MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 10 febbraio 2004.
(Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004)
Adeguamento dei diritti di protesto e delle indennità di accesso relativi alla levata dei protesti cambiari.
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
...omissis...
Decreta:
Gli importi minimo e massimo del diritto di protesto e le indennità di accesso previsti, rispettivamente, dagli articoli 7, comma 1 e 8 della legge 12 giugno 1973, n. 349 (21), maggiorati dal decreto ministeriale 17 marzo 1998 (22), sono fissati secondo i seguenti importi:
1) diritto di protesto:
minimo € 1,55 + 0,22 = 1,77;
massimo € 33,72 + 4,86 = 38,58;
2) indennità di accesso:
a) fino a tre chilometri: € 1,39 + 0,20 = 1,59;
b) fino a cinque chilometri: € 1,65 + 0,24 = 1,89;
c) fino a dieci chilometri: € 3,05 + 0,44 = 3,49;
d) fino a quindici chilometri: € 4,29 + 0,62 = 4,91;
e) fino a venti chilometri: € 5,32 + 0,77 = 6,09,
oltre i venti chilometri, per ogni percorso di sei chilometri o frazione superiore a tre chilometri di percorso successivo, l'indennità prevista dalla lettera e) è aumentata di € 1,39 + 0,20 = 1,59.
Il presente decreto entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 10 febbraio 2004
---------
(21) Ved. Boll. Lav. 1977, pag. 418.
(22) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1998, pagg. 1130, 1131; I.L.P. 1998, Suppl. n. 2, pag. 123.