MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

 

DECRETO 1 ottobre 2009.

(Gazzetta Ufficiale n. 231 del 5 ottobre 2009)

 

Adeguamento dell'indennità di trasferta spettante agli ufficiali giudiziari.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA

DEL PERSONALE

E DEI SERVIZI DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DI CONCERTO CON

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Decreta:

...omissis...

Art. 1.

1. L'indennità di trasferta dovuta all'ufficiale giudiziario per il viaggio di andata e ritorno è stabilita nella seguente misura:

a) fino a 6 chilometri € 1,65;

b) fino a 12 chilometri € 3,00;

c) fino a 18 chilometri € 4,14;

d) oltre i 18 chilometri, per ogni percorso di 6 chilometri o frazione superiore a 3 chilometri di percorso successivo, nella misura di cui alla lettera c), aumentata di € 0,88.

2. L'indennità di trasferta dovuta all'ufficiale giudiziario, per il viaggio di andata e ritorno per ogni atto in materia penale, compresa la maggiorazione per l'urgenza è così corrisposta:

a) fino a 10 chilometri € 0,45;

b) oltre i 10 chilometri fino a 20 chilometri € 1,11;

c) oltre i 20 chilometri € 1,65.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il 1° giorno del mese successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 1 ottobre 2009

 

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