MINISTERO DELL'INTERNO

 

DECRETO 15 giugno 2012.

(Gazzetta Ufficiale n. 166 del 18 luglio 2012)

 

Modifica al decreto 6 ottobre 2009 recante regolamentazione dell'impiego del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

...omissis...

Decreta:

Art. 1.

Modifiche al decreto del Ministro dell'Interno 6 ottobre 2009

1. Al decreto del Ministro dell'Interno 6 ottobre 2009, come modificato dai decreti del Ministro dell'Interno, in data 31 marzo 2010, 17 dicembre 2010 e 30 giugno 2011, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 1, comma 4, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) idoneità psico-fisica per lo svolgimento dell'attività di controllo di cui all'art. 5, assenza di uso di alcol e stupefacenti, accertate con visita medica preassuntiva dal medico competente o dal dipartimento di prevenzione della ASL";

b) all'art. 4, dopo il comma 1-bis, è aggiunto il seguente:

"1-ter. Per gli spettacoli di musica popolare contemporanea le disposizioni del presente decreto si applicano solo al personale chiamato a svolgere unitariamente tutte le attività individuate dall'art. 5. I soggetti di cui all'art. 1, comma 2, determinano, assumendone la relativa responsabilità penale, civile e amministrativa, il numero degli addetti da impiegare, nonchè le misure idonee ad assicurare l'efficace e regolare svolgimento delle attività individuate dallo stesso art. 5, ivi compreso l'impiego di personale non iscritto nell'elenco di cui all'art. 1, comma 1, con mansioni di supporto. In ogni caso, dovrà essere previsto almeno 1 addetto, anche con funzioni di coordinamento del personale di supporto, in corrispondenza di varchi, ingressi, vie di esodo, aree inibite al pubblico per ragioni di sicurezza, come palco e retro palco, perimetro dell'area dove si svolge lo spettacolo ed ogni altro luogo in cui sono possibili situazioni di pericolo per la sicurezza delle persone";

c) all'art. 8, dopo il comma 1-ter è aggiunto il seguente:

"1-quater. Fino al 31 dicembre 2012 può svolgere le attività di cui all'art. 5 del presente decreto il personale che dimostri di aver presentato al prefetto competente, da almeno 30 giorni, l'istanza di iscrizione all'elenco prefettizio di cui all'art. 1".

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Repubblica italiana.

Roma, 15 giugno 2012

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