MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 24 giugno 2004.
(Gazzetta Ufficiale n. 163 del 14 luglio 2004)
Determinazione dei tempi, delle modalità e del protocollo di comunicazione per la trasmissione telematica dei dati contabili degli Enti locali, ai sensi dell'art. 28 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (24).
IL MINISTRO DELL'INTERNO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
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Decreta:
Art. 1.
Oggetto della trasmissione
1. Gli Enti locali di cui all'articolo 2 del Testo unico approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, di seguito indicato Testo unico, inviano alla Corte dei conti in via telematica il rendiconto (completo di allegati), le informazioni relative al rispetto del Patto di stabilità interno, nonchè i certificati del conto preventivo e consuntivo, secondo princìpi di razionalizzazione e concentrazione degli adempimenti, gradualità dell'attuazione del sistema telematico, condivisione dei dati.
2. L'avvio a regime del progetto di trasmissione telematica è preceduto da una fase di sperimentazione alla quale parteciperanno un numero ridotto di enti selezionati d'intesa con l'ANCI, con l'UPI e con l'UNCEM, privilegiando il criterio della volontarietà.
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(24) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2003, pag. 247; I.L.P. 2003, pag. 123.
Art. 2.
Modalità di trasmissione
1. I tempi, le modalità e le procedure tecniche di trasmissione dei dati del rendiconto sono stabiliti nell'allegato protocollo di comunicazione, che forma parte integrante del presente decreto.
2. La trasmissione telematica avviene secondo criteri di progressiva estensione dalle province e dai comuni di maggiori dimensioni demografiche, alle comunità montane ed agli enti di minori dimensioni, nonchè di graduale estensione della richiesta dei documenti, d'intesa con l'ANCI, l'UPI e l'UNCEM. Con successivo decreto da emanarsi sulla base delle indicazioni formulate dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti, sentite l'ANCI, l'UPI e l'UNCEM, verranno precisati tempi e modalità per la trasmissione dei certificati del conto preventivo e consuntivo e delle informazioni relative al rispetto del Patto di stabilità, nonchè dell'eventuale integrazione della documentazione attinente al rendiconto, indicata al punto 6 dell'allegato al presente decreto.
Art. 3.
Effetti della trasmissione telematica
1. L'invio telematico della documentazione di cui all'art. 1 assolve all'obbligo di trasmissione del rendiconto di cui all'art. 227 del Testo unico.
2. A fini di semplificazione procedurale, con il decreto del Ministro dell'Interno di cui all'art. 161, comma 2, del Testo unico possono essere previste apposite procedure tecniche di sicurezza per la trasmissione telematica dei certificati ivi contemplati, per consentire lo sblocco dell'erogazione agli enti dell'ultima rata dei contributi ordinari.
Art. 4.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 24 giugno 2004
Allegato A ...omissis...