MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 13 dicembre 2012.
(Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2012)
Modifiche e integrazioni al decreto 18 maggio 2007 recante le norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante.
IL MINISTRO DELL'INTERNO
...omissis...
Decreta:
Art. 1.
Modifiche all'art. 1
del decreto del Ministro dell'Interno 18 maggio 2007
1. All'art. 1 del decreto del Ministro dell'Interno 18 maggio 2007, di seguito denominato decreto, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
"2-bis. Le attività di spettacolo di strada di cui alla Sezione VI dell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, sono escluse dal campo di applicazione del presente decreto, fermo restando l'obbligo del rispetto delle vigenti norme di sicurezza a tutela del pubblico e degli artisti.".
Art. 2.
Modifiche all'art. 2
del decreto del Ministro dell'Interno 18 maggio 2007
1. All'art. 2 del decreto, dopo la lettera h), sono aggiunte le seguenti:
"i) tecnico abilitato: tecnico abilitato iscritto in Albo professionale che opera nell'ambito delle proprie competenze;
l) Organismo di certificazione: Organismo di certificazione autorizzato per le attività del presente decreto o Organismo notificato per le direttive applicabili all'attività da certificare.".
Art. 3.
Modifiche all'art. 4
del decreto del Ministro dell'Interno 18 maggio 2007
1. All'art. 4 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 dopo le parole: "sede sociale del gestore" sono inserite le seguenti: "ovvero in altro comune ove è resa disponibile per i controlli previsti dal presente decreto";
b) al comma 3 il 2° periodo è sostituito dal seguente: "Una copia dell'atto di registrazione dell'attività, con attribuzione del codice identificativo, deve essere inviata, a cura del comune, al Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione generale per lo spettacolo dal vivo.";
c) al comma 4, alla lettera a), sostituire la parola: "professionista" con "tecnico" e sopprimere la parola "accreditato";
sostituire la lettera b) con la seguente:
"b) identifica l'attività rispetto alla documentazione di cui alla lettera a) del presente comma, effettua un controllo di regolare funzionamento nelle ordinarie condizioni di esercizio e accerta l'esistenza di un verbale di collaudo, redatto da tecnico abilitato, o di un'apposita certificazione da parte di Organismo di certificazione.";
d) al comma 5, dopo la parola: "ulteriori" è inserita la seguente: "motivati" e dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti commi:
"5-bis. Limitatamente alle piccole attrazioni di cui alla Sezione I dell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, nonchè ai balli a palchetto (o balere) di cui alla Sezione II del medesimo elenco, ai teatrini di burattini (o marionette) di cui alla Sezione III del medesimo elenco e alle arene ginnastiche di cui alla Sezione IV del medesimo elenco, il parere della Commissione comunale o provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, ai fini della registrazione e assegnazione del codice, è sostituito da una asseverazione del tecnico abilitato o da certificazione dell'Organismo di certificazione, dalla quale risulta la corrispondenza della documentazione allegata all'istanza di registrazione ai requisiti previsti dal presente decreto.
5-ter. Per i teatri viaggianti di cui alla Sezione III dell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, per i circhi equestri e ginnastici di cui alla Sezione IV del medesimo elenco e per le esibizioni moto-auto acrobatiche di cui alla Sezione V del medesimo elenco, soggetti a verifica da parte della Commissione comunale o provinciale di vigilanza in quanto locali di pubblico spettacolo, il parere della Commissione, ai fini della registrazione e assegnazione del codice, è reso in base alla sola verifica di cui al comma 4, lettera a) del presente articolo.";
e) al comma 6, dopo le parole: "provinciale di vigilanza" sono inserite le seguenti: "ovvero la asseverazione o la certificazione previste per le attrazioni di cui al comma 5-bis del presente articolo";
f) al comma 7, la parola "metallica" è soppressa.
Art. 4.
Modifiche all'art. 5
del decreto del Ministro dell'Interno 18 maggio 2007
1. Al comma 2, dell'art. 5 del decreto, dopo le parole: "impiego dell'attività sul territorio nazionale" sono aggiunte le seguenti: "o è resa disponibile per i controlli previsti dal presente decreto.".
2. Al comma 2, lettera d), dell'art. 5 del decreto, sostituire la parola: "professionista" con "tecnico" e sopprimere la parola "accreditato".
Art. 5.
Modifiche agli articoli 6 e 7 del decreto
del Ministro dell'Interno 18 maggio 2007
1. Al comma 2, dell'art. 6 del decreto, la parola: "professionista" è sostituita dalla seguente: "tecnico".
2. Al comma 1, dell'art. 7 del decreto, dopo le parole: "tecnico abilitato" sono aggiunte le seguenti: "o di un Organismo di certificazione".
Art. 6.
Disposizioni transitorie
1. I gestori delle attività di spettacolo viaggiante esistenti prima della entrata in vigore del decreto del Ministro dell'Interno 18 maggio 2007, che non hanno chiesto la registrazione e il codice nei tempi previsti dal medesimo decreto, possono, in via transitoria, presentare nuova istanza per la registrazione entro 180 giorni dalla pubblicazione del presente decreto.
2. L'istanza di cui al comma 1 è presentata dal gestore al comune nel cui ambito territoriale è presente la sede sociale del gestore medesimo, ovvero ad altro comune nel cui territorio l'attrazione oggetto dell'istanza sia resa disponibile per i controlli previsti dal presente decreto. L'istanza è corredata da un fascicolo tecnico in lingua italiana costituito da:
a) disegni ovvero schemi, corredati di foto, delle strutture principali e dei particolari costruttivi sottoscritti da tecnico abilitato;
b) verbali delle prove e dei controlli effettuati da tecnico abilitato, o da Organismo di certificazione, non oltre i 6 mesi prima della presentazione del fascicolo afferenti almeno alla idoneità delle strutture portanti, degli apparati meccanici, degli apparati idraulici e degli impianti elettrici ovvero elettronici;
c) verbali delle successive verifiche periodiche di cui all'art. 7 del decreto del Ministro dell'Interno 18 maggio 2007;
d) istruzioni di uso e manutenzione dell'attività e copia del libretto dell'attività sottoscritti da tecnico abilitato o da Organismo di certificazione, anche su supporto informatico.
3. Le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'Interno del 28 dicembre 2011 si applicano fino al 30 giugno 2013.
4. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, 13 dicembre 2012
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