MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 1 ottobre 2009.
(Gazzetta Ufficiale n. 231 del 5 ottobre 2009)
Adeguamento dell'indennità di trasferta spettante agli ufficiali giudiziari.
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA
DEL PERSONALE
E DEI SERVIZI DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
Decreta:
...omissis...
Art. 1.
1. L'indennità di trasferta dovuta all'ufficiale giudiziario per il viaggio di andata e ritorno è stabilita nella seguente misura:
a) fino a 6 chilometri € 1,65;
b) fino a 12 chilometri € 3,00;
c) fino a 18 chilometri € 4,14;
d) oltre i 18 chilometri, per ogni percorso di 6 chilometri o frazione superiore a 3 chilometri di percorso successivo, nella misura di cui alla lettera c), aumentata di € 0,88.
2. L'indennità di trasferta dovuta all'ufficiale giudiziario, per il viaggio di andata e ritorno per ogni atto in materia penale, compresa la maggiorazione per l'urgenza è così corrisposta:
a) fino a 10 chilometri € 0,45;
b) oltre i 10 chilometri fino a 20 chilometri € 1,11;
c) oltre i 20 chilometri € 1,65.
Art. 2.
Il presente decreto entra in vigore il 1° giorno del mese successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 1 ottobre 2009