MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 3 aprile 2007.
(Gazzetta Ufficiale n. 97 del 27 aprile 2007)
Modifiche ed integrazioni all'allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 2003, n. 340, recante la disciplina per la sicurezza degli impianti di distribuzione stradale di G.P.L. per autotrazione.
IL MINISTRO DELL'INTERNO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
...omissis...
Decreta:
Art. 1.
Modifiche ed integrazioni
1. All'allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 2003, n. 340 (14), recante regola tecnica in materia di sicurezza antincendio degli impianti di distribuzione stradale di gas di petrolio liquefatto per autotrazione, sono apportate le modifiche e le integrazioni indicate nell'allegato I che fa parte integrante del presente decreto.
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(14) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2004, pag. 4.
Art. 2.
Commercializzazione CE
1. I prodotti provenienti da uno degli Stati membri dell'Unione europea o della Turchia, ovvero da uno degli Stati aderenti all'Associazione europea di libero scambio (EFTA) firmatari dell'accordo SEE, legalmente riconosciuti sulla base di norme o regole tecniche applicate in tali Stati che permettono di garantire un livello di protezione, ai fini della sicurezza antincendio, equivalente a quello perseguito dalla presente regolamentazione, possono essere impiegati nel campo di applicazione disciplinato dal presente decreto.
Art. 3.
Abrogazioni
1. Sono abrogate tutte le disposizioni tecniche inerenti la sicurezza antincendio degli impianti di distribuzione stradale di gas di petrolio liquefatto per autotrazione emanate precedentemente al decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 2003, n. 340.
Art. 4.
Disposizioni finali
1. Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 3 aprile 2007
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ALLEGATO I
MODIFICHE ALL'ALLEGATO A
DEL D.P.R. 24 OTTOBRE 2003, N. 340
1) Modifiche del Titolo I
Al Titolo I sono apportate le seguenti modifiche:
1 - Prima del punto 1. è inserito il seguente punto 0.:
"0. Princìpi comuni
1. Gli insiemi e le attrezzature costituenti l'impianto devono essere specificamente realizzati per l'installazione prevista, secondo quanto prescritto dalle vigenti disposizioni nazionali e comunitarie.
2. La prevalenza massima del sistema di pompaggio deve essere compatibile con la pressione di progetto di tutti i componenti e di tutte le tubazioni soggette alla pressione della pompa di erogazione, tenuto conto della pressione massima ammissibile dei serbatoi fissi.".
2 - Al punto 1. sono aggiunte le seguenti definizioni:
"Dispositivo anti-strappo: dispositivo, progettato per fratturarsi o sganciarsi nel caso che un veicolo si allontani con la pistola di erogazione ancora connessa. Il dispositivo deve chiudere entrambi i lati del punto di frattura o di sganciamento al fine di fermare la fuoriuscita del GPL, minimizzandone le perdite.
G.P.L. (Gas di petrolio liquefatto): gas liquefattibile a temperatura ambiente, costituito prevalentemente da idrocarburi paraffinici e da idrocarburi olefinici a 3 o 4 atomi di carbonio. I requisiti ed i metodi di prova per il GPL per autotrazione messo in commercio e distribuito in Italia sono definiti nella norma UNI EN 589.
Impianto: complesso costituito da attrezzature, componenti ed accessori finalizzati alla distribuzione del GPL per autotrazione, installato in una stazione di distribuzione stradale erogante solo GPL o erogante anche altri carburanti.
Interruttore di erogazione ad autochiusura: dispositivo che consente l'erogazione del GPL solo se mantenuto in posizione d'apertura tramite un'azione continua, esercitata manualmente su apposito dispositivo di comando (ad esempio: pulsante, leva, ecc.).
Manichette flessibili di travaso: tubazioni utilizzate per il riempimento dei serbatoi fissi, che consentono di collegare il punto di scarico dell'autocisterna con il punto di riempimento dei serbatoi.".
2) Modifica del punto 4. del Titolo II
Il punto 4. del Titolo II è sostituito dal seguente:
"4. Serbatoi fissi
4.1. Disposizioni generali
1. La capacità massima complessiva dei serbatoi è di 100 m³, ottenibile mediante 2 serbatoi aventi capacità massima di 50 m³ ciascuno. Ai fini della capacità complessiva dei serbatoi i barrel esterni non sono computati qualora di volume geometrico non maggiore di 0,6 m³ ciascuno.
