MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

 

DECRETO 12 aprile 2016, n. 61.

(Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio 2016)

 

Regolamento recante disposizioni per la riduzione dei parametri relativi ai compensi degli arbitri, nonchè disposizioni sui criteri per l'assegnazione degli arbitrati, a norma dell'articolo 1, commi 5 e 5-bis, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

...omissis...

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina la riduzione dei parametri relativi ai compensi degli arbitri, nonchè i criteri per l'assegnazione degli arbitrati nei casi di cui all'articolo 1 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162 (1).

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(1) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2014, pagg. 2996, 3292; I.L.P. 2014, pag. 1396.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) decreto, il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162;

b) Consiglio dell'Ordine, il Consiglio dell'Ordine circondariale forense;

c) Presidente, il Presidente del Consiglio dell'Ordine.

Art. 3.

Riduzione dei parametri relativi ai compensi arbitrali

1. I parametri relativi ai compensi in favore degli arbitri, previsti dall'articolo 10, comma 1, del decreto del Ministro della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 aprile 2014, sono ridotti del 30%.

Art. 4.

Elenco degli arbitri

1. Il Presidente tiene e aggiorna l'elenco degli arbitri, nel quale iscrive gli avvocati che hanno reso la dichiarazione di disponibilità di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto sulla base delle aree individuate nella Tabella A allegata al presente regolamento.

2. L'avvocato che rende la dichiarazione di disponibilità indica l'area professionale di riferimento documentando le proprie competenze professionali e la sussistenza dei requisiti di anzianità e di onorabilità di cui all'articolo 1, comma 2, ultimo periodo del decreto. La dichiarazione di disponibilità è revocabile. L'avvocato è tenuto a comunicare immediatamente al Presidente il venir meno dei requisiti di onorabilità.

3. Il Presidente, verificata la sussistenza dei requisiti di cui al comma 2, procede, secondo l'ordine temporale di presentazione delle domande, all'iscrizione dell'avvocato in una delle aree di cui alla Tabella A. Quando vengono meno i requisiti di onorabilità dell'avvocato iscritto nell'elenco, il Presidente procede alla cancellazione. Il presidente procede allo stesso modo quando l'avvocato revoca la dichiarazione di disponibilità.

4. L'avvocato iscritto nell'elenco può chiedere di modificare la propria disponibilità quanto all'area professionale di riferimento.

Il Presidente procede ai sensi del comma 3 e dell'articolo 5, comma 3.

Art. 5.

Criteri per l'assegnazione degli arbitrati

1. Il Presidente, ricevuti gli atti a norma dell'articolo 1, comma 2, del decreto, individuate le ragioni del contendere e la materia oggetto della controversia, stabilisce l'area professionale di riferimento di cui alla Tabella A.

2. All'interno dell'area professionale di riferimento, la designazione dell'arbitro, con rotazione nell'assegnazione degli incarichi, è operata in via automatica da sistemi informatizzati di cui il Consiglio dell'Ordine si dota previa validazione tecnica da parte della Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della Giustizia.

3. Nel caso di cui all'articolo 4, comma 4, l'avvocato che viene iscritto nella diversa area di riferimento è collocato, ai fini della rotazione, subito prima dell'avvocato che per ultimo è stato designato a norma del comma 2.

4. Quando è necessaria la sostituzione dell'arbitro, si procede seguendo la rotazione automatica prevista dal comma 2.

5. La rotazione nell'assegnazione degli incarichi a norma del presente articolo opera non tenendo conto dei casi nei quali gli arbitri sono individuati concordemente dalle Parti.

Art. 6.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dalle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 7.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi 60 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 12 aprile 2016

Registrato alla Corte dei conti il 22-4-2016

Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri Giustizia e Affari Esteri, reg.ne - prev. n. 1083

 

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