MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 17 novembre 2003, n. 372.
(Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2004)
Regolamento recante criteri e modalità per il recupero su entrate proprie di somme dovute da province e comuni, ai sensi dell'articolo 31, commi 12 e 13, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
IL MINISTRO DELL'INTERNO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
...omissis...
ADOTTA
il seguente regolamento:
Art. 1.
Ambito di applicazione
1. Il presente decreto disciplina i criteri e le modalità di applicazione delle operazioni di recupero di somme nei confronti di province e comuni, previste dall'articolo 31, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (24), per i casi in cui non è stato possibile operare, in tutto o in parte, riduzioni di trasferimenti erariali conseguenti a maggiori entrate o minori oneri previsti da disposizioni di legge.
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(24) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2003, pag. 247.
Art. 2.
Recuperi di somme nei confronti dei comuni
1. Nei confronti dei comuni si procede al recupero di eventuali importi non portati in detrazione a trasferimenti erariali spettanti per le seguenti fattispecie:
a) dall'anno 2000 in relazione ai minori oneri conseguenti al trasferimento allo Stato del personale ATA scolastico, come disciplinato dall'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124;
b) dall'anno 2000 in relazione alle maggiori entrate conseguenti alle nuove disposizioni in materia di addizionale sui consumi di energia elettrica, come disciplinato dall'articolo 10, comma 11, della legge 13 maggio 1999, n. 133 (25).
2. Gli importi da recuperare di cui al c. 1 sono comunicati dal Ministero dell'Interno ai singoli comuni ed al Ministero dell'Economia e delle Finanze entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale.
3. Il recupero degli importi di cui al comma 2 è operato dal Ministero dell'Interno mediante riduzione delle somme spettanti a ciascun comune a titolo di compartecipazione al gettito dell'IRPEF o, in caso di insufficienza delle stesse, mediante riduzione delle somme eventualmente da erogare a titolo di addizionale comunale all'IRPEF. Su richiesta del singolo ente, da far pervenire entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 2, il Ministero dell'Interno opera, a decorrere dall'anno 2003, una rateizzazione decennale dell'importo dovuto.
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(25) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1999, pag. 1769.
Art. 3.
Recuperi di somme
nei confronti delle province
1. Nei confronti delle province si procede al recupero di eventuali importi non portati in detrazione a trasferimenti erariali spettanti per le seguenti fattispecie:
a) dall'anno 2000 in relazione ai minori oneri conseguenti al trasferimento allo Stato del personale ATA (amministrativo, tecnico, ausiliario) scolastico, come disciplinato dall'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124;
b) dall'anno 1999 in relazione ai nuovi introiti derivanti dall'istituzione dell'imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli richieste al pubblico registro automobilistico, come disciplinato dall'articolo 61 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, numero 446 (26);
c) dall'anno 1999 in relazione ai nuovi introiti derivanti dall'attribuzione alle province del gettito dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, come disciplinato dall'articolo 61 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
d) dall'anno 2000 in relazione alle maggiori entrate conseguenti alle nuove disposizioni in materia di addizionale sui consumi di energia elettrica, come disciplinato dall'articolo 10, comma 11, della legge 13 maggio 1999, n. 133.
2. Gli importi da recuperare per le annualità sino all'anno 2002 sono comunicati dal Ministero dell'Interno alle singole province ed al Ministero dell'Economia e delle Finanze entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale.
3. Gli importi da recuperare annualmente dall'anno 2003 sono comunicati dal Ministero dell'Interno alle singole province ed al Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 15 giugno di ciascun anno.
4. Per gli importi dovuti di cui al comma 2, le province sono autorizzate ad operare una rateizzazione decennale a decorrere dall'anno 2003, con versamento della rata annuale entro il 15 luglio di ciascun anno. È fatta salva la facoltà di procedere al versamento degli importi dovuti in unica soluzione. Il versamento è effettuato su apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. Le province, entro dieci giorni dal versamento, inviano comunicazione dell'avvenuto adempimento al Ministero dell'Interno, Dipartimento affari interni e territoriali, Direzione centrale della finanza locale.
5. Per gli importi dovuti di cui al comma 3 le province provvedono al versamento di quanto annualmente dovuto entro il 15 settembre di ciascun anno. Il versamento è effettuato su apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. Le province, entro dieci giorni dal versamento, inviano comunicazione dell'avvenuto adempimento al Ministero dell'Interno - Dipartimento affari interni e territoriali - Direzione centrale della finanza locale.
6. In caso di mancato versamento degli importi dovuti alle scadenze di cui ai commi 4 e 5, il recupero è effettuato da parte dei concessionari della riscossione, anche per la parte relativa agli interessi dovuti per il periodo di ritardato versamento, sulla base dei dati relativi a ciascuna provincia all'uopo ad essi comunicati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, all'atto della devoluzione alle province del gettito dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore. Le somme così recuperate sono mensilmente versate da parte dei concessionari della riscossione su apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. I concessionari, entro dieci giorni dal versamento, inviano comunicazione dell'avvenuto adempimento al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento per le politiche fiscali - Ufficio federalismo fiscale.
7. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze provvede annualmente entro il 15 ottobre con propri decreti all'assegnazione al capitolo 1316 del Ministero dell'Interno degli importi recuperati di cui ai commi 4 e 5. L'assegnazione al capitolo 1316 del Ministero dell'Interno degli importi recuperati di cui al comma 6 è disposta dal Ministero dell'Economia e delle Fi-nanze con propri decreti entro trenta giorni dal versamento delle somme.
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(26) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1998, pagg. 320, 941; I.L.P. 1998, pagg. 192, 613.
Art. 4.
Disposizioni per l'anno 2003
1. Per il solo anno 2003:
a) il termine di cui all'articolo 3, comma 3, è differito al 31 ottobre;
b) il termine di cui all'articolo 3, comma 4, è differito al 30 novembre;
c) il termine di cui all'articolo 3, comma 5, è differito al 30 novembre.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 17 novembre 2003
Registrato alla Corte dei conti il 22-12-2003
Ministeri istituzionali, registro n. 13, foglio n. 342