MINISTERO DELLA DIFESA
DECRETO 16 ottobre 2006.
(Gazzetta Ufficiale n. 289 del 13 dicembre 2006)
Provvidenze in favore dei grandi invalidi, di cui all'art. 1, c. 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 288. Anno 2006.
IL MINISTRO DELLA DIFESA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
E
IL MINISTRO DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE
...omissis...
Decreta:
Art. 1.
1. Alla data del 30 aprile 2006, il numero dei grandi invalidi affetti dalle infermità di cui alle lettere A), numeri 1), 2), 3) e 4), comma 2, e A-bis) della Tabella E allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, aventi titolo all'assegno mensile di € 900 sostitutivo dell'accompagnatore ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 288 (5), e della legge 7 febbraio 2006, n. 44 (6), è di 563 unità, per l'importo annuo complessivo di € 6.080.400.
2. Gli assegni sostitutivi erogabili con le restanti disponibilità relative all'anno 2006, pari ad € 15.514.600, sono liquidati, in via prioritaria, nella misura di € 900 mensili, ai grandi invalidi affetti dalle infermità di cui al comma 1 che prevedibilmente verranno a trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 1, comma 2, della legge n. 288 del 2002, dopo il 30 aprile 2006 e, successivamente, nell'ordine, e secondo la data di presentazione delle domande per ottenere il servizio di accompagnamento, alle seguenti categorie di aventi diritto affetti dalle invalidità di cui alle lettere A), numeri 1), 2), 3) e 4), comma 2; A-bis), B), numero 1), C), D), ed E), numero 1) della citata Tabella E:
a) grandi invalidi che hanno fatto richiesta del servizio di accompagnamento almeno una volta nel triennio precedente al 15 gennaio 2003 e ai quali gli enti preposti non sono stati in grado di assicurarlo;
b) grandi invalidi che hanno fatto richiesta del servizio di accompagnamento per la prima volta dopo l'entrata in vigore della citata legge n. 288 del 2002, senza ottenerlo;
c) grandi invalidi che abbiano richiesto il servizio stesso per la prima volta nell'anno 2006, senza ottenerlo.
3. Gli assegni sostitutivi di cui ai commi 1 e 2, nella misura mensile di € 900 ovvero nella misura ridotta del 50%, sono corrisposti, a domanda degli interessati, a decorrere dall'1 gennaio 2006 e fino al 31 dicembre dello stesso anno, con esclusione dei periodi in cui il grande invalido ha fruito del servizio di accompagnamento, ovvero dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda per l'accompagnamento per gli invalidi indicati nella lettera c) del comma 2.
4. Ai fini della determinazione della data di presentazione delle domande per l'accompagnamento fa fede la data del timbro postale.
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(5) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2003, pag. 246; I.L.P. 2003, pag. 402.
(6) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2006, pag. 701.
Art. 2.
1. Le domande per la liquidazione degli assegni per l'anno 2006, redatte secondo il modello allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante, debbono essere presentate entro il 31 dicembre 2006 al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale del personale e dei servizi del tesoro - Direzione centrale degli uffici locali e dei servizi del tesoro - Ufficio VII, previa specificazione delle infermità da cui è affetto il richiedente. A tal fine, l'Ufficio nazionale per il servizio civile inoltra al citato Ufficio VII l'elenco nominativo aggiornato dei grandi invalidi appartenenti alle categorie di cui all'art. 1, comma 1, che, hanno perso l'accompagnatore entro il 30 aprile 2006. Sono ammissibili le istanze presentate anche oltre il 31 dicembre 2006, purchè sia data dimostrazione di avere avviato entro tale data la procedura prescritta per ottenere l'accompagnatore. Fino al 31 dicembre 2006, gli enti titolari dei progetti di servizio civile comunicano, entro 30 giorni dall'attivazione del progetto stesso, all'Ufficio nazionale del servizio civile e al citato Ufficio VII del Ministero dell'Economia e delle Finanze, per quanto di rispettiva competenza, i nominativi dei beneficiari del servizio di accompagnamento, indicando il periodo di fruizione del servizio stesso.
2. Il pagamento dell'assegno sostitutivo dell'accompagnatore viene anticipato dalle amministrazioni e dagli enti che provvedono all'erogazione del trattamento pensionistico, previa comunicazione autorizzatoria da parte dell'Ufficio VII, indicato al comma 1, che curerà il successivo rimborso alle amministrazioni e agli enti medesimi, a valere sul fondo di cui al Capitolo 1319/Economia.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 16 ottobre 2006
Registrato alla Corte dei conti il 5-12-2006
Ministeri istituzionali, registro n. 12 Difesa, foglio n. 325
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