MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 6 luglio 2010.
(Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18 luglio 2010)
Modalità di funzionamento del Registro delle persone senza fissa dimora, a norma dell'articolo 2, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, come modificato dall'articolo 3, comma 39, della legge 15 luglio 2009, n. 94.
IL MINISTRO DELL'INTERNO
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Decreta:
Art. 1.
1. Il Registro nazionale delle persone che non hanno fissa dimora istituito presso il Ministero dell'Interno dall'art. 2, comma 4, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, come modificato dall'art. 3, comma 39, della legge 15 luglio 2009, n. 94 (12), è tenuto dal Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale per i servizi demografici.
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(12) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2009, pag. 2308.
Art. 2.
1. I comuni, iscritto il soggetto nell'anagrafe della popolazione residente, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228 e successive modificazioni, evidenziano la posizione anagrafica di senza fissa dimora nell'Indice nazionale delle anagrafi, di cui all'art. 1, comma 5 della medesima legge n. 1228/1954.
2. Le modalità tecniche di costituzione e funzionamento del Registro di cui all'art. 1 sono fissate nell'allegato tecnico che costituisce parte integrante del presente decreto.
Art. 3.
1. Il Registro di cui all'art. 1 è formato dai campi valorizzati relativi alle posizioni anagrafiche di senza fissa dimora.
2. Al Registro accede esclusivamente il Ministero - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale per i servizi demografici, mediante apposita funzione di ricerca, per le finalità di tenuta e di conservazione del Registro.
Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 6 luglio 2010
Registrato alla Corte dei conti il 9-7-2010
Ministeri istituzionali - Interno, registro n. 8, foglio n. 09.
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