MINISTERO DELL'INTERNO

 

DECRETO 3 novembre 2021.

(Gazzetta Ufficiale n. 280 del 24 novembre 2021)

 

Modalità di erogazione da parte dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente dei servizi telematici per il rilascio di certificazioni anagrafiche on-line e per la presentazione on-line delle dichiarazioni anagrafiche.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

 

DI CONCERTO CON

 

IL MINISTRO

PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA

E LA TRANSIZIONE DIGITALE

ED

 

IL MINISTRO PER

LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

...omissis...

 

Decreta:

 

Art. 1.

 

Oggetto

1. Il presente decreto definisce le modalità di richiesta e rilascio dei certificati anagrafici in modalità telematica attraverso l'ANPR, in forza di quanto previsto dall'art. 33, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 1989, n. 223.

2. Il presente decreto definisce, altresì, le modalità telematiche per la presentazione, attraverso l'ANPR, delle dichiarazioni di cui all'art. 13, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 1989, n. 223, relative al trasferimento di residenza da altro comune o dall'estero, alla costituzione di nuova famiglia o di nuova convivenza, ovvero mutamenti intervenuti nella composizione della famiglia o della convivenza, al cambiamento di abitazione.

Art. 2.

 

Modalità di richiesta dei certificati

1. Le richieste e il rilascio dei certificati anagrafici degli iscritti nell'ANPR, di cui all'art. 1, comma 1, riguardanti il richiedente e i componenti della propria famiglia anagrafica iscritti nell'ANPR, sono assicurati ai sensi dall'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 233, in modalità telematica attraverso il sito web di ANPR, previa autenticazione, mediante le modalità di cui agli articoli 64 e 64-bis del CAD secondo le modalità definite nel disciplinare tecnico allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Il servizio consente all'iscritto in ANPR di richiedere il rilascio di un certificato per sè stesso o uno dei componenti della propria famiglia anagrafica.

3. Nel caso in cui sia richiesto il pagamento dell'imposta di bollo, ai fini dell'emissione del certificato, l'avente diritto è tenuto ad effettuare il pagamento attraverso la piattaforma di cui all'art. 5, comma 2, del CAD, contestualmente alla richiesta del certificato medesimo, secondo quanto definito nel disciplinare tecnico allegato 1.

4. La lista dei certificati che possono essere richiesti attraverso ANPR è disponibile nel sito web di ANPR.

Art. 3.

 

Modalità di rilascio dei certificati

agli aventi diritto

1. A seguito della richiesta di emissione del certificato, il sistema ANPR lo produce secondo le modalità definite nel disciplinare tecnico allegato 1.

2. Il certificato rilasciato, a seconda della modalità di richiesta di cui all'art. 2, comma 1, è reso disponibile all'avente diritto nel sito web di ANPR e trasmesso, a scelta del cittadino, al domicilio digitale del cittadino, laddove disponibile, oppure messo a disposizione attraverso il punto di accesso telematico di cui all'art. 64-bis del CAD.

3. Anche successivamente al rilascio di cui all'art. 2, l'avente diritto può, per il periodo di validità del certificato, prendere visione ed eventualmente stampare i certificati richiesti accedendo al sito web di ANPR, mediante le modalità di cui agli articoli 64 e 64-bis del CAD, secondo le modalità definite nel disciplinare tecnico allegato 1.

 

Art. 4.

 

Servizio di presentazione delle dichiarazioni di cui all'art. 13, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto

del Presidente della Repubblica n. 223/1989.

 

1. Le dichiarazioni di cui all'art. 1, comma 2, sono rese dall'interessato attraverso il sito web di ANPR, previa autenticazione, mediante le modalità di agli articoli 64 e 64-bis del CAD secondo le modalità definite nel disciplinare tecnico allegato 1.

2. Successivamente all'inoltro delle dichiarazioni di cui all'art. 1, comma 2, l'avente diritto può prendere visione ed eventualmente stampare la richiesta effettuata accedendo al sito web di ANPR, mediante le modalità di cui agli articoli 64 e 64-bis del CAD, secondo le modalità definite nel disciplinare tecnico allegato 1.

3. Con le medesime modalità l'avente diritto può prendere visione dell'esito.

Art. 5.

 

Misure di sicurezza

 

1. Le misure di sicurezza implementate per l'erogazione dei servizi sono quelle previste dall'allegato C del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 194 del 2014, che garantisce:

- l'integrità e la riservatezza dei dati;

- la sicurezza dei servizi e dell'accesso ad essi;

- il tracciamento delle operazioni effettuate.

Nel disciplinare tecnico allegato 1 sono riportate le specifiche misure di sicurezza implementate.

Art. 6.

 

Titolarità dei dati

1. La titolarità del trattamento dei dati contenuti nell'ANPR è attribuita al Ministero dell'Interno sotto i profili della conservazione, della comunicazione nonchè dell'adozione delle relative misure di sicurezza, ed al sindaco, nell'esercizio delle funzioni di ufficiale di Governo, limitatamente alla registrazione dei dati. 2. La società generale di informatica Spa (Sogei Spa), incaricata della realizzazione del progetto e della gestione dell'infrastruttura, è nominata responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Reg. (UE) n. 2016/679.

3. Le informazioni scambiate, sia con i comuni sia con gli enti della Pubblica amministrazione sia con i cittadini, sono protette da protocollo crittografato per garantire la riservatezza dei dati trattati sulla rete.

4. PagoPA Spa, per il trattamento dei dati necessari per l'utilizzo dei servizi resi disponibili attraverso il punto di accesso telematico di cui all'art. 64-bis del CAD, è nominata responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) n. 2016/679.

Art. 7.

 

Disposizioni finali

1. In caso di evoluzione delle caratteristiche e delle modalità tecniche dei servizi di cui all'art. 1, il disciplinare tecnico allegato 1 sarà aggiornato con decreto direttoriale del Ministero dell'Interno.

 

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

Roma, 3 novembre 2021

Registrato alla Corte dei conti il 12-11-2021

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'Interno e del Ministero della Difesa, n. 3096

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Allegato 1

DISCIPLINARE TECNICO

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