MINISTERO DELL'INTERNO

 

DECRETO 16 novembre 2013, n. 162.

(Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12 febbraio 2014)

 

Regolamento recante disposizioni attuative del Fondo di solidarietà civile, istituito dall'articolo 2-bis del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DELLA GIUSTIZIA

E DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

...omissis...

ADOTTA

il seguente regolamento:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina l'attuazione del Fondo di solidarietà civile, istituito dall'articolo 2-bis del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217 (26), individuando l'ambito di applicazione del fondo, con specifico riferimento ai limiti ed ai criteri per la destinazione delle risorse annualmente disponibili e per l'individuazione degli aventi diritto, nonchè la procedura, le modalità di surrogazione del fondo e i criteri per l'eventuale rinunzia dell'amministrazione al diritto di rivalsa nei confronti del soggetto condannato al risarcimento del danno.

---------

(26) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2010, pag. 3020; 2011, pag. 68; I.L.P. 2010, pag. 2068; 2011, pag. 816.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono:

a) per decreto-legge, il decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, recante: Misure urgenti in materia di sicurezza;

b) per fondo, il Fondo di solidarietà civile istituito dall'articolo 2-bis del decreto-legge;

c) per Collegio, il Collegio previsto dall'articolo 2-bis, comma 3, del decreto-legge, competente ad esprimere il parere per le elargizioni e gli interventi a carico del fondo;

d) per Ufficio di supporto, l'Ufficio competente all'attività di funzionamento del fondo, di cui all'articolo 4 del presente regolamento;

e) per elargizioni, le somme di denaro corrisposte, a titolo di contributo per il ristoro del danno subito, alle vittime, di cui all'articolo 2-bis, comma 2, lettera a), del decreto-legge;

f) per interventi di solidarietà civile, le provvidenze a favore delle vittime di azioni delittuose, di cui all'articolo 2-bis, comma 2, lettera b), del decreto-legge, compresi il concorso economico ad iniziative di riduzione del danno, finalizzato anche alla definizione transattivi di liti concernenti il risarcimento dei danni alla persona e l'eventuale pagamento di somme disposte dal giudice.

Art. 3.

Alimentazione del fondo

1. Ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 1, del decreto-legge, il fondo è alimentato:

a) da una quota del Fondo unico giustizia, determinata complessivamente ogni anno con il decreto o i decreti del Ministro dell'Interno, adottati ai sensi del decreto ministeriale 30 luglio 2009, n. 127, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 197 del 26 agosto 2009, nel limite massimo del 20% delle risorse riassegnate al medesimo Ministero come previsto dall'articolo 2-bis, comma 1, lettera a) del decreto-legge;

b) dalle somme riscosse, a decorrere dall'1 gennaio 2013, in applicazione della sanzione amministrativa, di cui all'articolo 1, comma 3-sexies, del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge;

c) dalle contribuzioni volontarie, dalle donazioni e dai lasciti da chiunque effettuati, di cui al predetto articolo 2-bis, comma 1, lettera c), del decreto-legge.

2. Le somme di cui al comma 1, lettere b) e c), del presente articolo, alimentano il fondo attraverso le procedure di cui all'articolo 9, comma 1.

Art. 4.

Funzionamento del fondo

1. Per il suo funzionamento il fondo si avvale, senza ulteriori e maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, dell'Ufficio per l'Amministrazione generale del Dipartimento della pubblica sicurezza, che assicura, attraverso le risorse disponibili:

a) l'assistenza tecnica e il supporto al Collegio;

b) la trattazione delle istanze trasmesse ai sensi dell'articolo 10, nonchè gli adempimenti connessi agli atti istruttori ed ai pareri espressi dal Collegio ed ai provvedimenti adottati ai sensi degli articoli 13 e 14;

c) la gestione finanziaria, anche, ove del caso, attraverso lo strumento della convenzione di cui all'articolo 9, comma 2.

Art. 5.

Condizioni e limiti per l'accesso al fondo

1. L'accesso al fondo è subordinato alla pronuncia, anche in primo grado, di una sentenza di condanna al risarcimento del danno o al pagamento di una provvisionale, fermi restando i presupposti previsti dall'articolo 2-bis, comma 2, del decreto-legge. Sono esclusi dall'accesso al fondo le richieste di elargizione o gli interventi relativi alle sentenze passate in giudicato prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.

