MINISTERO DELL'INTERNO

 

DECRETO 23 dicembre 2003.

(Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2004)

 

Approvazione dei modelli di certificazione di province, comuni e comunità montane per la dimostrazione del tasso di copertura dei costi dei servizi a domanda individuale, del servizio smaltimento rifiuti solidi urbani e del servizio acquedotto per gli anni 2003, 2004 e 2005.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

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Decreta:

Art. 1.

Sono approvati gli allegati certificati, parte integrante del presente decreto, concernenti la dimostrazione, per il triennio 2003-2005, della copertura del costo complessivo di gestione dei servizi a domanda individuale, del servizio per la gestione dei rifiuti urbani e del servizio dell'acquedotto, separati in modello per comuni e modello per province e comunità montane.

Art. 2.

Gli Enti locali di cui all'art. 243, comma 2, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, cui fa carico l'onere della certificazione, sono individuati applicando le disposizioni di cui all'apposito decreto ministeriale, di determinazione dei parametri di individuazione delle gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio e delle connesse modalità certificative, in corso di adozione.

Gli Enti locali di cui all'art. 243, comma 6, del citato Testo unico sono soggetti alla presentazione della certificazione del costo dei servizi nel caso in cui tale status permanga alle date indicate al successivo art. 3.

Gli Enti locali di cui all'art. 243, comma 7, del citato Testo unico, che hanno deliberato lo stato di dissesto, sono tenuti alla presentazione della certificazione per tutto il quinquennio di durata del risanamento, di cui al successivo art. 265, comma 1.

Art. 3.

I certificati devono essere trasmessi, anche se totalmente o parzialmente negativi, entro il termine perentorio del 31 marzo 2004 per la certificazione relativa all'anno 2003, del 31 marzo 2005 per la certificazione relativa all'anno 2004, del 31 marzo 2006 per la certificazione relativa all'anno 2005, alle Prefetture-Uffici territoriali del Governo competenti per territorio. I certificati sono compilati e firmati in ogni loro pagina secondo le indicazioni dei relativi modelli e sono trasmessi dagli enti in originale. Essi devono essere redatti esclusivamente a macchina, negli appositi spazi, senza correzioni, abrasioni o aggiunte non previste, sul modello, relativo allo specifico tipo di ente, di formato cm. 21 x 29,7 riprodotto fotostaticamente oppure stampato, anche in bianco e nero, dai modelli allegati al presente decreto, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nelle pagine Internet del sito di questo Ministero.

Le Prefetture-Uffici territoriali del Governo verificano il rispetto della perentorietà del predetto termine.

Art. 4.

I dati finanziari devono essere espressi esclusivamente in "euro", con due cifre decimali ed arrotondamento della terza cifra decimale, per eccesso se maggiore di cinque millesimi, altrimenti per difetto.

Art. 5.

Le amministrazioni provinciali non sono obbligate a redigere il quadro 3 del modello di certificazione, relativo al servizio per la gestione dei rifiuti urbani.

Art. 6.

Le certificazioni che risultino incomplete, non consentono l'assolvimento dell'obbligo di certificazione di cui all'art. 243, comma 2, del citato Testo unico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 2003

Allegati ...omissis...

 

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