MINISTERO DELL'INTERNO

 

DECRETO 27 gennaio 2006.

(Gazzetta Ufficiale n. 32 dell'8 febbraio 2006)

 

Requisiti degli apparecchi, sistemi di protezione e dispositivi utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva, ai sensi della Direttiva n. 94/9/CE, presenti nelle attività soggette ai controlli antincendio.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

E

IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

...omissis...

Decreta:

Art. 1.

1. Ai fini dell'espletamento dei controlli di prevenzione incendi, nelle attività con rischio derivante da atmosfere potenzialmente esplosive, deve essere fornita da parte del datore di lavoro la documentazione tecnica di seguito specificata.

2. La documentazione, di cui al comma 1, viene acquisita agli atti del Comando provinciale dei Vigili del fuoco competente per territorio e deve attestare l'idoneità dei prodotti di cui all'art. 1, commi 1, 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126, per lo specifico uso nel luogo di utilizzo e/o di lavoro, in conformità anche del gruppo e della categoria del prodotto nonché di tutte le indicazioni fornite dal fabbricante e necessarie per il funzionamento sicuro degli stessi, conformemente alla destinazione.

Art. 2.

1. Decorso il termine di cui all'art. 12, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126, tutti gli apparecchi, sistemi di protezione e dispositivi di cui all'art. 1, commi 1, 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 126 del 1998 e soggetti all'approvazione di tipo ai sensi del decreto ministeriale 31 luglio 1934, Titolo I, Punto XVII e successive modificazioni, del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1971, n. 208, Capo IV, art. 12, comma 1, nonché dell'allegato al decreto del Ministro dell'Interno 24 maggio 2002 (46), punto 2.7.5, devono essere dotati di marcatura CE e di quant'altro richiesto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 126/1998 stesso.

2. La messa in servizio dei prodotti di cui al comma precedente è ammessa dopo la data prevista dall'art. 12, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126, purché già immessi in commercio entro tale data.

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(46) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2002, pag. 2437.

Art. 3.

1. I commi 1, 2 e 3 dell'art. 3 del decreto del Ministro dell'Ambiente 16 maggio 1996 (47), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 156 del 5 luglio 1996, recante "Requisiti tecnici di omologazione e di installazione e procedure di controllo dei sistemi di recupero dei vapori di benzina prodotti durante le operazioni di rifornimento degli autoveicoli presso gli impianti di distribuzione carburanti" sono sostituiti dai seguenti:

"Art. 3. - 1. Ai fini dell'omologazione dei dispositivi componenti il sistema di recupero dei vapori, l'efficienza media del sistema di recupero non deve essere inferiore all'80%, raggiunto con un valore medio del rapporto V/L compreso tra 0,95 e 1,05. Il raggiungimento del valore di efficienza viene comprovato da una prova effettuata sul prototipo. Sino alla emanazione di una specifica regola tecnica da parte degli organi competenti, in via provvisoria l'efficienza deve essere determinata con prove effettuate con sistemi di misura utilizzanti il metodo volumetrico-gravimetrico del TUV Rheinland, oppure con altro di dimostrata equivalenza, rilevando le perdite di vapori di benzina globali, incluse quelle degli sfiati dai serbatoi interrati.

2. La certificazione comprovante l'efficienza del prototipo viene rilasciata da un laboratorio italiano od estero a ciò abilitato. L'omologazione dei dispositivi componenti il sistema di recupero dei vapori è rilasciata dal Ministero dell'Interno al quale il fabbricante deve presentare apposita domanda. La domanda deve essere corredata della documentazione necessaria alla identificazione dei dispositivi componenti il sistema di recupero dei vapori e dalla certificazione di prova di cui al precedente comma 1.

3. I dispositivi legalmente riconosciuti nei Paesi appartenenti all'Unione europea, che soddisfino ai requisiti di cui al precedente comma 1, possono essere immessi in commercio in Italia, per essere impiegati nel campo di applicazione disciplinato dal presente decreto. A tal fine, deve essere presentata apposita istanza diretta al Ministero dell'Interno, corredata della documentazione necessaria alla identificazione del dispositivo di recupero vapori e delle relative certificazioni di prova rilasciate o riconosciute dalle competenti autorità. Documentazione e certificazioni devono essere accompagnati da traduzione in lingua italiana.".

