MINISTERO DELL'INTERNO

 

DECRETO 26 luglio 2007.

(Gazzetta Ufficiale n. 181 del 6 agosto 2007)

 

Modalità di presentazione della dichiarazione di presenza resa dagli stranieri per soggiorni di breve durata per visite, affari, turismo e studio di cui alla legge 28 maggio 2007, n. 68.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

...omissis...

ADOTTA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Lo straniero, in provenienza diretta da Paesi che non applicano l'Accordo di Schengen, assolve l'obbligo di rendere la dichiarazione di presenza di cui all'art. 1, comma 2, della legge 28 maggio 2007, n. 68 (24), all'atto del suo ingresso nel territorio dello Stato presentandosi ai valichi di frontiera.

2. L'adempimento dell'obbligo è attestato mediante l'apposizione, da parte della polizia di frontiera, dell'impronta del timbro uniforme Schengen sul documento di viaggio.

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(24) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2007, pag. 1756; I.L.P. 2007, pag. 1408.

Art. 2.

1. Lo straniero, in provenienza diretta da Paesi che applicano l'Accordo di Schengen, rende la dichiarazione di presenza, entro 8 giorni dall'ingresso, al questore della provincia in cui si trova, sul modulo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto, ovvero, se alloggiato in una delle strutture ricettive di cui all'art. 109, comma 1, del regio decreto del 18 giugno 1931, n. 773, mediante la dichiarazione prevista dal comma 3 dello stesso articolo.

2. L'adempimento dell'obbligo è attestato mediante il rilascio di copia della dichiarazione, che dovrà essere esibita ad ogni richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza.

Art. 3.

1. Il trattamento dei dati personali di cui al presente decreto è effettuato in conformità con quanto previsto dalla legge 1 aprile 1981, n. 121 (25) e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Roma, 26 luglio 2007

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(25) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1987, pag. 692.

Allegato ...omissis...

 

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