2. Ai fini della sicurezza antincendio è necessario che i serbatoi fissi di GPL abbiano un grado di riempimento non maggiore all'85% della loro capacità.
3. Gli accessori dei serbatoi devono essere facilmente accessibili da parte dell'operatore.
4. Ai fini della sicurezza antincendi i serbatoi possono essere installati:
a) in cassa di contenimento in cemento armato, totalmente o parzialmente fuori terra;
b) interrati o ricoperti.
In entrambi i casi i serbatoi devono essere ancorati e/o zavorrati, per evitare spostamenti durante il riempimento e l'esercizio e per resistere ad eventuali spinte idrostatiche.
4.2. Cassa di contenimento
1. La cassa di contenimento deve essere costruita in calcestruzzo armato e deve presentare le seguenti caratteristiche:
- impermeabilità;
- spessore minimo di 0,2 m per le parti fuori terra;
- bordi superiori con sporgenza di almeno 0,2 m rispetto al livello del piano di campagna;
- dimensioni tali da lasciare uno spazio di almeno 0,5 m fra le pareti e il serbatoio;
- copertura di tipo leggero, in materiale incombustibile con esclusione di lamiera metallica, per la protezione del serbatoio dagli agenti atmosferici posizionata in modo da garantire la ventilazione naturale e l'ispezionabilità delle apparecchiature;
- gli spazi tra le pareti e il serbatoio devono essere riempiti con sabbia asciutta non chimicamente attiva;
- nella cassa di contenimento il serbatoio deve essere ancorato su selle d'appoggio in modo che la generatrice inferiore risulti ad almeno 0,5 m di distanza dal fondo della cassa e lo strato di sabbia soprastante la generatrice superiore del serbatoio abbia lo spessore di almeno 0,3 m.
4.3. Interramento o ricoprimento
1. I serbatoi possono essere installati completamente sotto il livello del suolo oppure parzialmente o totalmente al di sopra del livello del suolo. In ogni caso i serbatoi devono essere completamente ricoperti e, in corrispondenza di ogni punto del serbatoio, lo spessore minimo del materiale di ricopertura non deve essere minore di 0,5 m. I serbatoi devono essere dotati di un sistema di controllo per l'allineamento statico. I serbatoi devono essere contornati di sabbia o altro materiale adatto, costipato in modo da impedire spostamenti.
2. Le concessioni di attacco dei serbatoi devono sporgere al di sopra del materiale di ricopertura.
3. Nei serbatoi ricoperti, il materiale di ricoprimento deve essere adeguatamente protetto contro l'erosione da parte degli agenti atmosferici (ad esempio mediante manto erboso).".
3) Modifica del punto 5. del Titolo II
Il punto 5. del Titolo II è sostituito dal seguente:
"5. Pompe e compressori
1. Le pompe adibite all'erogazione dei GPL possono essere installate:
a) sommerse in barrel interni o esterni ai serbatoi fissi;
b) esterne, sotto tettoia realizzata in materiale incombustibile di tipo leggero, con esclusione di lamiera metallica. Ai fini della presente regola tecnica per tettoia si intende una copertura priva di pareti perimetrali, ovvero aperta almeno su 2 lati contrapposti. Deve essere in ogni caso evitata l'installazione in aree poco ventilate.
2. Qualora presenti, i compressori adibiti al riempimento dei serbatoi fissi devono essere installati a livello del piano di campagna in prossimità del serbatoio. Essi devono risultare schermati, verso l'area destinata alla sosta dell'autocisterna nella fase di riempimento, con muretto in calcestruzzo dello spessore di almeno 0,15 m, di forma e dimensioni tali che i compressori restino defilati rispetto all'autocisterna in sosta.
3. Qualora presenti, le pompe adibite al riempimento dei serbatoi fissi devono essere installate secondo le modalità riportate alla lettera b) del precedente comma 1.".
