentita a condizione che l'erogazione contemporanea dei carburanti, dal medesimo apparecchio multiprodotto, avvenga esclusivamente secondo le seguenti modalità:
a) benzina o gasolio con benzina o gasolio;
b) gas di petrolio liquefatto (GPL) con gas di petrolio liquefatto (GPL);
c) gas naturale con gas naturale.
A tal fine deve essere automaticamente impedita l'erogazione contemporanea di carburanti liquidi con GPL o gas naturale, nonchè di GPL con gas naturale, mediante l'installazione di apposite valvole di intercettazione posizionate lungo le tubazioni di adduzione dei diversi carburanti all'apparecchio multiprodotto.".
2. Al punto 3.2. - Impianti misti - lettera c) dopo le parole: "sicurezza interna di 8 m" sono aggiunte le seguenti parole: ", fatto salvo quanto previsto al punto 2.7.5 in merito alle modalità di erogazione multiprodotto di carburanti liquidi e gassosi".
3. Il punto 4.1.2. - Rifornimento, è sostituito dal seguente: "4.1.2 - Rifornimento. Il rifornimento degli autoveicoli deve essere eseguito da personale addetto all'impianto, salvo nel caso in cui venga utilizzato un apparecchio di distribuzione automatico, adatto per il funzionamento in modalità self-service".
4. Al punto 4.5. - Segnaletica di sicurezza, sono aggiunti infine i seguenti capoversi: "In prossimità dell'apparecchio di distribuzione automatico di tipo self-service deve essere presente la segnaletica che riporti chiaramente le seguenti avvertenze e limitazioni:
che il prodotto distribuito è gas naturale compresso (metano);
che il rifornimento con modalità self-service è consentito solo se il veicolo è dotato di connettore di tipo unificato ISO 14469.1 ubicato all'esterno del vano motore in posizione ben visibile e facilmente accessibile; in mancanza dei suddetti requisiti il veicolo non può essere rifornito;
che nell'area, nel raggio di 6 metri dal perimetro dell'apparecchio di distribuzione, è vietato:
- utilizzare apparati non adeguatamente protetti dal rischio d'innesco, ivi compresi i telefoni cellulari;
- fumare, anche a bordo del veicolo;
- accendere o far circolare fiamme libere;
- il divieto di riempire recipienti mobili (bombole).
Inoltre l'utente deve essere opportunamente guidato nelle operazioni di rifornimento da apposita segnaletica collocata in posizione ben visibile contenente le informazioni di cui al successivo punto 4.7.1".
5. Al Titolo IV - Norme di esercizio, sono aggiunti i seguenti punti: "4.7. Funzionamento in modalità self-service. E' consentito il rifornimento in modalità self-service, nel rispetto delle prescrizioni contenute nella presente regola tecnica, unicamente nell'ambito degli impianti di distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione.
E' consentito il funzionamento in modalità self-service solo se presso l'impianto è presente un addetto in grado di intervenire con cognizione di causa e tempestivamente in caso di emergenza. A tal fine l'addetto deve seguire un corso antincendio per attività a rischio di incendio elevato ai sensi del decreto ministeriale 10 marzo 1998 e acquisire la perfetta conoscenza del piano di emergenza e delle relative modalità di intervento per mettere in sicurezza l'impianto.
In assenza di tali requisiti, il rifornimento self-service è vietato e deve essere materialmente impedito.
L'addetto deve verificare che il veicolo sia in possesso dei requisiti per l'accesso al servizio self-service, compresi gli aspetti relativi alla validità delle bombole installate.
4.7.1. Istruzioni per gli utenti del distributore self-service. In prossimità degli apparecchi di distribuzione, idonea cartellonistica deve indicare le seguenti istruzioni che l'utente è tenuto a rispettare:
- per ogni informazione relativa all'operazione di erogazione, contattare il personale addetto attraverso il previsto sistema di segnalazione;
- in caso di necessità premere il pulsante di emergenza;
- prima del rifornimento, spegnere il motore e azionare il freno di stazionamento;
- rimuovere il cappuccio antipolvere dal connettore di rifornimento del veicolo;
- collegare correttamente la pistola di erogazione al connettore di rifornimento del veicolo;
- azionare il dispositivo che comanda l'erogazione del gas ed accertarsi che il rifornimento avvenga regolarmente;
- al completamento dell'operazione di rifornimento, scollegare con cautela la pistola di erogazione dal connettore di rifornimento del veicolo;
- riporre la pistola di erogazione nella posizione corretta nell'apposito alloggiamento sull'erogatore;
- riposizionare il cappuccio antipolvere sul connettore di rifornimento del veicolo".