MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 30 marzo 2004.

(Gazzetta Ufficiale n. 92 del 20 aprile 2004)

 

Individuazione delle modalità di svolgimento dell'alienazione e delle attività ad essa funzionali e connesse, di cui all'art. 38, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

DEL MINISTERO DELL'INTERNO

E IL DIRETTORE DELL'AGENZIA DEL DEMANIO

...omissis...

Decretano:

Art. 1.

Oggetto

Il presente decreto disciplina il procedimento di alienazione, anche ai soli fini della rottamazione, dei veicoli individuati all'art. 38, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (57), di seguito indicato come art. 38.

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(57) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2003, pag. 3604; I.L.P. 2003, pag. 2468.

Art. 2.

Commissione per l'espletamento delle attività di cui all'art. 38

Per lo svolgimento delle attività connesse al procedimento di cui all'art. 1, il prefetto, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, istituisce la Commissione per l'espletamento delle attività indicate all'art. 38, il cui funzionamento si ispira ai princìpi di cui al Capo IV della legge 7 agosto 1990, n. 241 (58), presieduta dal viceprefetto vicario.

La Commissione è composta del funzionario prefettizio responsabile dell'area, di un funzionario designato dall'ufficio periferico dell'Agenzia del demanio, del dirigente della sezione Polizia stradale della Polizia di Stato o di un suo delegato e del comandante provinciale dei Carabinieri o di un suo delegato.

Il presidente della Commissione ha facoltà di invitare alle sedute i rappresentanti degli organi la cui partecipazione è ritenuta indispensabile ai fini dell'adozione del provvedimento.

Le attività istruttorie e di supporto della commissione vengono espletate dalla prefettura-ufficio territoriale del Governo e dall'ufficio periferico dell'Agenzia del demanio, mediante adeguata provvista di risorse umane e strumentali, integrate eventualmente con risorse messe a disposizione dagli altri organi partecipanti alle sedute.

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(58) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1990, pag. 2677; I.L.P. 1990, pag. 1630.

Art. 3.

Predisposizione degli elenchi

Sulla base degli atti in possesso degli uffici competenti, la commissione predispone gli elenchi dei veicoli da alienare a favore di ogni singolo custode, individuando prioritariamente quelli destinati alla rottamazione.

A questo fine, il presidente della Commissione invita i titolari delle depositerie ad indicare i veicoli in custodia, che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 38, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326. I custodi, entro sessanta giorni dal ricevimento dell'invito, comunicano i dati suddivisi in base alla tipologia di sanzione accessoria applicata, indicando l'organo di Polizia stradale che ha proceduto all'affidamento in custodia. I veicoli, ove non risultino disponibili altri elementi identificativi, sono individuati secondo il tipo, il modello, il numero di targa o di telaio.

La comunicazione va effettuata in conformità delle disposizioni previste dall'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, secondo il modello allegato sub 1 al presente decreto.

Sulla base della documentazione di ufficio e di quella acquisita, la Commissione procede alla verifica dei dati, anche senza documentazione dello stato di conservazione, avvalendosi degli organi di Polizia che hanno proceduto all'affidamento in custodia nonchè dell'ufficio periferico dell'Agenzia del demanio, secondo le rispettive competenze.

Art. 4.

Modalità di alienazione e criteri di valutazione

L'alienazione dei veicoli al custode-acquirente viene effettuata in conformità delle modalità e con l'osservanza dei criteri di seguito indicati.

I veicoli immatricolati per la prima volta da oltre dieci anni alla data del 30 settembre 2003 e non dichiarati di interesse storico e collezionistico sono alienati ai soli fini della rottamazione.

Il prezzo di acquisto dei veicoli da rottamare è stabilito in base alla quotazione di rottame dei ferri vecchi leggeri elaborata dalla Camera di commercio territorialmente competente, tenendo conto delle categorie e del peso, forfettariamente stabilito, come indicati nella tabella allegata sub 2 al presente decreto.

La valutazione dei veicoli che non si trovano nelle condizioni di cui al comma 2 è determinata dalla media proporzionale delle quotazioni riportate da almeno due riviste specializzate e qualificate nel settore, ridotta del 30%, salvo che gli stessi non siano da rottamare in quanto lo stato di conservazione risulti irrimediabilmente compromesso ai fini della circolazione, come nel caso di veicoli bruciati, gravemente incidentati ovvero privi di parti rilevanti. La valutazione dei veicoli da alienare viene effettuata dalla Commissione indicata all'art. 2.

Art. 5.

Determinazione del corrispettivo dell'alienazione

Il corrispettivo dell'alienazione è determinato in modo cumulativo per il totale dei veicoli custoditi presso ogni depositeria, tenuto conto delle valutazioni dei veicoli, effettuate secondo i criteri di cui all'art. 4, dell'importo dovuto al depositario-acquirente per le relative spese di custodia, così come stabilite dall'art. 38, comma 6, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, nonchè degli eventuali oneri di rottamazione che possono gravare sul medesimo depositario-acquirente.

La Commissione provvederà ad effettuare le necessarie operazioni.

Il corrispettivo verrà versato sul capitolo 2319 dello stato di previsione dell'entrata del Ministero dell'Economia e delle Finanze, utilizzando il modello F23, con indicazione del codice tributo 847T "altri proventi demaniali".

Nel caso in cui l'importo dovuto per le spese di custodia sia superiore al valore dei veicoli, la differenza verrà corrisposta dalle Amministrazioni pubbliche interessate, secondo il prospetto che sarà allegato al provvedimento di cui all'art. 6, sulla base delle disposizioni vigenti in materia.

Art. 6.

Alienazione

Il prefetto adotta il provvedimento di alienazione, distinto in relazione a ciascun custode, previa approvazione dell'elenco dei veicoli da alienare, predisposto secondo le modalità di cui all'art. 3, per il corrispettivo fissato ai sensi dell'art. 5.

L'alienazione si perfeziona con la notifica del provvedimento al depositario acquirente.

Del provvedimento, corredato degli estremi della notifica, è data comunicazione al pubblico registro automobilistico competente per il conseguente aggiornamento delle iscrizioni, senza oneri.

La trasmissione dei dati sarà effettuata su supporto magnetico, mediante programma informatico predisposto d'intesa con il pubblico registro automobilistico.

Art. 7.

Durata del procedimento

Il procedimento di alienazione indicato all'art. 1 deve concludersi entro il termine di sei mesi dalla data di invito ai depositari-acquirenti.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 30 marzo 2004

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