MINISTERO DELLA DIFESA

 

DECRETO 12 maggio 2021.

(Gazzetta Ufficiale n. 141 del 15 giugno 2021)

 

Provvidenze in favore dei grandi invalidi per l'anno 2021.

 

IL MINISTRO DELLA DIFESA

 

di concerto con

 

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

 

E

 

IL MINISTRO DEL LAVORO

E DELLE POLITICHE SOCIALI

 

...omissis...

 

Decreta:

 

Art. 1.

1. Alla data del 15 febbraio 2021, il numero dei grandi invalidi affetti dalle infermità di cui alle lettere A), numeri 1), 2), 3) e 4), comma 2, e A-bis) della Tabella E allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, aventi titolo all'assegno mensile di € 900 sostitutivo dell'accompagnatore ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 288, è di 234 unità, per l'importo annuo complessivo di € 2.527.200.

2. Gli assegni sostitutivi erogabili con le restanti disponibilità relative all'anno 2021, pari ad € 4.904.981, sono liquidati, in via prioritaria, nella misura di € 900 mensili, ai grandi invalidi affetti dalle infermità di cui al comma 1 e, successivamente, nell'ordine, e secondo la data di presentazione delle domande per ottenere il servizio di accompagnamento, alle seguenti categorie di aventi diritto, affetti dalle invalidità di cui alle lettere A), numeri 1), 2), 3) e 4), comma 2; A-bis); B), numero 1; C); D); ed E), numero 1, della citata Tabella E:

a) grandi invalidi che hanno fatto richiesta del servizio di accompagnamento almeno una volta nel triennio precedente al 15 gennaio 2003 e ai quali gli enti preposti non sono stati in grado di assicurarlo;

b) grandi invalidi che dopo l'entrata in vigore della citata legge n. 288 del 2002 hanno fatto richiesta del servizio di accompagnamento senza ottenerlo ovvero che abbiano presentato istanza per ottenere l'assegno sostitutivo direttamente al competente Ufficio del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

3. Gli assegni sostitutivi di cui ai commi 1 e 2, nella misura mensile di € 900 ovvero nella misura ridotta del 50%, secondo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 4 dell'art. 1 della legge n. 288 del 2002, sono corrisposti, a domanda degli interessati, a decorrere dall'1 gennaio 2021 e fino al 31 dicembre dello stesso anno, ovvero dal 1° giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda per ottenere l'assegno sostitutivo per coloro che abbiano richiesto il beneficio per la 1ª volta nell'anno 2021.

4. Ai fini della determinazione della data di presentazione delle domande di cui al comma 3 fa fede la data del timbro postale ovvero della comunicazione inviata via posta elettronica (PEC/PEI).

Art. 2.

1. Le domande prodotte nell'anno 2013 e successivi, continuano a produrre i loro effetti ai fini della liquidazione degli assegni sostitutivi per l'anno 2021, in considerazione delle risultanze dei monitoraggi effettuati e dell'integrazione delle risorse finanziarie di cui alla legge n. 288 del 2002, disposta dal decreto-legge n. 192 del 2014, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11 e prorogata, fino al 2019, dal decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, nonchè di cui alla legge 11 dicembre 2016, n. 232. Coloro che non hanno presentato domanda per la liquidazione dell'assegno sostitutivo per l'anno 2013 nè successivamente e intendono richiedere l'assegno medesimo per l'anno 2021, possono presentarla, redatta secondo il modello allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante, entro il 31 dicembre 2021 da inviare per raccomandata ovvero posta elettronica (PEC/PEI) al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi - Direzione dei servizi del tesoro - Ufficio 7, previa specificazione delle infermità da cui è affetto il richiedente. Le domande prodotte per l'anno 2013 e successivi, nonchè quelle prodotte per la 1ª volta nel 2021 da coloro che non avevano richiesto l'assegno per gli anni precedenti, continuano a produrre i loro effetti anche per l'anno 2022, salvo monitoraggio da compiersi con decreto entro il 30 aprile 2022 ai sensi dell'art. 1, comma 1, della citata legge n. 288 del 2002. Fino al 31 dicembre 2021, gli enti titolari dei progetti di servizio civile comunicano, entro trenta giorni dall'attivazione del progetto stesso, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale - Ufficio per il servizio civile universale e al citato Ufficio 7 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, per quanto di rispettiva competenza, i nominativi dei beneficiari del servizio di accompagnamento, indicando il periodo di fruizione del servizio stesso.

2. In considerazione della distribuzione dello stanziamento, il pagamento dell'assegno, previa comunicazione autorizzatoria da parte dell'Ufficio 7, indicato al comma 1, è effettuato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze a valere sulle risorse del capitolo 1316 per le partite di propria competenza, mentre è anticipato dall'ente previdenziale per i trattamenti privilegiati con successivo rimborso, da parte dell'indicato Ufficio, a valere sulle risorse di cui al capitolo 1319.

 

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

Roma, 12 maggio 2021

Registrato alla Corte dei conti il 27 maggio 2021

Difesa, foglio n. 1791

Allegato ...omissis...

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