MINISTERO DELLA DIFESA

 

DECRETO 7 febbraio 2003, n. 90.

(Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 2003)

 

Regolamento recante norme per la ripartizione del fondo di cui al comma 1 dell'art. 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni e integrazioni.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

...omissis...

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Definizioni

1. Agli effetti del presente decreto si intende per:

a) responsabile del procedimento o responsabili dei proce-dimenti, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (14), gli ufficiali del genio nominati ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (15), e successive modificazioni. Il responsabile del procedimento della fase di affidamento può essere un ufficiale, un dirigente o un funzionario civile appartenente alla carriera direttiva amministrativa. I responsabili del procedimento per la fase di progettazione e di esecuzione sono anche, nell'ambito delle rispettive fasi, responsabili dei lavori ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 (16), e successive modificazioni;

b) coordinatori per la sicurezza i soggetti nominati dal responsabile del procedimento ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni;

c) progettisti i soggetti nominati dal responsabile del procedimento, appartenenti ai ruoli tecnici ed in possesso del titolo di studio adeguato alla tipologia dell'intervento da progettare ed all'incarico singolarmente assegnato;

d) direttore dei lavori e assistenti, i soggetti designati ai sensi dell'art. 27, comma 1, della legge n. 109/1994, dell'art. 1 e dell'articolo 56 del R.D. 17 marzo 1932, n. 365, regolamento per i lavori del genio militare, e successive modificazioni;

e) collaudatori i soggetti nominati ai sensi dell'articolo 28, comma 4, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e dell'articolo 81 del regio decreto 17 marzo 1932, n. 365, regolamento per i lavori del genio militare, e successive modificazioni, nonchè dell'articolo 1 della legge 26 giugno 1965, n. 812.

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(14) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1999, pag. 3125.

(15) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1990, pag. 2677; I.L.P. 1990, pag. 1630.

(16) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1996, pag. 3798; I.L.P. 1996, pag. 2081.

Art. 2.

Quantificazione del fondo e criteri applicativi

1. Il fondo di cui all'articolo 18, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, è riferito ai soli lavori effettivamente appaltati ed è determinato sulla base dell'importo lordo posto a base di gara, in misura pari all'1,5% per i lavori delle classi e categorie I c), I d), I e), I f), I g), II b), III a), III b), III c), IV c), VIII, IX a), IX b) e all'1% per i lavori delle classi e categorie I a), I b), VI a), VI b), previsti dall'articolo 14 del Testo unico della tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dell'ingegnere e dell'architetto, di cui alla legge 2 marzo 1949, n. 143, e successive modificazioni, di seguito definito "Testo unico". Eventuali varianti suppletive ai lavori appaltati non comportano aumento del fondo stesso.

2. Il personale destinatario del compenso è individuato tra coloro che hanno concorso o comunque contribuito alle attività di progettazione, affidamento, esecuzione e collaudo dei lavori.

3. L'effettivo coinvolgimento del personale destinatario del compenso è comprovato con atti o documenti firmati dagli interessati e vistati dall'Amministrazione appaltante, dai quali si evince il tipo di attività svolta.

4. La misura del compenso di cui all'articolo 2 della legge 26 giugno 1965, n. 812, è aggiornata secondo le modalità e criteri del presente regolamento.

Art. 3.

Ripartizione del fondo

1. Il fondo di cui all'articolo 2 è attribuito, secondo la seguente ripartizione in relazione alle funzioni espletate:

a) 6% al responsabile del procedimento per la fase di progettazione e suoi collaboratori;

b) 50% ai progettisti incaricati della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva;

c) 6% al coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione di cui al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni;

d) 6% al responsabile del procedimento per la fase di affidamento ed ai suoi collaboratori;

e) 6% al responsabile del procedimento per la fase di esecuzione ed ai suoi collaboratori;

f) 21% al direttore dei lavori ed ai suoi assistenti, inclusa la quota del 6% a favore del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, di cui al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni;

g) 5% ai collaudatori.

2. La ripartizione delle quote di fondo di cui al comma 1, lettere a), d), e), f), è operata dai responsabili dei procedimenti, ovvero dal direttore dei lavori, in maniera tale che tutti i collaboratori e assistenti percepiscano un'identica somma e quella percepita dal responsabile del procedimento o direttore dei lavori non superi, in relazione alle tipologie ed alle caratteristiche del progetto, il doppio di quella percepita da ciascuno di essi, garantendo l'informazione.

3. La ripartizione della quota di fondo di cui al comma 1, lettera b), è effettuata dal responsabile del procedimento, per la fase di progettazione, sulla base di criteri stabiliti ai sensi del Testo unico, in funzione del contributo professionale apportato nella suddetta fase. Quando le tipologie degli impianti progettati non sono esplicitamente indicate nel Testo unico, il calcolo dei compensi è effettuato per analogia alle fattispecie tecnologicamente affini, individuate nel Testo unico.

4. Ai fini dell'applicazione del Testo unico, si intende:

a) per progettazione preliminare, l'insieme delle prestazioni di cui alle lettere a) e b) della Tabella B annessa al Testo unico;

b) per progettazione definitiva, la prestazione di cui alla lettera c) della tabella B annessa al Testo unico;

c) per progettazione esecutiva, l'insieme delle prestazioni di cui alle lettere d), e) ed f) della Tabella B annessa al Testo unico.

Art. 4.

Modalità di corresponsione dei compensi

1. L'attribuzione dei compensi spettanti è effettuata con le seguenti modalità:

a) per i compensi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d): il 70% al momento dell'appalto dei lavori ed il 30% al momento dell'emissione del verbale di compimento dei lavori;

b) per i compensi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere e) ed f): il 90% sulla base degli stati d'avanzamento dei lavori ed il 10% in seguito all'approvazione del collaudo definitivo;

c) per i compensi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g): fino al 90% sulla base di stati d'avanzamento dei lavori per i collaudi in corso d'opera ed il residuo 10% in seguito all'approvazione del collaudo definitivo.

2. I compensi di cui al comma 1, sono attribuiti solo nel caso in cui il progetto sia approvato e appaltato. I compensi stessi sono recuperati, secondo le vigenti disposizioni e previa comunicazione agli interessati ai fini del contraddittorio, qualora nel corso dei lavori si renda necessario apportare al progetto varianti derivanti da errori di progettazione che comportino ulteriori impegni economici in misura superiore al 10% dell'importo dell'appalto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 7 febbraio 2003

Registrato alla Corte dei conti il 14-4-2003

Ministeri istituzionali, registro n. 3, foglio n. 280

 

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