MINISTERO DELLA DIFESA

 

DECRETO 20 luglio 2007.

(Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2007)

 

Provvidenze in favore dei grandi invalidi, di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 288, per l'anno 2007.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

E

IL MINISTRO DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE

...omissis...

Decreta:

Art. 1.

1. Alla data del 30 aprile 2007, il numero dei grandi invalidi affetti dalle infermità di cui alle lettere A), numeri 1), 2), 3) e 4), comma 2, e A-bis) della Tabella E allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, aventi titolo all'assegno mensile di € 900,00 sostitutivo dell'accompagnatore ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 288 (5), e della legge 7 febbraio 2006, n. 44 (6), è di 529 unità, per l'importo annuo complessivo di € 5.713.200.

2. Gli assegni sostitutivi erogabili con le restanti disponibilità relative all'anno 2007, pari ad € 15.881.800, sono liquidati, in via prioritaria, nella misura di € 900,00 mensili, ai grandi invalidi affetti dalle infermità di cui al comma 1 e, successivamente, nell'ordine, e secondo la data di presentazione delle domande per ottenere il servizio di accompagnamento, alle seguenti categorie di aventi diritto affetti dalle invalidità di cui alle lettere A), numeri 1), 2), 3) e 4), comma 2; A-bis); B), numero 1; C); D); ed E), numero 1, della citata Tabella E:

a) grandi invalidi che hanno fatto richiesta del servizio di accompagnamento almeno una volta nel triennio precedente al 15 gennaio 2003 e ai quali gli enti preposti non sono stati in grado di assicurarlo;

b) grandi invalidi che hanno fatto richiesta del servizio di accompagnamento per la prima volta dopo l'entrata in vigore della citata legge n. 288 del 2002, senza ottenerlo.

3. Gli assegni sostitutivi di cui ai commi 1 e 2, nella misura mensile di € 900,00 ovvero nella misura ridotta del 50%, sono corrisposti, a domanda degli interessati, a decorrere dall'1 gennaio 2007 e fino al 31 dicembre dello stesso anno, ovvero dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda per ottenere l'assegno sostitutivo dell'accompagnatore per coloro che abbiano richiesto il beneficio per la prima volta nell'anno 2007.

4. Ai fini della determinazione della data di presentazione delle domande di cui al comma 3 fa fede la data del timbro postale.

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(5) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2003, pag. 246; I.L.P. 2003, pag. 402.

(6) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2006, pag. 701.

Art. 2.

1. Le domande per la liquidazione degli assegni per l'anno 2007, redatte secondo il modello allegato (...omissis...) al presente decreto, di cui costituisce parte integrante, debbono essere presentate entro il 31 dicembre 2007 al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento dell'amministrazione generale del personale e dei servizi del tesoro - Direzione centrale degli uffici locali e dei servizi del tesoro - Ufficio VII, previa specificazione delle infermità da cui è affetto il richiedente. Fino al 31 dicembre 2007, gli enti titolari dei progetti di servizio civile comunicano, entro 30 giorni dall'attivazione del progetto stesso, all'Ufficio nazionale per il servizio civile e al citato Ufficio VII del Ministero dell'Economia e delle Finanze, per quanto di rispettiva competenza, i nominativi dei beneficiari del servizio di accompagnamento, indicando il periodo di fruizione del servizio stesso.

2. Il pagamento dell'assegno sostitutivo dell'accompagnatore viene anticipato dalle amministrazioni e dagli enti che provvedono all'erogazione del trattamento pensionistico, previa comunicazione autorizzatoria da parte dell'Ufficio VII, indicato al comma 1, che curerà il successivo rimborso alle amministrazioni e agli enti medesimi, a valere sul fondo di cui al capitolo 1319/Economia.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 20 luglio 2007

Registrato alla Corte dei conti il 28-9-2007

Ministeri istituzionali - Difesa, registro n. 10, foglio n. 23

 

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