2. L'art. 4 del decreto del Ministro dell'Ambiente 16 maggio 1996, di cui al comma 1, è sostituito dal seguente:

"Art. 4. - 1. Decorso il termine di cui all'art. 12, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126, i sistemi recupero vapore immessi in commercio in Italia devono essere provvisti di omologazione ai sensi del presente decreto e di certificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126.".

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(47) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1996, pag. 2387.

Art. 4.

1. Il comma 1 dell'art. 5 del decreto del Ministro dell'Am-biente 16 maggio 1996, di cui all'art. 3, è sostituito dal seguente:

"1. I distributori per l'erogazione dei liquidi di categoria A e B devono essere provvisti di:

a) marcatura CE e relativa dichiarazione di conformità ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126.

Tale marcatura CE deve attestare il distributore come costruito in maniera idonea in conformità all'analisi di rischio effettuata dal fabbricante ai sensi di tutte le direttive comunitarie e norme applicabili.

Si considerano costruiti come sopra specificato, ai sensi della Direttiva n. 94/9/CE e del decreto del Presidente della Repubblica n. 126/1998, secondo anche le altre direttive e norme applicabili, per l'installazione nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi di cui al punto 18 dell'allegato al decreto del Ministro dell'Interno 16 febbraio 1982 (48), i distributori per l'erogazione di liquidi di categoria A e B con marcatura CE di categoria 2 essendo la zona interna al distributore, di norma, classificata ai fini della sicurezza come zona 1.

L'utilizzo di una diversa categoria dev'essere oggetto di un appropriato riferimento specifico nel documento di valutazione del rischio, ai fini del controllo del Comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio;

b) dispositivi per il recupero vapori omologati da parte del Ministero dell'Interno, ovvero riconoscimento ai sensi dell'art. 3, comma 3, del presente decreto, solo per i distributori per liquidi di categoria A;

c) collaudo in sede locale dell'intero impianto da parte della relativa commissione, ovvero della commissione interministeriale preposta agli impianti siti sulla rete autostradale, ove previsto.".

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(48) Ved. Boll. Lav. 1982, pag. 936.

Art. 5.

1. In attuazione a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126, e dalla Direttiva 94/9/CE, i distributori per l'erogazione gas di petrolio liquefatto (GPL) devono essere provvisti di:

a) marcatura CE e relativa dichiarazione di conformità ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126.

Tale marcatura CE deve attestare il distributore come costruito in maniera idonea in conformità all'analisi di rischio effettuata dal fabbricante ai sensi di tutte le direttive comunitarie e norme applicabili.

Si considerano costruiti come sopra specificato, ai sensi della Direttiva n. 94/9/CE e del decreto del Presidente della Repubblica n. 126/1998, secondo anche le altre direttive e norme applicabili, per l'installazione nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi di cui al punto 7 dell'allegato al decreto del Ministro dell'Interno 16 febbraio 1982, i distributori per l'erogazione di gas di petrolio liquefatto (GPL) con marcatura CE di categoria 2 essendo la zona interna al distributore, di norma, classificata ai fini della sicurezza come zona 1.

L'utilizzo di una diversa categoria dev'essere oggetto di un appropriato riferimento specifico nel documento di valutazione del rischio, ai fini del controllo del Comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio;

b) collaudo in sede locale dell'intero impianto da parte della relativa commissione, ovvero della commissione interministeriale preposta agli impianti siti sulla rete autostradale, ove previsto.

2. Il punto 2.7.5 "Apparecchi di distribuzione automatici" del Titolo II "Modalità costruttive" dell'allegato al decreto del Ministro dell'Interno 24 maggio 2002, recante "Norme di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione", come modificato dal decreto del Ministro dell'Interno 28 giugno 2002, recante "Rettifica dell'allegato al decreto ministeriale 24 maggio 2002 (49), recante norme di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione" è sostituito dal seguente:

"2.7.5. Apparecchi di distribuzione automatici.

I distributori per l'erogazione di gas naturale devono essere provvisti di:

a) marcatura CE e relativa dichiarazione di conformità ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126.

Tale marcatura CE deve attestare il distributore come costruito in maniera idonea in conformità all'analisi di rischio effettuata dal fabbricante ai sensi di tutte le direttive comunitarie e norme applicabili.

