MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 22 dicembre 2010.
(Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2011)
Modalità di erogazione del contributo straordinario previsto dall'art. 2, comma 59 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, a favore degli orfani delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, che siano già stati collocati in pensione.
IL MINISTRO DELL'INTERNO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
...omissis...
Decreta:
Art. 1.
I soggetti destinatari del beneficio di cui all'art. 2, comma 59, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (19) sono gli orfani delle vittime decedute in conseguenza di atti di terrorismo e di stragi di tale matrice, che siano stati già collocati in pensione alla data dell'1 gennaio 2010.
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(19) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2010, pag. 154; I.L.P. 2010, pag. 99.
Art. 2.
Ai soggetti di cui all'art. 1, è erogata una somma corrispondente alla rata mensile del trattamento pensionistico in godimento all'1 gennaio 2010 moltiplicata per il coefficiente indicato nell'allegata Tabella A che costituisce parte integrante del presente decreto.
Nel caso in cui il beneficiario sia titolare di più trattamenti pensionistici, il coefficiente è applicato alla rata di trattamento diretto di maggiore importo.
Art. 3.
Il pagamento dell'importo spettante è effettuato dall'ente previdenziale competente, sulla base della domanda dell'interessato e degli elementi forniti dalle amministrazioni competenti, ove necessario.
Art. 4.
La concessione del beneficio è subordinata alla presentazione di apposita istanza all'ente previdenziale erogatore del trattamento pensionistico diretto di maggior importo, in godimento all'1 gennaio 2010, entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.
L'istanza deve essere corredata da una dichiarazione redatta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, secondo l'allegato B che costituisce parte integrante del presente decreto.
Art. 5.
Entro 4 mesi dal termine di scadenza per la presentazione delle domande di cui all'art. 4, si procederà con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, a rimodulare proporzionalmente i coefficienti indicati nell'allegata Tabella A, sulla base del numero delle domande pervenute e degli importi del contributo straordinario attribuibili ai singoli beneficiari, fermo restando il rispetto del limite massimo di spesa, di € 5.000.000, e tenendo conto che il coefficiente massimo non potrà in ogni caso superare il valore di 15.
Art. 6.
La spesa conseguente all'attuazione del presente decreto stabilita nel limite massimo di complessivi € 5.000.000 è imputata sul Capitolo 2313 del bilancio del Ministero dell'Interno - Dipartimento libertà civili e immigrazione - esercizio finanziario 2010, a favore degli Enti previdenziali competenti al pagamento del contributo.
Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 22 dicembre 2010
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TABELLA A
| Rata mensile pensione (C1) | Coefficiente di calcolo (C2) | |
| 1 | Fino a € 2.000 | 10 |
| 2 | Da € 2.001 a € 3.000 | 7 |
| 3 | Da € 3.001 a € 4.000 | 5,5 |
| 4 | Da € 4.001 oltre | 4 |
Il coefficiente sub.1 è previsto per rate di pensione fino a € 2.000 consente di attribuire nella misura del 100% un contributo equivalente a 10 mensilità.
Il coefficiente sub.2 è previsto per rate di pensione da € 2.001 a € 3.000 consente di attribuire nella misura del 70% un contributo equivalente a 10 mensilità.
Il coefficiente sub.3 è previsto per rate di pensione da € 3.001 a € 4.000 consente di attribuire nella misura del 55% un contributo equivalente a 10 mensilità.
Il coefficiente sub.4 previsto per rate di pensione da € 4.001 e oltre consente di attribuire nella misura del 40% un contributo equivalente a 10 mensilità.