MINISTERO DELL'INTERNO

 

DECRETO 30 marzo 2016, n. 104.

(Gazzetta Ufficiale n. 139 del 16 giugno 2016)

 

Regolamento concernente l'istituzione della nuova figura dell'esperto per la sicurezza.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DEGLI AFFARI ESTERI

E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

E DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

...omissis...

Adotta il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

Il presente regolamento, ai sensi dell'articolo 2, comma 6-duodecies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 (5), definisce il numero degli esperti per la sicurezza, nonchè le modalità di attuazione dei commi da 6-decies a 6-quaterdecies del medesimo articolo 2, relative all'invio presso le Rappresentanze diplomatiche e gli Uffici consolari degli esperti per la sicurezza, comprese quelle relative all'individuazione degli esperti per la sicurezza in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza ed alla frequenza di appositi corsi, anche di aggiornamento, presso la Scuola di perfezionamento per le Forze di polizia.

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(5) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2011, pagg. 132, 740; I.L.P. 2011, pagg. 102, 484.

Art. 2.

Impiego degli esperti per la sicurezza

Gli esperti per la sicurezza vengono impiegati sulla base delle linee guida definite dal Comitato per la programmazione strategica per la cooperazione internazionale di polizia (Co.P.S.C.I.P.) di cui all'articolo 5 del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, per l'attuazione dei compiti di cooperazione internazionale in materia di prevenzione e repressione della criminalità, del terrorismo e dei traffici illeciti transnazionali, fra cui, principalmente, il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope e la tratta di esseri umani.

Art. 3.

Numero degli esperti per la sicurezza

Il numero degli esperti per la sicurezza è determinato nel limite massimo di 50 unità, comprese le 20 unità di esperti di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e comunque entro il limite delle risorse disponibili sui pertinenti capitoli del bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del citato decreto del Presidente della Repubblica 309 del 1990 e di quelle di cui all'articolo 2, comma 6-quaterdecies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.

Art. 4.

Individuazione e formazione

degli esperti per la sicurezza

1. L'incarico di esperto per la sicurezza può essere conferito, sulla base degli atti di pianificazione annuale adottati dal Co.P.S.C.I.P., di cui all'articolo 2 del presente regolamento, agli appartenenti al ruolo dei dirigenti e dei Commissari della Polizia di Stato, agli Ufficiali dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, in servizio ovvero assegnati temporaneamente presso la Direzione centrale della Polizia criminale - Servizio per la cooperazione internazionale di Polizia ovvero la Direzione centrale per i servizi antidroga, fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 1.

2. I Funzionari e gli Ufficiali di cui al comma 1 vengono individuati dalle Amministrazioni di appartenenza, sulla base dei seguenti requisiti:

a) comprovata conoscenza di almeno una delle lingue straniere diffuse in ambito INTERPOL;

b) sufficiente livello di conoscenza dell'uso delle apparecchiature e applicazioni informatiche più diffuse;

c) profilo professionale caratterizzato, preferibilmente, da attività svolta nel settore della cooperazione internazionale o da una pregressa esperienza conseguita in attività di contrasto alla criminalità organizzata o al terrorismo;

d) mancata sottoposizione a procedimenti penali o a procedimenti per l'irrogazione di sanzioni disciplinari previste dai rispettivi Ordinamenti, ad eccezione del richiamo orale.

3. Dopo un periodo di servizio non inferiore a un mese prestato presso gli Uffici di cui al comma 1, i Funzionari e gli Ufficiali di cui al medesimo comma possono essere avviati alla frequenza del corso di aggiornamento presso la Scuola di perfezionamento per le Forze di Polizia, i cui programmi e le modalità di svolgimento sono definiti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1986, n. 423.

4. La Commissione di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1986, n. 423, integrata da un rappresentante della Direzione centrale della Polizia criminale e da un rappresentante della Direzione centrale per i servizi antidroga, formula per ciascun frequentatore, ai sensi dell'articolo 12 del medesimo decreto, una valutazione di idoneità, anche al fine di verificare l'attitudine allo svolgimento delle funzioni di esperto per la sicurezza nei diversi contesti linguistici, ambientali od operativi.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al personale che alla data di entrata in vigore del presente regolamento svolge le funzioni di Ufficiale di collegamento all'estero o di esperto antidroga.

Art. 5.

Assegnazione degli esperti per la sicurezza

1. I Funzionari e gli Ufficiali che hanno conseguito la valutazione di idoneità di cui all'articolo 12 del citato decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1986, n. 423, sono ammessi all'esercizio delle funzioni di esperto per la sicurezza in numero corrispondente a quello dei posti da ricoprire. Quelli assegnati temporaneamente agli Uffici di cui all'articolo 4, comma 1, sono ammessi all'esercizio delle medesime funzioni, previo trasferimento presso la Direzione centrale della Polizia criminale - Servizio per la cooperazione internazionale di Polizia o presso la Direzione centrale per i servizi antidroga.

