MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 27 aprile 2005.
(Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 2005)
Procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione degli agrotecnici ed agrotecnici laureati negli elenchi del Ministero dell'Interno, di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818. Delimitazione del settore di operatività di tali professionisti nel campo della prevenzione incendi.
IL MINISTRO DELL'INTERNO
...omissis...
Decreta:
Art. 1.
1. I professionisti iscritti negli albi professionali degli agrotecnici ed agrotecnici laureati, possono essere autorizzati, nell'ambito delle rispettive competenze professionali, stabilite dalle leggi e dai regolamenti, a rilasciare, ai fini dell'approvazione del progetto o del rilascio o del rinnovo del certificato di prevenzione incendi, le certificazioni previste dalla legge 7 dicembre 1984, n. 818 (87), unicamente per le attività rispondenti ad entrambe le seguenti condizioni:
a) siano ascrivibili alle voci specificate ai punti 9), 15), 18), 35), 36), 37), 38), 39), 40), 41), 46), 50), 60), 87), 88), 91), 92) dell'allegato al decreto del Ministro dell'Interno 16 febbraio 1982 (88) emanato di concerto con il Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato;
b) siano strettamente attinenti il settore agricolo o quello rurale.
2. La sussistenza della condizione di cui al punto b) del precedente comma deve essere dimostrata dal titolare dell'attività mediante atto rilasciato da autorità o ente preposto o, in alternativa, attraverso dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa nelle forme di legge.
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(87) Ved. Boll. Lav. 1985, pag. 66; I.L.P. 1985, pag. 44.
(88) Ved. Boll. Lav. 1982, pag. 936.
Art. 2.
1. Salvo quanto specificato nel seguente art. 3, per l'autorizzazione e per l'iscrizione a domanda negli appositi elenchi del Ministero dell'Interno di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818, art. 1, comma 2, o per l'autorizzazione provvisoria a rilasciare le certificazioni di cui all'art. 1 si adottano, per i professionisti di cui all'articolo stesso, le disposizioni e procedure contenute nel decreto del Ministro dell'Interno 25 marzo 1985 (89).
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(89) Ved. Boll. Lav. 1985, pag. 1229; I.L.P. 1985, pag. 1254.
Art. 3.
1. A riguardo dei professionisti di cui all'art. 1 viene stabilito quanto segue:
a) ai fini autorizzativi non sono ammessi i requisiti contemplati nell'art. 4, comma 2, punti b), d) ed f) del decreto del Ministro dell'Interno 25 marzo 1985;
b) la lettera di individuazione della professione, indicata come "lettera iniziale delle professioni" all'art. 11, comma 3, del decreto del Ministro dell'Interno 25 marzo 1985, è stabilita come segue: "B" per gli agrotecnici ed agrotecnici laureati.
Roma, 27 aprile 2005