MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 22 novembre 2002.
(Gazzetta Ufficiale n. 283 del 3 dicembre 2002)
Disposizioni in materia di parcamento di autoveicoli alimentati a gas di petrolio liquefatto all'interno di autorimesse in relazione al sistema di sicurezza dell'impianto.
IL MINISTRO DELL'INTERNO
...omissis...
Decreta:
Art. 1.
Parcamento di autoveicoli alimentati a gas
di petrolio liquefatto all'interno di autorimesse
in relazione al sistema di sicurezza dell'impianto
1. Il parcamento degli autoveicoli alimentati a gas di petrolio liquefatto con impianto dotato di sistema di sicurezza conforme al Regolamento ECE/ONU 67-01 è consentito nei piani fuori terra ed al primo piano interrato delle autorimesse, anche se organizzate su più piani interrati.
2. Le definizioni di piano interrato e di piano fuori terra sono riportate nel punto 1.1.1 dell'allegato al D.M. 1/2/1986, rispettivamente alla lett. a) ed al primo periodo della lett. b).
Art. 2.
Condizioni di sicurezza delle autorimesse
1. Le autorimesse di cui al precedente articolo 1 sono conformi al D.M. 1 febbraio 1986. Nel caso di autorimesse soggette ai controlli di prevenzione incendi è richiesto il rispetto delle procedure di cui al D.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37.
2. All'ingresso dell'autorimessa è installata cartellonistica idonea a segnalare gli eventuali divieti derivanti dalle limitazioni al parcamento di autoveicoli alimentati a gas di petrolio liquefatto di cui al precedente articolo 1.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 22 novembre 2002