MINISTERO DELLA DIFESA
DECRETO 23 settembre 2008.
(Gazzetta Ufficiale n. 262 dell'8 novembre 2008)
Provvidenze in favore dei grandi invalidi, di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 288. Anno 2008.
IL MINISTRO DELLA DIFESA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
E
IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
E DELLE POLITICHE SOCIALI
...omissis...
Decreta:
Art. 1.
1. Alla data del 30 aprile 2008, il numero dei grandi invalidi affetti dalle infermità di cui alle lettere A), numeri 1), 2), 3) e 4), comma 2, e A-bis) della Tabella E allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, aventi titolo all'assegno mensile di € 878 sostitutivo dell'accompagnatore ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 288 (1), è di 485 unità, per l'importo annuo complessivo di € 5.109.960.
2. Gli assegni sostitutivi erogabili con le restanti disponibilità relative all'anno 2008, pari ad € 2.636.893, sono liquidati, in via prioritaria, nella misura di € 878 mensili, ai grandi invalidi affetti dalle infermità di cui al comma 1 e, successivamente, nell'ordine, e secondo la data di presentazione delle domande per ottenere il servizio di accompagnamento, alle seguenti categorie di aventi diritto, affetti dalle invalidità di cui alle lettere A), numeri 1), 2), 3) e 4), comma 2; A-bis); B), numero 1; C); D); ed E), numero 1, della citata Tabella E:
a) grandi invalidi che hanno fatto richiesta del servizio di accompagnamento almeno una volta nel triennio precedente al 15 gennaio 2003 e ai quali gli enti preposti non sono stati in grado di assicurarlo;
b) grandi invalidi che hanno fatto richiesta del servizio di accompagnamento per la prima volta dopo l'entrata in vigore della citata legge n. 288 del 2002, senza ottenerlo.
3. Gli assegni sostitutivi di cui ai commi 1 e 2, nella misura mensile di € 878 ovvero nella misura ridotta del 50%, sono corrisposti, a domanda degli interessati, a decorrere dall'1 gennaio 2008 e fino al 31 dicembre dello stesso anno, ovvero dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda per ottenere l'assegno sostitutivo dell'accompagnatore per coloro che abbiano richiesto il beneficio per la prima volta nell'anno 2008.
4. Ai fini della determinazione della data di presentazione delle domande di cui al comma 3 fa fede la data del timbro postale.
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(1) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2003, pag. 246; I.L.P. 2003, pag. 402.
Art. 2.
1. Le domande per la liquidazione degli assegni per l'anno 2008, redatte secondo il modello allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante, debbono essere presentate entro il 31 dicembre 2008 al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi - Direzione centrale dei servizi del tesoro - Ufficio 7, previa specificazione delle infermità da cui è affetto il richiedente. Fino al 31 dicembre 2008, gli enti titolari dei progetti di servizio civile comunicano, entro 30 giorni dall'attivazione del progetto stesso, all'Ufficio nazionale per il servizio civile e al citato Ufficio 7 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, per quanto di rispettiva competenza, i nominativi dei beneficiari del servizio di accompagnamento, indicando il periodo di fruizione del servizio stesso.
2. Il pagamento dell'assegno sostitutivo dell'accompagnatore viene anticipato dalle amministrazioni e dagli enti che provvedono all'erogazione del trattamento pensionistico, previa comunicazione autorizzatoria da parte dell'Ufficio 7, indicato al comma 1, che curerà il successivo rimborso alle amministrazioni e agli enti medesimi, a valere sul fondo di cui al Capitolo 1319 Economia.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 23 settembre 2008
Registrato alla Corte dei conti il 30-10-2008
Ministeri istituzionali, Difesa, registro n. 11, foglio n. 107
Modello ...omissis...