MINISTERO DELLA DIFESA
DECRETO 29 dicembre 2006, n. 317.
(Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2007)
Modifiche al decreto ministeriale 31 dicembre 1998, n. 522, recante: "Regolamento delle modalità per la gestione e la rendicontazione delle attività di protezione sociale a favore del personale militare e civile delle Forze armate".
IL MINISTRO DELLA DIFESA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
...omissis...
ADOTTA
il seguente regolamento:
Art. 1.
Modifiche al decreto 31 dicembre 1998, n. 522
del Ministro della Difesa, adottato di concerto
con il Ministro del Tesoro, del Bilancio
e della Programmazione Economica
1. Al comma 2, dell'articolo 5 del decreto ministeriale n. 522 del 1998 (25), i numeri 8 e 9 sono soppressi.
2. All'articolo 7 del decreto ministeriale n. 522 del 1998, sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla rubrica, dopo le parole: "ai sensi dell'articolo 8 della legge 11 luglio 1978, n. 382", sono aggiunte le seguenti: ", oppure ad enti o a terzi.";
b) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. L'esercizio delle attività connesse con gli interventi di protezione sociale è affidato in concessione ad organizzazioni costituite tra il personale dipendente ai sensi dell'articolo 8 della legge 11 luglio 1978, n. 382, oppure ad enti o a terzi, previo esperimento di indagini comparative secondo le procedure di spesa in economia previste dal decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384 (26) e dal decreto ministeriale 16 marzo 2006.";
c) al comma 4, lettera c), sono soppresse le parole: "ad enti o terzi";
d) al comma 4, la lettera h) è sostituita dalla seguente: "h) in caso di cessione dei servizi affidati previa autorizzazione rilasciata ai sensi della lettera c), ove la persona fisica titolare o il rappresentante della persona giuridica che esercita le attività sia oggetto di provvedimenti giudiziari, anche di natura cautelare, ritenuti dall'amministrazione incompatibili con la indiretta cura di un servizio di pubblico interesse, l'affidatario si impegna a recedere dalla cessione, tenendo salva l'amministrazione da qualsiasi forma di rivalsa da parte di terzi";
e) al comma 4, dopo la lettera l), è aggiunta la seguente: "l-bis) in caso di affidamento in concessione di attività di protezione sociale relative a più organismi, il concessionario rimane responsabile per la totalità delle attività stesse, anche nell'ipotesi di cessione a terzi di attività di singoli organismi che risultino economicamente meno convenienti.".
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(25) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1999, pag. 1609.
(26) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2001, pagg. 3194, 3515.
Art. 2.
Abrogazioni
1. Gli articoli 8 e 9 del decreto ministeriale n. 522 del 1998, sono abrogati.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 29 dicembre 2006
Registrato alla Corte dei conti il 12-3-2007
Ministeri istituzionali, registro n. 3, foglio n. 19