MINISTERO DELLA DIFESA
DECRETO 3 novembre 2005.
(Gazzetta Ufficiale n. 301 del 28 dicembre 2005)
Attività non consentite ai dipendenti del Ministero della Difesa con rapporto di lavoro a tempo parziale, con prestazione di lavoro non superiore al 50% di quella a tempo pieno.
IL MINISTRO DELLA DIFESA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA
...omissis...
Decreta:
Art. 1.
1. Tutti i dipendenti del Ministero della Difesa con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno non possono esercitare attività di lavoro autonomo, subordinato o di consulenza che confliggano o siano di fatto incompatibili con la specifica attività di servizio o in contrasto con gli interessi del Ministero medesimo.
Art. 2.
1. Ferme le preclusioni di cui all'art. 1, ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno è, in particolare, inibito lo svolgimento delle seguenti attività:
a) attività presso imprese anche individuali fornitrici di beni e servizi ovvero aggiudicatarie di appalti di lavori o che abbiano comunque rapporti contrattuali con l'Amministrazione della difesa, qualora gli interessati prestino servizio presso enti, uffici, unità organizzative che partecipano alle procedure di aggiudicazione o di esecuzione contrattuale;
b) attività professionali autonome svolte in regime di convenzione con il Ministero della Difesa;
c) attività presso imprese destinatarie di permessi, concessioni, autorizzazioni o altri provvedimenti recanti utilità economiche o finanziarie emanati dal Ministero della Difesa, limitatamente al personale in servizio presso enti, uffici, unità organizzative che partecipano al relativo procedimento concessorio, autorizzatorio o di erogazione delle suddette utilità;
d) attività presso soggetti giuridici sottoposti alla vigilanza del Ministero della Difesa, limitatamente al personale in servizio presso gli organi preposti al controllo dei soggetti giuridici in questione;
e) attività presso studi legali, specializzati in diritto penale militare, con sede nelle province sul cui territorio esercita la giurisdizione l'Ufficio giudiziario militare nel quale il dipendente presta servizio.
Art. 3.
1. I competenti uffici del Ministero della Difesa, nei contratti di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale, inseriscono specifiche clausole concernenti i divieti contemplati dagli articoli precedenti.
2. L'Amministrazione della difesa provvede alla valutazione in concreto dei singoli casi di conflitto di interesse non contemplati dalle ipotesi di incompatibilità descritte negli articoli precedenti.
3. In materia di esercizio della professione di avvocato, ai dipendenti del Ministero della Difesa si applica la legge 25 novembre 2003, n. 339.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Roma, 3 novembre 2005