4) Tubazioni per GPL in fase liquida
Dopo il punto 7. del Titolo II è inserito il seguente:
"7-bis. Tubazioni per GPL in fase liquida
1. Le tubazioni per la movimentazione di GPL liquido all'interno dell'impianto devono essere interrate. Ove l'interramento risulti irrealizzabile per motivi tecnico-costruttivi, sono ammessi tratti limitati di tubazioni fuori terra disposte in modo che siano evitati urti accidentali. Le tubazioni devono essere esterne agli edifici e non sottostanti agli stessi.
2. In corrispondenza di zone a traffico veicolare deve essere previsto un adatto sistema di protezione (ad es. lastre in calcestruzzo armato) al fine di evitare danni alle tubazioni sottostanti.
3. Tutte le giunzioni che non sono saldate devono essere ispezionabili.
4. Le tubazioni di alimentazione degli apparecchi di distribuzione devono essere saldamente ancorate alla base degli apparecchi stessi e munite di un dispositivo, inserito a valle della valvola automatica del sistema di emergenza, idoneo ad impedire la fuoriuscita di liquido o di gas anche in caso di asportazione accidentale dell'apparecchio di distribuzione.
5. Un dispositivo anti-strappo deve essere posizionato a monte del tubo flessibile di erogazione ancorato a terra su apposito sostegno di adeguata resistenza meccanica, adiacente all'apparecchio di distribuzione, se quest'ultimo non è già provvisto di un dispositivo con equivalente funzionalità.
6. Le prescrizioni di cui ai commi da 1 a 3 del presente punto devono essere osservate anche per le tubazioni in fase gassosa a pressione non ridotta, ossia comunicanti direttamente con serbatoi o recipienti contenenti GPL in fase liquida.".
5) Modifica del punto 8, del Titolo II
Il punto 8. del Titolo II è sostituito dal seguente:
"8. Dispositivi e modalità per il riempimento dei serbatoi fissi
1. Le operazioni di riempimento dei serbatoi fissi devono essere eseguite mediante 2 linee realizzate con manichette flessibili di cui 1 per la fase liquida ed 1 per il ritorno della fase gassosa, con l'ausilio di 1 pompa o di 1 compressore. Qualora le operazioni di riempimento vengano effettuate con l'ausilio di autocisterne dotate di impianto di rifornimento con misuratore volumetrico, è consentito utilizzare una sola tubazione per la fase liquida. Le manichette flessibili di travaso possono essere in dotazione all'impianto o all'autocisterna.
2. Il punto di riempimento, come definito al Titolo I, punto 1., deve essere munito di 1 valvola di non ritorno direttamente collegata ad 1 valvola di intercettazione.
3. Nel caso di utilizzo di manichette flessibili di travaso in datazione all'impianto, l'estremità di attacco delle manichette all'autocisterna devono essere munite di 1 valvola di eccesso di flusso e di 1 dispositivo di intercettazione manuale o automatico con fermo nella posizione di chiusura.
4. Nel caso di utilizzo di manichette flessibili di travaso in dotazione all'autocisterna, immediatamente a valle o a monte della valvola d'intercettazione manuale dell'autocisterna si deve installare una valvola di eccesso di flusso.
5. Le parti terminali delle manichette flessibili di travaso devono essere munite di raccordi rapidi.
6. Il collegamento tra autocisterna e serbatoio deve essere attuato in modo da assicurare la continuità elettrica. Nel luogo in cui si effettuano le operazioni di riempimento deve essere predisposta una presa di terra per la messa a terra dell'autocisterna.".
6) Modifica del punto 12. del Titolo II
Il punto 12 del Titolo II è sostituito dal seguente:
"12. Estintori ed idranti
1. In prossimità di ogni elemento pericoloso dell'impianto deve essere posizionato almeno un estintore portatile di capacità estinguente non inferiore a 21A 113 BC e carica nominale non inferiore a 6 kg. Gli estintori devono essere disposti in posizione visibile, facilmente accessibile e rapidamente raggiungibile.
2. Gli impianti di distribuzione stradale di GPL devono essere provvisti di un impianto idrico di estinzione incendi - reti idranti - progettato, installato, e gestito in conformità alla norma UNI 10779.