2. Le risorse del fondo annualmente disponibili sono destinate:

a) a corrispondere elargizioni alle vittime di reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive, nei limiti di cui all'articolo 2-bis, comma 2, lettera a), del decreto-legge;

b) a disporre interventi di solidarietà civile alle vittime di azioni delittuose commesse in occasione di manifestazioni di diversa natura, comunque connesse a fatti che hanno determinato danni alle persone, anche attraverso il concorso economico alla definizione transattiva di liti ed all'eventuale pagamento delle somme disposte dal giudice, nei limiti di cui all'articolo 2-bis, comma 2, lettera b), del decreto-legge.

Art. 6.

Individuazione degli aventi diritto all'accesso al fondo

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, l'accesso al fondo è consentito alle persone fisiche che rientrano tra le vittime di cui al comma 2 del medesimo articolo 5, che non abbiano percepito a titolo di risarcimento somme provenienti da altri fondi previsti dalla normativa vigente o direttamente dal soggetto condannato e che, alla data di presentazione della domanda:

a) non siano sottoposti ad una misura di prevenzione, ovvero ad un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione o, limitatamente al risarcimento di cui all'articolo 2-bis, comma 2, lettera a), del decreto-legge, non siano destinatari di un provvedimento di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 13 dicembre 1989, n. 401;

b) non risultino condannate, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del Codice di procedura penale, per reati previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, del Codice di procedura penale.

2. L'accesso al fondo è consentito altresì alle Amministrazioni statali ed agli Enti pubblici che abbiano corrisposto, ai sensi dell'articolo 28 della Costituzione, anche a titolo di definizione transattiva ovvero di provvisionale, somme alle vittime legittimate alla presentazione della domanda ai sensi del presente regolamento.

Art. 7.

Attività del Collegio

1. Al fine di formulare il parere di cui all'articolo 2-bis, comma 3, del decreto-legge, il Collegio, costituito con decreto del Ministro dell'Interno, ai sensi del medesimo comma 3, approva un regolamento interno per il suo funzionamento.

2. Il Collegio esamina le domande istruite dall'Ufficio di supporto e formula il relativo parere.

3. Nei casi in cui si renda necessario acquisire ulteriori elementi, il Collegio può richiederli agli organi competenti attraverso l'Ufficio di supporto.

4. Per la partecipazione al Collegio non è prevista la corresponsione di compensi o rimborsi spese di alcun genere.

Art. 8.

Limiti e criteri per la destinazione delle risorse

1. Le risorse del fondo annualmente disponibili sono destinate ai soggetti indicati all'articolo 6, che hanno presentato domanda ai sensi degli articoli 10 e 11, nell'ambito delle percentuali previste dall'articolo 2-bis, comma 2, rispettivamente, alla lettera a) e alla lettera b), del decreto-legge.

2. Alla ripartizione delle risorse disponibili di cui al comma 1 tra i soggetti legittimati all'accesso al fondo, si provvede attraverso elargizioni ed interventi di solidarietà civile in misura dell'intero ammontare del danno subito e riconosciuto in sede giudiziaria e comunque non superiore a euro 3 milioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2-bis del decreto-legge e dal presente regolamento.

3. Quando, in relazione alle istanze positivamente istruite, le risorse disponibili di cui al comma 1 non sono sufficienti per disporre le elargizioni secondo quanto previsto dal comma 2, si provvede ad una riduzione pari al 20% per tutte le istanze, fatta salva la possibilità, previo parere del Collegio, di disporre un aumento, ovvero una diminuzione della predetta percentuale, in relazione all'ammontare massimo di cui al comma 2, nonchè anche sulla base della gravità dell'evento, delle lesioni riportate, compreso il decesso, nonchè del numero delle vittime del medesimo evento e del contesto in cui è avvenuto il fatto, fermo restando il limite massimo di euro 3 milioni.

4. Il Collegio formula il parere sulle elargizioni e sugli interventi di solidarietà civile, ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 3, del decreto-legge, sulla base dei criteri previsti dai commi 2 e 3 del presente articolo.

Art. 9.

Gestione del fondo

1. Le somme che alimentano il fondo, di cui all'articolo 2-bis, comma 1, lettera a), del decreto-legge, sono iscritte sul pertinente capitolo da istituire nel programma della Missione Ordine pubblico e sicurezza dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Interno. Le somme di cui alle lettere b) e c), del medesimo comma 1, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e successivamente integralmente riassegnate sul capitolo di spesa di cui al 1° periodo del presente comma. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze, con propri decreti, provvede ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

2. Ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, il Dipartimento della pubblica sicurezza, in relazione alle specifiche professionalità necessarie per la gestione del fondo, non disponibili nell'ambito del medesimo Dipartimento, anche con riferimento ad eventuali donazioni o lasciti, di cui all'articolo 2-bis, comma 1, lettera c), del decreto-legge, ed alla procedura di surrogazione di cui all'articolo 16 del presente decreto, può stipulare, con oneri a carico del fondo e subordinatamente alla presenza delle occorrenti disponibilità sul fondo stesso, un'apposita convenzione con la Concessionaria di servizi assicurativi pubblici SPA (CONSAP).

