MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 17 luglio 2009.

(Gazzetta Ufficiale n. 224 del 26 settembre 2009)

 

Provvidenze in favore dei grandi invalidi per l'anno 2009.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

E

IL MINISTRO DEL LAVORO,

DELLA SALUTE

E DELLE POLITICHE SOCIALI

...omissis...

Decreta:

Art. 1.

1. Alla data del 30 aprile 2009, il numero dei grandi invalidi affetti dalle infermità di cui alle lettere A, numeri 1), 2), 3) e 4), comma 2, e A-bis della Tabella E allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, numero 915, aventi titolo all'assegno mensile di € 878,00 sostitutivo dell'accompagnatore ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, numero 288 (22), è di 477 unità, per l'importo annuo complessivo di € 5.025.672,00.

2. Gli assegni sostitutivi erogabili con le restanti disponibilità relative all'anno 2009, pari ad € 2.721.181,00 sono liquidati, in via prioritaria, nella misura di € 878,00 mensili, ai grandi invalidi affetti dalle infermità di cui al comma 1 e, successivamente, nell'ordine, e secondo la data di presentazione delle domande per ottenere il servizio di accompagnamento, alle seguenti categorie di aventi diritto, affetti dalle invalidità di cui alle lettere A), numeri 1), 2), 3) e 4), comma 2; A-bis; B), numero 1; C); D); ed E), numero 1, della citata tabella E:

a) grandi invalidi che hanno fatto richiesta del servizio di accompagnamento almeno una volta nel triennio precedente al 15 gennaio 2003 e ai quali gli enti preposti non sono stati in grado di assicurarlo;

b) grandi invalidi che dopo l'entrata in vigore della citata legge n. 288 del 2002 hanno fatto richiesta del servizio di accompagnamento senza ottenerlo ovvero che abbiano presentato istanza per ottenere l'assegno sostitutivo direttamente al competente Ufficio dell'economia e delle finanze.

3. Gli assegni sostitutivi di cui al commi 1 e comma 2, nella misura mensile di € 878,00 ovvero nella misura ridotta del 50%, secondo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, numero 288, sono corrisposti, a domanda degli interessati, a decorrere dall'1 gennaio 2009 e fino al 31 dicembre dello stesso anno, ovvero dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda per ottenere l'assegno sostitutivo per coloro che abbiano richiesto il beneficio per la prima volta nell'anno 2009.

4. Ai fini della determinazione della data di presentazione delle domande di cui al comma 3 fa fede la data del timbro postale.

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(22) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2003, pag. 246; I.L.P. 2003, pag. 402.

Art. 2.

1. Le domande per la liquidazione degli assegni sostitutivi per l'anno 2009, redatte secondo il modello allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante, debbono essere presentate entro il 31 dicembre 2009 al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento dell'Amministrazione generale, del personale e dei servizi - Direzione centrale dei servizi del tesoro - Ufficio 7, previa specificazione delle infermità da cui è affetto il richiedente. Fino al 31 dicembre 2009, gli enti titolari dei progetti di servizio civile comunicano, entro 30 giorni dall'attivazione del progetto stesso, all'Ufficio nazionale per il servizio civile e al citato Ufficio 7 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, per quanto di rispettiva competenza, i nominativi dei beneficiari del servizio di accompagnamento, indicando il periodo di fruizione del servizio stesso.

2. Il pagamento dell'assegno sostitutivo dell'accompagnatore viene anticipato dalle amministrazioni e dagli enti che provvedono all'erogazione del trattamento pensionistico, previa comunicazione autorizzatoria da parte dell'Ufficio 7, indicato al comma 1, che curerà il successivo rimborso alle amministrazioni e agli enti medesimi, a valere sul fondo di cui al Capitolo 1319 economia.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 17 luglio 2009

Allegato ...omissis...

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