MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

 

DECRETO 10 aprile 2014, n. 122.

(Gazzetta Ufficiale n. 196 del 25 agosto 2014)

 

Regolamento recante la tipizzazione del modello standard per la trasmissione del contratto di rete al Registro delle imprese.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

E

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

...omissis...

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1

Tipizzazione del modello standard per la trasmissione

del contratto di rete al Registro delle imprese

1. Il modello di cui all'art. 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 (13) è redatto in conformità al modello standard riportato nell'allegato A del presente decreto.

2. Il modello di cui al comma 1 è compilato e presentato al Registro delle imprese attraverso la procedura telematica resa disponibile nell'apposita area web dedicata del sito www.registroimprese.it ed è sottoscritto con firma digitale.

Tramite la medesima procedura telematica sono allegati al modello e trasmessi al Registro delle imprese documenti informatici o copie informatiche, anche per immagine, privi di elementi attivi in conformità alle specifiche tecniche di cui al comma 4. La procedura informatica rilascia una ricevuta di avvenuta presentazione del modello.

3. In alternativa rispetto alle modalità previste dal comma 2, il modello e i relativi allegati possono essere presentati su supporto informatico, in conformità alle specifiche tecniche di cui al comma 4.

4. Le specifiche tecniche, predisposte da InfoCamere S.C.p.A., sono approvate con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico e pubblicate sul sito internet del medesimo Ministero nonchè sul sito www.registroimpre
se.it.

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(13) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2009, pagg. 548, 1092; I.L.P. 2009, pagg. 408, 807.

Art. 2.

Pubblicità

1. Il presente decreto ed il modello standard sono pubblicati sui siti internet del Ministero dello Sviluppo Economico, del Ministero della Giustizia, nonchè sul sito www.registroimprese.it.

Art. 3.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le Amministrazioni provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 aprile 2014

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