TITOLO II

DISPOSIZIONI PROCEDIMENTALI

Art. 10.

Presentazione della domanda e termini del procedimento

1. La domanda per l'accesso al fondo è presentata dopo la sentenza di condanna in primo grado e, comunque, non oltre 3 mesi dalla data del passaggio in giudicato della sentenza, direttamente o inviata a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento al Prefetto della provincia nella quale il richiedente ha la residenza, ovvero in cui ha sede l'Autorità giudiziaria che ha emesso la sentenza, fermo restando quanto previsto dal comma 6.

2. Nel caso di invio o presentazione di una domanda ad un ufficio non competente, quest'ultimo provvede immediatamente ad inoltrarla all'ufficio competente.

3. Il Prefetto, ricevuta la domanda, comunica ai soggetti aventi diritto al risarcimento, l'avvio del procedimento ed il nominativo del funzionario responsabile dell'istruttoria, e all'ufficio di supporto le generalità del richiedente e la data di presentazione o di spedizione della domanda, ai fini della sua iscrizione in un elenco cronologico informatizzato tenuto dall'ufficio di cui al medesimo articolo.

4. Il Prefetto verifica la sussistenza dei presupposti e dei requisiti per l'accesso al fondo, così come stabilito dal decreto-legge e dal presente regolamento, avvalendosi anche, a tal fine, degli Organi di polizia, integrando eventualmente gli atti istruttori e acquisendo, ove ritenuto necessario in ordine alla valutazione del danno alla persona, il parere di un medico dei ruoli dei sanitari della Polizia di Stato, esperto in medicina legale.

5. Il Prefetto, entro 60 giorni dal ricevimento dell'istanza, invia la domanda e la relativa documentazione istruttoria all'ufficio di supporto, unitamente ad un parere circa la sussistenza dei requisiti per l'accesso al fondo.

6. La domanda dei soggetti di cui all'articolo 6, comma 2, è presentata direttamente al fondo.

Art. 11.

Contenuto e documentazione della domanda

1. La domanda sottoscritta dai soggetti di cui all'articolo 6, comma 1, deve contenere:

a) la dichiarazione di essere vittima di reati di cui all'articolo 2-bis, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge e di essere legittimato ai sensi degli articoli 5 e 6;

b) la dichiarazione che, alla data di presentazione della domanda, non sono state liquidate, a titolo di risarcimento, somme provenienti da altri fondi previsti dalla normativa vigente o direttamente dal soggetto condannato, di cui all'articolo 6.

2. In caso di domanda presentata dai successori a titolo universale, le dichiarazioni di cui al comma 1 sono riferite anche al soggetto deceduto.

3. Alla domanda è allegata copia autentica dell'estratto della sentenza di condanna, ovvero dell'estratto della sentenza di condanna al pagamento della provvisionale e, nel caso di presentazione da parte dei soggetti di cui all'articolo 6, comma 2, della documentazione comprovante l'avvenuta erogazione.

Art. 12.

Sospensione del procedimento

1. Il procedimento per l'accesso al fondo è sospeso, per un periodo massimo di 60 giorni, nei seguenti casi:

a) quando, sulla base delle dichiarazioni rese nella domanda o degli accertamenti istruttori disposti, venga riscontrata l'esistenza di un procedimento penale pendente per uno dei reati di cui all'articolo 380, commi 1 e 2, del Codice di procedura penale o di un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione, ovvero del provvedimento di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, ai sensi dell'articolo 6 del presente regolamento;

b) qualora la domanda prodotta dall'interessato risulti incompleta della documentazione di cui all'articolo 11;

c) qualora il Collegio, ai fini della completezza della documentazione posta a base della richiesta di accesso al fondo, ritenga necessario acquisire ulteriori elementi.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, il responsabile del procedimento comunica immediatamente all'interessato le cause di sospensione.

Art. 13.