2. Il provvedimento di assegnazione alle sedi per l'esercizio delle funzioni di esperto per la sicurezza è adottato, su proposta del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, sentite le Amministrazioni di appartenenza e sulla base delle situazioni emergenti nonchè della specifica professionalità in relazione alle esigenze operative e linguistiche prevalenti nella sede di destinazione, dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, con le procedure e le modalità previste dall'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

3. L'incarico è revocabile in qualsiasi momento con analogo provvedimento del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, su proposta del Direttore generale per le risorse e l'innovazione del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, o del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.

4. Ai sensi dell'articolo 2, comma 6-terdecies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, l'incarico ha durata biennale ed è prorogabile per non più di 2 volte. La durata totale dell'incarico non può superare complessivamente i 6 anni. Esso è equivalente, a tutti gli effetti, ai periodi di direzione o comando nelle rispettive qualifiche o gradi, presso le Forze di Polizia di appartenenza. Resta fermo il termine massimo previsto dall'articolo 168, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, per i Funzionari e gli Ufficiali che svolgono o hanno già espletato l'incarico di esperto ai sensi del medesimo articolo.

5. Ferme restando le dipendenze e le competenze di cui all'articolo 11 del Testo unico del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, il Servizio per la cooperazione internazionale di Polizia della Direzione centrale della Polizia criminale cura il funzionamento della rete degli esperti per la sicurezza, compresi gli aspetti organizzativi, amministrativi, logistici, di gestione, provvedendo anche ai necessari raccordi con la Direzione investigativa antimafia, le competenti Direzioni centrali del Dipartimento della pubblica sicurezza e con le Forze di Polizia interessate.

6. In caso di specifiche esigenze correlate all'area geografica di assegnazione, individuate dal Co.P.S.C.I.P., gli esperti per la sicurezza, nell'ambito degli stanziamenti disponibili a legislazione vigente, previo parere favorevole del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in relazione alla disponibilità di idonei spazi nelle Missioni indicate, possono avvalersi di personale non direttivo della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, dipendente dalla Direzione centrale della Polizia criminale - Servizio per la cooperazione internazionale di Polizia ovvero dalla Direzione centrale per i servizi antidroga.

Art. 6.

Uffici degli esperti per la sicurezza

Nel rispetto delle linee di programmazione adottate dal Co.P.S.C.I.P. ed in base agli Accordi bilaterali e multilaterali di polizia, per esigenze relative alle situazioni di particolari aree geografiche, agli esperti per la sicurezza possono essere attribuite funzioni di coordinamento e collegamento operative, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Stato, fermo restando il numero complessivo di cui all'articolo 3 del presente decreto.

Art. 7.

Accreditamento e collocazione degli esperti

per la sicurezza nelle Rappresentanze diplomatiche

e negli Uffici consolari

1. L'esperto per la sicurezza occupa un posto espressamente istituito secondo le procedure previste dall'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ed assume in loco la qualifica di addetto.

2. Il personale di supporto può essere notificato nella lista del personale tecnico ed amministrativo della Rappresentanza diplomatica o dell'Ufficio consolare, con le procedure previste dall'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, anche su proposta del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, che indica le specifiche esigenze di servizio che richiedono l'accreditamento.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente regolamento si provvede nei limiti delle risorse disponibili nel bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 e di quelle di cui all'articolo 2, comma 6-quaterdecies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.

4. Con apposito Protocollo d'intesa fra Ministero dell'Interno e il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, sono regolati gli aspetti organizzativi concernenti la collocazione degli esperti per la sicurezza nelle Rappresentanze diplomatiche e negli Uffici consolari, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

Art. 8.

Rapporto con il Capo missione

1. Nello svolgimento dello specifico incarico all'estero l'esperto per la sicurezza, nel rispetto della sua autono-mia operativa e senza pregiudizio per il proprio rapporto di servizio con il Ministero dell'Interno, dipende funzionalmente dal Capo della Rappresentanza diplomatica o dell'Ufficio consolare italiano all'estero.

2. Gli esperti per la sicurezza svolgeranno i loro compiti nel rispetto dei doveri connessi all'accreditamento e dei più rigorosi princìpi di disciplina, correttezza e decoro previsti dall'articolo 142 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. Il Ministero dell'Interno non assegnerà agli esperti per la sicurezza incarichi operativi o compiti in contrasto con i doveri connessi all'accreditamento.

3. L'esperto per la sicurezza aggiorna regolarmente il Capo missione su aspetti di carattere generale relativi all'attività istituzionale svolta nel Paese di accreditamento; si coordina preventivamente con lui circa eventuali viaggi di servizio in Italia o nei Paesi di accreditamento; collabora, se richiesto dal Capo missione, nelle materie di sua competenza, purchè ciò non interferisca con i compiti assegnati dal Ministero dell'Interno.

Art. 9.

Trattamento economico

1. Agli esperti per la sicurezza viene applicato il trattamento economico previsto dall'articolo 203, comma 2, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

2. Al personale di cui all'articolo 5, comma 6, compete il trattamento economico previsto dall'articolo 1 della legge 8 luglio 1961, n. 642 e successive modifiche.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 30 marzo 2016

Registrato alla Corte dei conti il 19-5-2016

Interno, foglio n. 1064

 

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