Ai fini dell'applicazione della norma UNI 10779 gli impianti si classificano come segue:
- impianti con capacità complessiva non superiore a 30 mc: livello di rischio 1;
- impianti con capacità complessiva superiore a 30 mc: livello di rischio 2.
Per entrambi i livelli di rischio deve essere prevista la sola "protezione interna", con alimentazione idrica di tipo ordinario come definita dalla UNI 9490. L'impianto idrico deve consentire di raggiungere con il getto d'acqua di almeno un idrante e/o naspo ogni elemento pericoloso dell'impianto nonchè l'area di sosta dell'autocisterna. E' ammessa l'installazione anche di un solo idrante e/o naspo purchè sia soddisfatta la suddetta condizione.
3. Quando l'impianto non è in esercizio, è consentito proteggere gli elementi di erogazione con sistemi antieffrazione.".
7) Modifica del punto 15.2 del Titolo II
Il punto 15.2 del Titolo II è sostituito dal seguente:
"15.2. Operazioni di riempimento
1. Nelle operazioni di riempimento dei serbatoi fissi devono essere evitate dispersioni di gas nell'atmosfera.
2. Le operazioni di riempimento del/i serbatoio/i fissi non possono essere iniziate se non dopo che:
- il motore dell'autocisterna sia stato spento e i circuiti elettrici del mezzo interrotti; le autobotti dotate di sistema di arresto di emergenza conforme alla norma UNI EN 12252:2001; possono scaricare con motore in moto purchè tale sistema è in grado di chiudere le valvole e spegnere il motore; il sistema di arresto in dotazione all'autocisterna deve essere collegato al sistema di emergenza dell'impianto;
- le ruote dell'autoveicolo siano state bloccate;
- l'autocisterna sia stata collegata elettricamente a terra;
- sia stata controllata ed accertata la piena efficienza dei raccordi, delle guarnizioni e delle manichette flessibili o snodabili;
- siano posizionati almeno 2 estintori in dotazione all'impianto, pronti all'uso, nelle vicinanze del punto di riempimento e a portata di mano.
3. L'autocisterna, al momento del suo ingresso nel piazzale dell'impianto e prima di posizionarsi nell'apposita area di sosta per l'operazione di riempimento, deve essere provvista di un dispositivo rompifiamma sul tubo di scarico.
4. La sosta dell'autocisterna all'interno dell'impianto è consentita soltanto per il tempo strettamente necessario alle operazioni di riempimento.
5. Durante le operazioni di riempimento, il personale addetto deve rispettare e far rispettare il divieto di fumare e comunque impedire che vengano accese o fatte circolare fiamme libere entro il raggio di almeno 10 metri dal punto di riempimento.
6. Negli impianti misti è vietato procedere alle operazioni di riempimento di GPL contemporaneamente al riempimento dei serbatoi fissi di altri carburanti.
7. Dal piano di campagna circostante il serbatoio deve essere possibile leggere il valore di pressione interna al serbatoio ed i valori di livello e di temperatura del liquido nel serbatoio.".
8) Modifica del punto 15.3 del Titolo II
Il punto 15.3 del Titolo II è sostituito dal seguente:
"15.3 Operazioni di erogazione
1. Salvo che in caso di rifornimento self-service, le operazioni di erogazione di GPL devono essere effettuate dal personale addetto che deve osservare le seguenti prescrizioni:
- accertarsi che i motori degli autoveicoli da rifornire siano spenti;
- prestare attenzione affinchè la messa in moto del veicolo rifornito avvenga soltanto dopo aver disinserito la pistola di erogazione dal punto di carico posto sul veicolo.
2. Durante l'esercizio dell'impianto il personale addetto deve osservare e fare osservare le seguenti prescrizioni:
- posizionare almeno un estintore, pronto all'uso, in dotazione all'impianto, nelle vicinanze della colonnina di erogazione e a portata di mano;
- rispettare e far rispettare il divieto di fumare e comunque impedire che vengano accese o fatte circolare fiamme libere entro il raggio di almeno 10 metri dagli apparecchi di distribuzione;
- rispettare e far rispettare il divieto assoluto di rifornire recipienti mobili (bombole, bottiglie, ecc.).".