Criteri per l'eventuale rinuncia

del fondo al diritto di rivalsa

1. La rinuncia del fondo al diritto di rivalsa, di cui all'articolo 2-bis, comma 5, del decreto-legge è disposta sulla base degli elementi contenuti nella sentenza di cui all'articolo 5, comma 1, con particolare riguardo a quanto previsto dall'articolo 8, alla gravità delle lesioni riportate dalla vittima, all'eventuale concessione delle circostanze attenuanti, alla situazione in cui è avvenuto il fatto, al comportamento posto in essere dall'imputato e, per i dipendenti delle Amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici, anche a quello relativo allo svolgimento dei compiti istituzionali, con specifico riferimento al contesto, alla complessità ed alla difficoltà dell'intervento, nonchè al grado di imprudenza, di imperizia e di superficialità accertati. La rinuncia, in tutto o in parte, al diritto di rivalsa del fondo è disposta anche sulla base della difficoltà di recupero del credito.

2. Il Collegio formula il parere sulla rinuncia al diritto di rivalsa, ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 3, del decreto-legge, sulla base dei criteri previsti dal comma 1 del presente articolo, su parere conforme dell'Avvocatura generale dello Stato.

Art. 14.

Adozione del decreto

1. Il Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, acquisito il parere del Collegio, adotta il decreto di elargizione delle somme, di interventi di solidarietà civile, di definizione transattiva della lite, di pagamento della provvisionale, di cui all'articolo 5, comma 2, ovvero di rinuncia all'esercizio del diritto di rivalsa, di cui all'articolo 2-bis, comma 3, del decreto-legge.

2. L'Ufficio di supporto provvede, entro 30 giorni dalla data del decreto di cui al comma 1, alla relativa attuazione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, comma 2.

Art. 15.

Procedimento per la revoca

e la riforma dei provvedimenti

1. La deliberazione di accoglimento della domanda è revocata con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, previo parere del Collegio:

a) qualora, a seguito di specifico giudizio di revisione la sentenza di condanna sia stata revocata con decisione passata in giudicato;

b) qualora sia venuto meno il titolo al risarcimento concesso, pronunciata la sentenza definitiva nel caso di condanna al pagamento di una provvisionale.

2. La deliberazione di accoglimento della domanda è riformata con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, previo parere del Collegio, qualora, ai sensi del comma 1, sia stato modificato l'ammontare del risarcimento dovuto.

3. Ai fini di quanto previsto dai commi 1 e 2, l'Ufficio di supporto provvede ad informare il Collegio dei fatti rilevanti per l'adozione della deliberazione di revoca o di riforma.

4. Per l'esecuzione dei provvedimenti di revoca o di riforma si osservano le disposizioni di cui all'articolo 14.

Art. 16.

Surrogazione

1. Il fondo è surrogato, quanto alle somme corrisposte agli aventi titolo, nei diritti della parte civile o dell'attore verso il soggetto condannato al risarcimento del danno, anche attraverso la gestione del fondo, ai sensi dell'articolo 9, comma 2.

Art. 17.

Riservatezza del procedimento

1. Tutti gli Organi ed i soggetti chiamati a svolgere funzioni nell'ambito del procedimento disciplinato dal presente regolamento curano che la rispettiva attività sia espletata in modo tale da assicurare la massima celerità e speditezza delle procedure, e nel rispetto dei princìpi di imparzialità ed efficienza dell'azione amministrativa, nonchè dei princìpi contenuti nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dei relativi regolamenti attuativi.

2. Gli Organi preposti alla gestione del fondo e i relativi uffici sono tenuti al segreto in ordine ai soggetti interessati all'accesso e alle relative procedure, ai sensi del decreto del Ministro dell'Interno 10 maggio 1994, n. 415, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 150 del 29 giugno 1994, e successive modificazioni. Gli atti del procedimento sono coperti dal segreto d'ufficio in ordine ai soggetti interessati all'accesso e alle relative procedure. Di essi e del loro contenuto è pertanto vietata la pubblicazione.

3. Su richiesta degli aventi diritto al risarcimento, ed entro i limiti di cui al comma 2, il Prefetto e l'ufficio di supporto forniscono le informazioni sullo stato del procedimento.

TITOLO III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 18.

Disposizioni transitorie

1. Per le sentenze passate in giudicato dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, le domande di cui all'articolo 10, comma 1, possono essere presentate entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 19.

Entrata in vigore e pubblicazione

1. Il presente regolamento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e entra in vigore decorsi 30 giorni dalla data della sua pubblicazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 16 novembre 2013

------------------------------------------------------

Stampa l'Articolo   Aggiungi l'Articolo all'elenco dei tuoi Preferiti   Aggiungi/Visualizza i commenti sull'Articolo   Chiudi Scheda