MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 9 dicembre 2010.
(Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15 dicembre 2010)
Riduzione dei trasferimenti erariali per l'anno 2011 a province e comuni superiori a 5.000 abitanti, ex articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.
IL MINISTRO DELL'INTERNO
...omissis...
Decreta:
Art. 1.
Per l'anno 2011, è determinata una riduzione dei trasferimenti a ciascuna provincia, per un ammontare pari al 22,934%, rispetto all'importo assunto a base di riferimento per la riduzione, il quale è costituito dal totale generale dei trasferimenti erariali attribuiti in spettanza alla data del 16 novembre 2010, con la sola esclusione delle somme relative alla restituzione addizionale energetica dell'anno 2004 e dell'anticipazione effettuata all'amministrazione provinciale de L'Aquila per gli eventi sismici del 6 aprile 2009 sulla base del decreto di questo Ministero in data 9 luglio 2010.
Art. 2.
Per l'anno 2011, è determinata una riduzione dei trasferimenti a ciascun comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti, per un ammontare pari all'11,722%, rispetto all'importo assunto a base di riferimento per la riduzione, il quale è costituito dal totale generale dei trasferimenti attribuiti in spettanza alla data del 16 novembre 2010, con l'esclusione dell'incremento della compartecipazione IRPEF prevista dall'art. 1, comma 191 della legge n. 296 del 2006 (4), nonchè delle anticipazioni di somme effettuate ai comuni dell'Abruzzo per gli eventi sismici del 6 aprile 2009 sulla base del decreto ministeriale in data 9 luglio 2010, oltre che con l'inclusione degli importi decurtati ai comuni interessati per recupero di anticipo di trasferimenti erariali e di quelli detratti per restituzione di somme alla Cassa depositi e prestiti in applicazione delle disposizioni per l'emergenza rifiuti in Campania ex art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 245 del 2005, convertito dalla legge n. 21 del 2006.
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(4) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2007, pag. 227; I.L.P. 2007, pagg. 116, 228.
Art. 3.
L'importo delle predette riduzioni di cui agli articoli 1 e 2 per province e comuni sarà applicato in sede di determinazione delle spettanze dell'anno 2011 dei medesimi enti.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, 9 dicembre 2010