MINISTERO DELLA DIFESA
DECRETO 3 settembre 2004.
(Gazzetta Ufficiale n. 248 del 21 ottobre 2004)
Provvidenze in favore dei grandi invalidi, di cui all'art. 1, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 288.
IL MINISTRO DELLA DIFESA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
E CON
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
...omissis...
Decreta:
Art. 1.
1. Alla data del 30 aprile 2004, il numero dei grandi invalidi affetti dalle infermità di cui alle lettere A, numeri 1), 2), 3) e 4), comma 2, e A-bis della Tabella E allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, aventi titolo all'assegno mensile di € 878,00 sostitutivo dell'accompagnatore ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 288 (20), è di 338 unità, per l'importo complessivo di € 3.561.168.
2. Gli assegni sostitutivi erogabili con le restanti disponibilità relative all'anno 2004, pari ad € 4.185.685, sono liquidati:
a) in via prioritaria, nella misura di € 878,00 mensili, a n. 148 grandi invalidi affetti dalle infermità di cui al comma 1 che prevedibilmente verranno a trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 1, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 288, dopo il 30 aprile 2004;
b) successivamente, nell'ordine di presentazione delle domande per ottenere il servizio di accompagnamento e fino ad esaurimento delle risorse residue nei limiti del fondo di cui al capitolo 1319/Economia, agli altri aventi diritto affetti dalle invalidità di cui alle lettere A), numeri 1), 2), 3) e 4), comma 2; A-bis; B), numero 1; C); D); ed E), numero 1, della citata Tabella E, dando la precedenza ai grandi invalidi che hanno fatto richiesta del servizio di accompagnamento almeno una volta nel triennio precedente al 15 gennaio 2003 e ai quali gli enti preposti non siano stati nè siano in grado di assicurarlo. Ai fini della determinazione della data di presentazione della domanda per l'accompagnamento fa fede la data del timbro postale.
3. Gli assegni sostitutivi di cui ai commi 1 e 2, nella misura mensile di € 878,00 ovvero nella misura ridotta al 50% secondo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 4, dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 288, sono corrisposti, a domanda dell'interessato, a decorrere dall'1 gennaio 2004 e fino al 31 dicembre dello stesso anno, con esclusione dei periodi in cui il grande invalido ha fruito del servizio di accompagnamento, ovvero dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda per l'accompagnamento, per coloro che abbiano richiesto il servizio stesso per la prima volta dopo l'entrata in vigore della suddetta legge.
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(20) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2003, pag. 246; I.L.P. 2003, pag. 402.
Art. 2.
1. Le domande per la liquidazione degli assegni per l'anno 2004, redatte secondo il modello allegato al presente decreto, che di quest'ultimo costituisce parte integrante, debbono essere presentate alle amministrazioni e agli enti competenti alla liquidazione dei trattamenti pensionistici entro il 31 dicembre 2004. Sono ammissibili le istanze presentate anche oltre il 31 dicembre 2004, purché sia data dimostrazione di avere avviato entro tale data la procedura prescritta per ottenere l'accompagnatore.
2. Le amministrazioni e gli enti di cui al comma 1 trasmettono le domande con i documenti pervenuti al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale del personale e dei servizi del Tesoro - Direzione centrale degli uffici locali e dei servizi del Tesoro - Ufficio VII, previa specificazione delle infermità da cui è affetto il richiedente. A tal fine la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio nazionale per il servizio civile e il Ministero della Difesa inoltrano al predetto Ufficio VII aggiornati elenchi nominativi dei grandi invalidi di guerra e per servizio che alla data del 15 gennaio 2003 fruivano di un accompagnatore in servizio obbligatorio di leva o di un accompagnatore del servizio civile; dei grandi invalidi appartenenti alle categorie di cui all'art. 1, comma 1, che hanno preso l'accompagnatore entro il 30 aprile 2004; dei soggetti di cui all'art. 1, comma 2, lettera a), ed, infine, dei soggetti di cui all'art. 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 288, che hanno fatto richiesta dell'accompagnatore almeno una volta nel triennio precedente alla data di entrata in vigore della legge medesima ed ai quali gli enti preposti non sono stati in grado di assicurarlo.
3. Il pagamento dell'assegno sostitutivo dell'accompagnatore viene anticipato dalle amministrazioni e dagli enti che provvedono all'erogazione del trattamento pensionistico, previa comunicazione autorizzatoria da parte dell'Ufficio VII, indicato al comma 2, che curerà il successivo rimborso alle amministrazioni ed agli enti medesimi a valere sul fondo di cui al capitolo 1319/Economia.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 3 settembre 2004
Registrato alla Corte dei Conti il 14-10-2004
Registro n. 10, Ministeri istituzionali - Difesa, foglio n. 161
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