Si considerano costruiti come sopra specificato, ai sensi della Direttiva n. 94/9/CE e del decreto del Presidente della Repubblica n. 126/1998, secondo anche le altre direttive e norme applicabili, per l'installazione nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi di cui al punto 7 dell'allegato al decreto del Ministro dell'Interno 16 febbraio 1982, i distributori per l'erogazione di gas naturale con marcatura CE di categoria 2 essendo la zona interna al distributore, di norma, classificata ai fini della sicurezza come zona 1.

L'utilizzo di una diversa categoria dev'essere oggetto di un appropriato riferimento specifico nel documento di valutazione del rischio ai fini del controllo del Comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio;

b) collaudo in sede locale dell'intero impianto da parte della relativa commissione, ovvero della commissione interministeriale preposta agli impianti siti sulla rete autostradale, ove previsto.

Il collegamento dell'apparecchio di distribuzione alla linea di adduzione del gas deve essere effettuato tramite una valvola di eccesso di flusso.

Prima della pistola di erogazione gas al veicolo deve essere inserita una valvola di non ritorno. L'impianto di scarico in atmosfera deve essere in grado di resistere alle sollecitazioni meccaniche prodotte dal gas effluente alla pressione di esercizio.

L'estremità superiore del condotto di scarico in atmosfera deve essere situata ad una distanza dal piano di calpestio non minore di 2,50 m e protetta da dispositivo taglia fiamma inossidabile.

I distributori devono essere collegati elettricamente a terra secondo quanto prescritto al punto 2.9.

Ogni apparecchio di distribuzione deve fare capo ad un dispositivo di intercettazione posto alla radice dell'apparecchio stesso.

Al fine di impedire l'erogazione a pressione superiore a 220 bar, su ciascun punto di erogazione degli apparecchi di distribuzione deve essere inserito:

un sistema di controllo automatico della pressione che interagisca con la testata contometrica, oppure

un sistema di equivalente efficacia e non manomissibilità.

Sulla base di specifiche norme tecniche armonizzate il Ministero dell'Interno emanerà disposizioni per l'esercizio di impianti di distribuzione di gas naturale per autotrazione del tipo self-service. Tali impianti devono essere in ogni caso presidiati da personale addetto durante l'orario di apertura al pubblico.".

3. I distributori o i gruppi erogatori fissi, per la sola erogazione dei liquidi di categoria C (gasolio), nel caso di installazione degli stessi al di fuori delle zone in cui possono formarsi atmosfere esplosive, devono essere provvisti di:

a) marcatura CE dei componenti ai sensi delle direttive applicabili nonché di approvazione di tipo ai sensi del decreto ministeriale 31 luglio 1934, Titolo I, Punto XVII, non rientrando tali distributori o gruppi erogatori fissi nel campo di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126, e della Direttiva n. 94/9/CE, né per la classificazione delle zone ad essi interne né per quelle esterne in cui saranno installati; l'eventuale marcatura CE e relativa dichiarazione di conformità ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126, e della Direttiva n. 94/9/CE sostituisce, a tutti gli effetti, la suddetta approvazione di tipo;

b) collaudo in sede locale dell'intero impianto da parte della relativa commissione, ovvero della commissione interministeriale preposta agli impianti siti sulla rete autostradale, ove previsto.

4. I contenitori-distributori mobili, definiti dal decreto del Ministro dell'Interno 19 marzo 1990 (50), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 76 del 31 marzo 1990, recante "Norme per il rifornimento di carburanti, a mezzo di contenitori-distributori mobili, per macchine in uso presso aziende agricole, cave e cantieri" ad uso privato per l'erogazione di liquidi di sola categoria C (gasolio), nel caso di installazione degli stessi al di fuori delle zone in cui possono formarsi atmosfere esplosive, devono essere provvisti di marcatura CE dei componenti ai sensi delle direttive applicabili nonché di approvazione di tipo ai sensi del decreto ministeriale 31 luglio 1934, Titolo I, Punto XVII, non rientrando tali contenitori-distributori mobili nel campo di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126, e della Direttiva n. 94/9/CE, né per la classificazione delle zone ad essi interne né per quelle esterne in cui saranno installati.

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(49) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2002, pag. 2438.

(50) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1990, pag. 1236.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 27 gennaio 2006

 

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