MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 30 marzo 2011.
(Gazzetta Ufficiale n. 112 del 16 maggio 2011)
Rilevazione degli incrementi delle sanzioni amministrative pecuniarie, di cui all'articolo 195, comma 2-bis, del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992, destinati ad alimentare il Fondo contro l'incidentalità notturna.
IL CAPO DELLA POLIZIA DIRETTORE GENERALE
DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DI CONCERTO CON
IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
IL CAPO DIPARTIMENTO
PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
E
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI
...omissis...
Decreta:
Art. 1.
1. Ferme restando le procedure di versamento previste dalla vigente normativa, gli incrementi delle sanzioni amministrative pecuniarie, di cui all'art. 195, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (15), sono corrisposti dal trasgressore o dai soggetti indicati dall'art. 196 del medesimo decreto legislativo, unitamente alla restante parte della sanzione amministrativa prevista per le violazioni stesse, attraverso l'indicazione della specifica distinzione, sugli appositi conti correnti degli uffici da cui dipendono i soggetti che le hanno accertate, ovvero attraverso il pagamento presso gli sportelli degli stessi uffici, in conformità alle procedure amministrative e contabili previste dagli uffici stessi.
2. Nei casi indicati dall'art. 204, comma 2, e dall'art. 204-bis comma 5, del decreto legislativo n. 285 del 1992, gli incrementi di cui al comma 1 del presente articolo sono corrisposti dai soggetti ivi indicati, mediante modulo "F23", sul Capitolo di entrata del bilancio dello Stato, istituito ai sensi dell'art. 208, comma 2-bis, del medesimo decreto legislativo.
3. Nei casi previsti dall'art. 203, comma 3, del decreto legislativo n. 285 del 1992, nonchè in tutti i casi in cui si proceda a riscossione coattiva ai sensi dell'art. 206, del medesimo decreto legislativo, gli incrementi sono corrisposti, dai soggetti indicati nel comma 1 del presente articolo, all'agente della riscossione insieme alla restante parte della sanzione amministrativa prevista per le violazioni stesse, attraverso l'indicazione della specifica distinzione, in conformità alle procedure amministrative e contabili vigenti.
---------
(15) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1992, Suppl. n. 11, pag. 425; 1993, pagg. 754, 755; 1994, pag. 2259.
Art. 2.
1. Gli uffici da cui dipendono i soggetti indicati all'art. 208, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, comunicano, con cadenza trimestrale, al Ministero dell'Interno, attraverso il modulo di cui all'allegato 1, il numero delle violazioni di cui all'art. 195, comma 2-bis, del medesimo decreto legislativo, accertate dai propri dipendenti, con l'indicazione dell'incremento ivi previsto, nonchè con l'ammontare complessivo delle relative somme effettivamente versate dai trasgressori nel trimestre precedente.
2. Con cadenza trimestrale, il Ministero dell'Interno comunica al Ministero dell'Economia e delle Finanze, in un unico documento, l'ammontare complessivo dell'incremento di cui al comma 1, corrispondente a quanto affluito nell'apposito Capitolo di entrata dello Stato, di cui all'art. 208, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 285 del 1992.
Art. 3.
1. Gli uffici di cui all'art. 2, comma 1, in conformità alle procedure amministrative e contabili previste dagli uffici stessi, entro i 60 giorni dalla fine di ciascun trimestre, provvedono al postagiro delle somme che hanno riscosso, ai sensi dell'art. 195, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sul Capitolo di entrata del bilancio dello Stato istituto ai sensi dell'art. 208, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 285 del 1992, a favore del competente ufficio della Tesoreria dello Stato, utilizzando il modello di distinta di cui all'allegato 2.
Art. 4.
1. La quota del 20% dell'ammenda di cui agli articoli 186, comma 2-octies, e 187, comma 1-quater, del decreto legislativo n. 285 del 1992, è corrisposta dalla persona tenuta al pagamento della pena pecuniaria versata, attraverso modulo "F23", sul Capitolo di entrata del bilancio dello Stato istituto ai sensi dell'art. 208, comma 2-bis, del medesimo decreto legislativo.
Roma, 30 marzo 2011
Allegati ...omissis...