MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 9 aprile 2004.
(Gazzetta Ufficiale n. 129 del 4 giugno 2004)
Determinazioni dei criteri per il conferimento, l'avvicendamento e la revoca degli incarichi dirigenziali non generali del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e delle modalità di comunicazione.
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO
E DELLA DIFESA CIVILE
...omissis...
Decreta:
I criteri per il conferimento, l'avvicendamento e la revoca degli incarichi dirigenziali non generali del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e le modalità di comunicazione, sono determinati secondo le seguenti disposizioni.
Art. 1.
Ambito d'applicazione e definizioni
1. In relazione all'incarico da attribuire, il procedimento di conferimento, riguarda:
1) qualsiasi dirigente alla scadenza dell'incarico rivestito, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 4, del CCNL 5 aprile 2001;
2) qualsiasi dirigente, anche prima della scadenza dell'incarico, per motivate ragioni organizzative e gestionali, comprese quelle derivanti da soppressione di posizioni dirigenziali o da creazione di nuovi uffici dirigenziali, ovvero da vacanza improvvisa ed imprevista;
3) i dirigenti neopromossi;
4) qualsiasi dirigente a seguito di revoca anticipata, conseguente all'accertamento dei risultati negativi o dell'inosservanza delle disposizioni impartite, di cui all'art. 35, comma 8 del CCNL e dell'art. 21 del decreto legislativo n. 165/2001 (43).
2. Ai fini delle procedure di conferimento e avvicendamento, per sedi s'intendono:
a) gli uffici del CNVVF presso il Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministro dell'Interno, comprese le funzioni vicarie, ispettive e di staff;
b) i Comandi provinciali dei Vigili del fuoco, comprese le funzioni di vicecomandante ove previste.
3. Ai fini dell'equivalenza di cui all'art. 13, comma 4, del CCNL 5 aprile 2001, s'intende come equivalente:
1) l'incarico cui corrisponde una retribuzione di posizione complessiva di pari fascia;
2) l'incarico che comporti una retribuzione di posizione il cui importo non sia inferiore del 10% rispetto a quello precedentemente percepito.
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(43) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2001, pagg. 2282, 3268; I.L.P. 2001, pagg. 2266, 2576.
Art. 2.
Comunicazione delle disponibilità
e partecipazione dei dirigenti al procedimento di conferimento
1. A norma di quanto previsto dall'art. 13, comma 7, del CCNL l'amministrazione comunica tempestivamente gli incarichi che tornano disponibili, anche se temporaneamente affidati in via di reggenza, mediante comunicazione circolare a tutti i dirigenti, dandone informativa anche sul sito Internet del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.
2. Con le stesse modalità l'amministrazione trasmette l'informativa relativa agli incarichi conferiti, entro trenta giorni dal provvedimento di conferimento.
3. Entro il 31 dicembre di ciascun anno l'amministrazione comunica con le stesse procedure di cui al comma 1:
a) sedi già vacanti;
b) sedi che si renderanno disponibili entro l'anno successivo (con la decorrenza della disponibilità) per situazioni già previste o prevedibili;
c) sedi per le quali, nell'anno successivo, è prevista la scadenza del periodo di conferimento.
4. Le informative di cui ai punti precedenti hanno valore di avviso generale a tutti i dirigenti dell'avvio del procedimento di conferimento degli incarichi dirigenziali, ai sensi della legge n. 241/1990 (44).
5. I dirigenti attivano la partecipazione al procedimento di conferimento mediante la presentazione di apposita istanza, entro il termine indicato nell'informativa annuale di cui al precedente comma 3. Le istanze possono contenere ulteriori indicazioni utili all'applicazione del presente decreto e devono indicare l'interesse del dirigente per gli uffici disponibili, nonchè l'eventuale interesse per altre sedi che, seppure al momento non disponibili, potrebbero divenirlo per risulta del piano dei movimenti.
6. Nel caso di incarichi in scadenza, qualora il dirigente intenda richiedere la permanenza nella sede, dovrà integrare l'istanza con una relazione indicante le motivazioni della richiesta; in ogni caso dovrà essere allegata una relazione sulle attività svolte nel periodo di conferimento.
7. Nel caso di comprovate e improvvise ragioni organizzative, che impongano l'urgente copertura di una sede divenuta vacante e non indicata nell'informativa annuale, nel darne comunicazione con le procedure previste, l'amministrazione stabilisce un termine congruo per la presentazione delle istanze dei dirigenti.
