MINISTERO DELL'INTERNO

 

DECRETO 28 luglio 2015.

(Gazzetta Ufficiale n. 180 del 5 agosto 2015)

 

Contributo in conto interessi in favore di comuni, province e città metropolitane.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

...omissis...

Decreta:

Art. 1.

Modello di certificazione

1. E' approvato il modello di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, relativo alla concessione di un contributo in conto interessi ai comuni, alle province e alle città metropolitane su operazioni di indebitamento attivate nell'anno 2015, il cui ammortamento decorre dall'1 gennaio 2016.

2. Il modello attesta l'importo degli interessi annui e degli eventuali interessi di pre-ammortamento riferiti al solo anno 2015, dovuti sulle operazioni di indebitamento attivate nell'anno 2015, sulla base del piano di ammortamento vigente alla data di sottoscrizione dell'operazione di indebitamento. Per le operazioni di indebitamento regolate a tasso variabile l'importo degli interessi annui, qualora non sia quantificato in modo certo, dovrà essere determinato sulla base del tasso di interesse contrattuale vigente alla data della trasmissione del modello.

3. La quantificazione del contributo annuale e degli interessi di pre-ammortamento, che deriva dai fondi erariali stanziati e dal numero degli enti che ogni anno ne hanno diritto, sarà assicurata nel limite massimo dei richiamati fondi. Qualora il fondo risultasse insufficiente alla copertura delle richieste pervenute il contributo è assegnato mediante riparto del fondo stesso secondo il criterio proporzionale, ovvero sulla base dei criteri di riparto che saranno oggetto di accordo nella Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

4. Il contributo annuale in conto interessi, che viene erogato dall'anno 2016 e fino all'anno 2020 e, comunque, non oltre la durata del piano di ammortamento, si consolida nell'importo certificato nel modello trasmesso nelle modalità e nei termini indicati al successivo art. 2, salvo quanto previsto dal precedente comma 3.

Qualsiasi variazione dei dati trasmessi deve essere comunicata nelle stesse modalità indicata al successivo art. 2, per consentire la rideterminazione del contributo annuo che non può essere superiore agli oneri in conto interesse a carico dell'ente.

5. Il contributo annuale in conto interessi viene erogato dall'anno 2016 e fino all'anno 2020 in 2 soluzioni di pari importo entro il mese di aprile e ottobre di ogni anno.

6. Il contributo sugli interessi di pre-ammortamento riferiti all'anno 2015 è erogato in 2 soluzione di pari importo entro il mese di aprile ed ottobre 2016, congiuntamente al contributo annuale in conto interessi attribuito nel medesimo anno.

Art. 2.

Modalità e termini di trasmissione

1. Per la validità della comunicazione, i comuni, le province e le città metropolitane, entro il termine perentorio, a pena di decadenza, delle ore 12,00 del 31 marzo 2016, trasmettono la certificazione di cui all'art. 1, esclusivamente con modalità telematica, munita della sottoscrizione, mediante apposizione di firma digitale, del responsabile del servizio finanziario e dell'Organo di revisione economico finanziario.

Art. 3.

Istruzioni e specifiche

1. La certificazione dovrà essere compilata con metodologia informatica, avvalendosi dell'apposito modello A allegato al presente decreto, che sarà messo a disposizione ai comuni, alle province e alle città metropolitane sul sito istituzionale web della Direzione centrale della finanza locale, esclusivamente dall'1 marzo 2016 alle ore 12,00 del 31 marzo 2016.

2. Il modello eventualmente trasmesso con modalità e termini diversi da quelli previsti dal presente decreto non sarà ritenuto valido ai fini del corretto adempimento di cui all'art. 2.

3. L'eventuale invio di documentazione aggiuntiva che pregiudica la certezza dei dati riportati nel modello già trasmesso telematicamente comporta la non validità dello stesso ai fini del corretto adempimento comunicativo di cui all'art. 2.

4. E' facoltà dei comuni, delle province e delle città metropolitane che avessero necessità di rettificare i dati già trasmessi, trasmettere una nuova certificazione sostitutiva della precedente, da inviare sempre telematicamente, comunque entro i termini di trasmissione fissati dal comma 1.

Art. 4.

Verifica certificato

1. Il Ministero dell'Interno, per il tramite delle competenti Prefetture - UTG, è autorizzato a procedere alla verifica a campione di quanto attestato dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane ai fini del contributo di cui al presente decreto.

Art. 5.

Abrogazione

Il decreto ministeriale del 25 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile 2015, è da intendersi abrogato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 2015

Allegato ...omissis...

 

Stampa l'Articolo   Aggiungi l'Articolo all'elenco dei tuoi Preferiti   Aggiungi/Visualizza i commenti sull'Articolo   Chiudi Scheda