9) Modifica del punto 17.2 del Titolo III
Il punto 17.2 del Titolo III è sostituito dal seguente:
"17.2 Dispositivi e modalità per il riempimento dei serbatoi fissi
1. Devono essere osservate le disposizioni di cui al punto 8. relativamente all'utilizzo di manichette flessibili munite di raccordi rapidi, in dotazione all'impianto o all'autocisterna.".
10) Rifornimento self-service
Dopo il Titolo III è inserito il seguente:
"TITOLO IV - RIFORNIMENTO SELF-SERVICE
18. Generalità
1. E' consentito il rifornimento self-service se sono rispettate tutte le prescrizioni contenute nel presente titolo.
2. Durante gli orari di apertura dell'impianto self-service di GPL il personale addetto deve sempre trovarsi in prossimità dell'impianto self-service per consentire un rapida assistenza in caso di richiesta mediante il sistema di comunicazione di cui al successivo punto 19., comma 3, da parte dell'utente. In assenza del personale addetto, il rifornimento self-service è vietato e deve essere materialmente impedito.".
19. Requisiti per il rifornimento self-service
1. In prossimità dell'apparecchio di distribuzione, deve essere installato un interruttore di erogazione ad autochiusura.
2. Il sistema deve avere le seguenti caratteristiche:
- l'interruttore di erogazione ad autochiusura comanda l'apertura di 1 valvola d'intercettazione a sicurezza positiva posta sulla condotta d'adduzione del GPL, in prossimità della colonnina di erogazione; l'assenza dell'azione manuale comporta la chiusura della valvola d'intercettazione;
- il rilascio dell'interruttore determina l'immediata chiusura della valvola di intercettazione e la fine dell'operazione di erogazione, che potrà riprendere solo previo consenso da parte del personale addetto.
3. In prossimità dell'apparecchio di distribuzione deve essere posizionato un sistema di comunicazione che permetta all'utente di ricevere assistenza all'operazione di rifornimento da parte del personale addetto.
4. Deve essere installato almeno un punto di controllo a distanza dell'apparecchio di distribuzione dal quale il personale addetto deve poter comandare l'interruzione dell'erogazione.
5. Deve essere installato un dispositivo che consenta la dispersione in aria del volume di GPL intrappolato tra le parti interconnesse prima che l'utente sconnetta la pistola di erogazione dal connettore del veicolo.
6. Devono essere utilizzati dispositivi automatici e/o di segnalazione all'utente ed al personale addetto al fine di assicurare che la pistola di erogazione sia correttamente riposizionata nell'apposito alloggiamento prima che l'utente si allontani definitivamente dall'impianto.
20. Segnaletica di sicurezza
1. Fatte salve le disposizioni previste al punto 15.7. compatibili con il rifornimento self-service, in prossimità degli apparecchi di distribuzione idonea cartellonistica dovrà indicare le seguenti ulteriori avvertenze ed istruzioni che l'utente è tenuto a rispettare:
a) Avvertenze:
- per ogni informazione relativa all'operazione di erogazione contattare il personale addetto attraverso il previsto sistema di comunicazione;
- in caso di emergenza premere il pulsante del sistema di emergenza ed allontanarsi;
- è vietato rifornire recipienti mobili (bombole, bottiglie, ecc.);
- è vietato riempire il serbatoio del veicolo oltre l'80% del suo volume nominale;
- è vietato fumare e far circolare fiamme libere;
- è vietato l'uso di telefoni cellulari.
b) Istruzioni per l'operazione di rifornimento:
- spegnere il motore e tirare il freno a mano;
- collegare correttamente la pistola di erogazione al connettore del veicolo;
- azionare l'interruttore di erogazione ed assicurarsi che non fuoriesca prodotto dalla connessione;
- rilasciare l'interruttore di erogazione solo dopo che l'operazione di rifornimento sia ultimata;
- è vietato forzare il riempimento del serbatoio del veicolo quando il dispositivo di massimo riempimento sia intervenuto;
- scollegare e riposizionare correttamente la pistola di erogazione nell'apposito alloggiamento.
2. Idonea segnaletica deve evidenziare l'interruttore di erogazione ad autochiusura e il sistema di comunicazione con il personale addetto.".