8. Decorso il termine per le eventuali istanze di cui ai commi precedenti, l'amministrazione avvierà il procedimento di conferimento degli incarichi con le procedure di cui al presente provvedimento.
9. Delle informative indirizzate ai dirigenti, viene data comunicazione alle organizzazioni sindacali rappresentative dell'Area della dirigenza.
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(44) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1990, pag. 2677; I.L.P. 1990, pag. 1630.
Art. 3.
Criteri di conferimento degli incarichi dirigenziali
1. L'amministrazione provvede al conferimento degli incarichi dirigenziali mediante provvedimenti ai sensi dell'art. 19, comma 5, del decreto legislativo n. 165/2001 e nel rispetto dei criteri generali fissati dall'art. 13, comma 1, del CCNL 5 aprile 2001, consistenti in:
A) natura e caratteristiche degli obiettivi da realizzare;
B) attitudini e capacità professionali del singolo dirigente;
C) risultati conseguiti anche rispetto ai programmi e agli obiettivi precedentemente assegnati e alle posizioni organizzative precedentemente ricoperte.
2. Per l'applicazione degli anzidetti criteri generali si prendono in considerazione:
A) Natura e caratteristiche degli obiettivi da realizzare:
1) l'attività prevalente dell'ufficio da conferire;
2) le situazioni di particolare criticità;
3) la rilevanza dell'ufficio desunta sulla base del provvedimento vigente d'individuazione della graduazione delle funzioni dirigenziali;
4) i compiti istituzionalmente attribuiti;
5) gli obiettivi fissati annualmente;
6) particolari programmi assegnati.
B) Attitudini e capacità professionali:
L'attitudine e le capacità professionali riguardano il grado di idoneità a ricoprire, nella sede, il posto resosi vacante o disponibile e ad esercitare le relative funzioni, tenendo conto di:
1) le funzioni esercitate in precedenza a quelle da conferire, in relazione anche alla durata, al livello e al tipo di attività degli uffici rivestiti;
2) le specifiche caratteristiche e criticità delle funzioni precedentemente ricoperte;
3) la qualità dei rapporti interni ed esterni negli incarichi ricoperti;
4) la specificità di esperienze acquisite in settori caratterizzati da attività particolarmente utili per l'esercizio delle funzioni inerenti al posto da ricoprire;
5) la pluralità delle esperienze professionali in funzioni o settori diversi di attività svolti in modo apprezzabile e desumibili anche dagli elementi contenuti nel fascicolo personale;
6) ulteriori incarichi ricoperti quali reggenze di uffici dirigenziali conferiti con atto formale, in relazione anche alla durata degli incarichi;
7) il possesso di particolari requisiti rilevanti ai fini dell'incarico da conferire (seminari, stages, corsi di specializzazione, gruppi di lavoro, pubblicazioni);
8) conoscenza del territorio.
C) Risultati conseguiti anche rispetto ai programmi e agli obiettivi precedentemente assegnati e alle posizioni organizzative precedentemente ricoperte, valutati ai sensi dell'art. 35 del CCNL:
1) raggiungimento degli obiettivi annuali;
2) particolari risultati, inerenti i compiti istituzionali, conseguiti nell'esercizio delle funzioni anche al di fuori degli obiettivi assegnati.
Art. 4.
Durata degli incarichi
1. Ai sensi dell'art. 2 della legge n. 246/2000, tutti gli incarichi sono conferiti a tempo determinato e hanno durata, di norma, non inferiore a 2 anni e non superiore a 7 anni.
2. La rotazione degli incarichi, di cui ai criteri generali indicati nell'art. 13 del CCNL, deve essere coerente ai fini propri della disposizione contrattuale che mira a favorire lo sviluppo della professionalità dei dirigenti attraverso la diversificazione delle esperienze su incarichi diversi, fermo restando quanto previsto nei casi di cui all'art. 21 del decreto legislativo n. 165/2001; conseguentemente gli incarichi, di norma, possono essere rinnovati nel limite complessivo di nove anni, tenendo conto anche della motivata domanda del dirigente interessato.
3. Gli incarichi possono aver termine, oltre che per scadenza, anche per assegnazione di un nuovo incarico dirigenziale, conferito sulla base dei criteri di cui al presente provvedimento.
4. Entro 3 mesi dalla scadenza dell'incarico l'amministrazione effettuerà, con le procedure dell'art. 35 del CCNL, la valutazione complessiva dell'incarico svolto.
