MINISTERO DELLA DIFESA
DECRETO 15 luglio 2011.
(Gazzetta Ufficiale n. 246 del 21 ottobre 2011)
Provvidenze in favore dei grandi invalidi per l'anno 2011.
IL MINISTRO DELLA DIFESA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
E
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
...omissis...
Decreta:
Art. 1.
1. Alla data del 30 aprile 2011, il numero dei grandi invalidi affetti dalle infermità di cui alle lettere A), numeri 1), 2), 3) e 4), comma 2, e A-bis) della Tabella E allegata al decreto dei Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, aventi titolo all'assegno mensile di € 878 sostitutivo dell'accompagnatore ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 288 (2), è di 443 unità, per l'importo annuo complessivo di € 4.667.448.
2. Gli assegni sostitutivi erogabili con le restanti disponibilità relative all'anno 2011, pari ad € 3.079.405, sono liquidati, in via prioritaria, nella misura di € 878 mensili, ai grandi invalidi affetti dalle infermità di cui al comma 1 e, successivamente, nell'ordine, e secondo la data di presentazione delle domande per ottenere il servizio di accompagnamento, alle seguenti categorie di aventi diritto, affetti dalle invalidità di cui alle lettere A), numeri 1), 2), 3) e 4), comma 2; A-bis); B), numero 1; C); D); ed E), numero 1, della citata Tabella E:
a) grandi invalidi che hanno fatto richiesta del servizio di accompagnamento almeno una volta nel triennio precedente al 15 gennaio, 2003 e ai quali gli enti preposti non sono stati in grado di assicurarlo;
b) grandi invalidi che dopo l'entrata in vigore della citata legge n. 288 del 2002 hanno fatto richiesta del servizio di accompagnamento senza ottenerlo ovvero che abbiano presentato istanza per ottenere l'assegno sostitutivo direttamente al competente Ufficio dell'Economia e delle Finanze.
3. Gli assegni sostitutivi di cui ai commi 1 e 2, nella misura mensile di € 878 ovvero nella misura ridotta del 50%, secondo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 1 della legge n. 288 del 2002, sono corrisposti, a domanda degli interessati, a decorrere dall'1 gennaio 2011 e fino al 31 dicembre dello stesso anno, ovvero dal 1° giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda per ottenere l'assegno sostitutivo per coloro che abbiano richiesto il beneficio per la 1ª volta nell'anno 2011.
4. Ai fini della determinazione della data di presentazione delle domande di cui al comma 3 fa fede la data del timbro postale.
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(2) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2003, pag. 246; I.L.P. 2003, pag. 402.
Art. 2.
1. Le domande per la liquidazione degli assegni sostitutivi per l'anno 2011, redatte secondo il modello allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante, debbono essere presentate entro il 31 dicembre 2011 al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi - Direzione centrale dei servizi del tesoro - Ufficio 7, previa specificazione delle infermità da cui è affetto il richiedente: Fino al 31 dicembre 2011, gli enti titolari dei progetti di servizio civile comunicano, entro 30 giorni dall'attivazione del progetto stesso, all'Ufficio nazionale per il servizio civile e al citato Ufficio 7 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, per quanto di rispettiva competenza, i nominativi dei beneficiari del servizio di accompagnamento, indicando il periodo di fruizione del servizio stesso.
2. Il pagamento dell'assegno sostitutivo dell'accompagnatore viene anticipato dalle amministrazioni e dagli enti che provvedono all'erogazione del trattamento pensionistico, previa comunicazione autorizzatoria da parte dell'Ufficio 7, indicato al comma 1, che curerà il successivo rimborso alle amministrazioni e agli enti medesimi, a valere sui fondi di cui ai Capitoli 1316, 1319 e 2198 Economia.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, 15 luglio 2011
Registrato alla Corte dei conti l'11-10-2011
Ministeri istituzionali, difesa registro n. 19, foglio n. 196
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