5. Nel caso vi sia espressa valutazione negativa dell'incarico svolto, si applica l'art. 21 del decreto legislativo n. 165/2001.
6. Nel caso non vi sia espressa valutazione negativa, l'amministrazione procederà alla copertura dell'ufficio, tenendo conto anche delle preferenze espresse dal dirigente, sulla base dei criteri generali di cui all'art. 13 del CCNL e di quelli del presente decreto.
7. Al dirigente non riconfermato sarà assicurato un incarico almeno equivalente a quello precedentemente ricoperto, ai sensi dell'art. 13, comma 4, del CCNL e potrà essere consentito, nelle more della definizione dell'avvicendamento, di permanere nell'ufficio scaduto.
8. Nel caso di motivate ragioni organizzative e gestionali, l'amministrazione comprova la necessità e l'urgenza di provvedere, anche mediante ricorso a revoca anticipata d'incarichi dirigenziali, e conferisce al dirigente interessato il nuovo incarico sulla base dei criteri generali di cui all'art. 13 del CCNL e di quelli del presente decreto, tenendo comunque conto degli specifici e prioritari obiettivi da raggiungere e delle attitudini e capacità del dirigente.
Art. 5.
Criteri di conferimento degli incarichi dirigenziali
ai neopromossi
1. In relazione alla particolarità della situazione si tiene conto dei seguenti elementi desumibili dagli atti posseduti:
a) esperienze professionali già acquisite e titoli di servizio posseduti (funzioni di reggenza, supplenza o vicarie rivestite in precedenza);
b) particolari conoscenze tecnico professionali, che configurino una specifica professionalità attinente agli incarichi da conferire.
Art. 6.
Avvicendamento o revoca anticipata
a seguito di valutazione negativa
1. Nel caso di accertamento dei risultati negativi o dell'inosservanza delle disposizioni impartite, effettuati con le procedure di cui all'art. 35 del CCNL, si applica l'art. 21 del decreto legislativo n. 165/2001, garantendo il contraddittorio.
Art. 7.
Disposizioni transitorie
1. In attesa dell'attivazione della nuova graduazione delle funzioni dirigenziali, di cui all'art. 4 del CCNL 5 aprile 2001 - secondo biennio economico, continua ad applicarsi il decreto ministeriale 24 novembre 1999; l'amministrazione stabilisce provvisoriamente l'importo dell'indennità di posizione per i dirigenti preposti a funzioni di nuova istituzione, tenendo conto delle caratteristiche dell'ufficio da conferire, in attesa della rideterminazione ai sensi dell'art. 4 citato.
2. In sede di prima applicazione, ai fini dell'avviso generale del procedimento di conferimento ai sensi della legge n. 241/1990, l'amministrazione fornisce, all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto, l'elenco generale delle funzioni, sia vacanti sia disponibili per scadenza del periodo di conferimento dell'incarico dirigenziale alla data del 31 dicembre 2004, onde consentire ai dirigenti di partecipare al procedimento di conferimento degli incarichi con le procedure di cui al presente decreto.
3. Poichè il Ministro dell'Interno, con decreto del 21 maggio 2003, ha stabilito che il nuovo sistema di valutazione dei dirigenti del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco sia applicato a partire dalla valutazione dell'anno 2001, l'attività svolta dai dirigenti viene considerata, ai fini delle nuove procedure di conferimento, idonea e coerente con gli obiettivi dell'amministrazione, per cui, in attuazione dei presenti criteri, saranno privilegiati gli altri requisiti di attitudine e capacità professionale, salvi restando i nuovi elementi che emergeranno dall'applicazione a regime del nuovo sistema di valutazione.
4. Ai fini di quanto previsto dall'art. 13, comma 4, del CCNL 5 aprile 2001, si considera effettuata la valutazione anche nei confronti di tutti gli incarichi scaduti alla data di entrata in vigore del presente decreto, che si intendono prorogati fino alla medesima data, entro tre mesi dalla quale si procederà al conferimento secondo i criteri di cui all'art. 3 e tenendo conto del periodo prestato nella medesima sede.
Art. 8.
Disposizioni finali
1. L'atto di determinazione dei presenti criteri verrà reso pubblico nelle forme più idonee a garantire la massima diffusione e rimarrà in vigore fino all'adozione delle nuove disposizioni contrattuali.
2. Il presente provvedimento verrà trasmesso ai competenti organi di controllo.
Roma, 9 aprile 2004
Registrato alla Corte dei conti il 20-5-2004
Ministeri istituzionali, registro n. 5 Interno, foglio n. 193