MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

 

DECRETO 17 novembre 2006, n. 304.

(Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10 gennaio 2007)

 

Regolamento di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, in materia di misure compensative per l'esercizio della professione di giornalista professionista.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

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ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) "decreto legislativo", il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319 (31), così come modificato dal decreto legislativo 8 luglio 2003, numero 277, attuativo della Direttiva numero 2001/19/CE;

b) "decreto ministeriale di riconoscimento", il decreto del Ministro della Giustizia adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 6, del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

c) "richiedente", il cittadino comunitario che domanda, ai fini dell'esercizio della professione di giornalista professionista in Italia, il riconoscimento del titolo rilasciato dal Paese di appartenenza attestante una formazione professionale al cui possesso la legislazione del medesimo Stato subordina l'esercizio o l'accesso alla professione.

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(31) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1994, pag. 2798.

Art. 2.

Contenuto della prova attitudinale

1. La prova attitudinale prevista dall'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo ha luogo, almeno 2 volte l'anno presso il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti. L'esame, da svolgersi in lingua italiana, si articola nella prova scritta e nella prova orale.

2. L'esame si svolge nel rispetto delle condizioni stabilite nel decreto ministeriale di riconoscimento e verte sulle materie ivi indicate. Il decreto di riconoscimento individua le materie d'esame tra quelle elencate nell'allegato A al presente regolamento.

3. La prova scritta, della durata massima di 3 ore, consiste nella redazione di un articolo su argomenti di attualità scelti dal candidato tra quelli, in numero non inferiore a 6 (interno, esteri, economia-sindacato, cronaca, sport, cultura-spettacolo) proposti dalla Commissione, nonchè sulla base dell'eventuale documentazione dalla stessa fornita. La misura di tale articolo deve essere di 60 righe per 60 battute.

4. La prova orale verte sulle materie indicate nel decreto ministeriale di riconoscimento quali materie su cui svolgere la prova orale, oltre che su ordinamento e deontologia professionale.

5. Il Consiglio nazionale dell'Ordine provvede a predisporre un programma relativo alle materie d'esame indicate nell'allegato sub A) che dovrà essere consegnato ai candidati, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno 60 giorni prima della prova scritta.

Art. 3.

Commissione d'esame

1. Presso il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti è istituita una commissione d'esame per lo svolgimento della prova attitudinale, composta da 5 membri effettivi e da 5 membri supplenti.

2. La nomina di 2 membri effettivi e di 2 membri supplenti è effettuata tra iscritti all'albo dei giornalisti, elenco professionisti, con almeno 8 anni di anzianità di iscrizione in tale elenco, designati dal Consiglio nazionale; la nomina di 2 membri effettivi e di 2 membri supplenti è effettuata tra professori di prima o di seconda fascia o ricercatori confermati presso una Università della Repubblica nelle materie elencate nell'allegato A al presente decreto; la nomina di un membro effettivo e di un membro supplente è effettuata tra i magistrati dei distretti della Corte di Appello di Roma o collocati fuori ruolo presso amministrazioni od organi centrali dello Stato, con qualifica non inferiore a quella di magistrato di appello.

3. La commissione è nominata con decreto del Ministro della Giustizia e dura in carica 3 anni. La commissione presieduta dal componente, designato dal Consiglio nazionale, con maggiore anzianità di iscrizione all'albo professionale, giudica e delibera con la presenza dei 5 componenti effettivi. In caso di assenza o impedimento dei componenti effettivi, subentrano i corrispondenti componenti supplenti, in ordine di anzianità. In caso di assenza o impedimento del presidente, la Commissione è presieduta dal componente, effettivo o supplente, con maggiore anzianità di iscrizione all'albo professionale. Le funzioni di segretario sono svolte dal componente, designato dal Consiglio nazionale, avente minore anzianità di iscrizione all'albo professionale. Le deliberazioni e le valutazioni diverse da quelle disciplinate dall'articolo 6 sono adottate a maggioranza.

4. Il rimborso delle spese sostenute dai componenti della commissione, nonchè i compensi, determinati dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti sono a carico del predetto Consiglio.

Art. 4.

Vigilanza sugli esami

1. Il Ministro della Giustizia esercita l'alta sorveglianza sugli esami e sulla commissione prevista all'articolo 3, in conformità alle disposizioni contenute nella legge 3 febbraio 1963, n. 69 e successive integrazioni.

Art. 5.

Svolgimento dell'esame

1. Il richiedente presenta al Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti domanda di ammissione all'esame redatta secondo lo schema allegato sub B) al presente regolamento, unitamente a copia del decreto ministeriale di riconoscimento, autenticata anche ai sensi delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ed a copia di un documento di identità.

2. Entro il termine massimo di 60 giorni dal ricevimento della domanda, la Commissione si riunisce su convocazione del presidente per la fissazione del calendario delle prove di esame. Tra la data fissata per lo svolgimento della prova scritta e quella della prova orale non può intercorrere un intervallo inferiore a 30 e superiore a 60 giorni. Della convocazione della Commissione e del calendario delle prove è data immediata comunicazione all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda, ed al Ministero della Giustizia, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 6.

Valutazione della prova attitudinale

1. Per la valutazione di ciascuna prova ogni componente della commissione dispone di 10 punti di merito. Alla prova orale sono ammessi coloro che abbiano riportato nella prova scritta una votazione minima complessiva pari a 30. Si considera superato l'esame da parte dei candidati che abbiano conseguito, anche nella prova orale, un punteggio complessivo non inferiore a 30.

2. Allo svolgimento della prova scritta presenziano almeno 2 componenti della Commissione.

3. Dell'avvenuto superamento dell'esame la Commissione rilascia certificazione all'interessato ai fini dell'iscrizione all'albo.

4. In caso di esito sfavorevole, la prova attitudinale può essere ripetuta non prima di 6 mesi.

5. Il Consiglio dell'Ordine dà immediata comunicazione al Ministero della Giustizia dell'esito della prova attitudinale, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 7.

Oggetto e svolgimento del tirocinio

1. Il tirocinio di adattamento, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo, ha una durata massima di 3 anni. Esso consiste nello svolgimento di attività giornalistica continuativa e retribuita per uno o più organi di informazione, nazionali o locali, regolarmente registrati.

2. Il direttore o i direttori degli organi di informazione, a conclusione del tirocinio di adattamento, predispone una relazione motivata contenente la valutazione, favorevole o sfavorevole, dell'attività complessivamente svolta e ne rilascia copia all'interessato.

Art. 8.

Obblighi del tirocinante

1. Il tirocinante è tenuto all'osservanza delle norme di deontologia professionale.

Art. 9.

Registro dei tirocinanti

1. Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti istituisce e tiene presso di sè il registro dei tirocinanti nel quale devono essere iscritti coloro che, muniti di decreto ministeriale di riconoscimento di titolo conseguito all'estero, intendono svolgere il tirocinio di adattamento.

2. Nel registro dei tirocinanti sono riportati:

a) numero d'ordine attribuito al tirocinante, cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza, titolo di studio e numero di codice fiscale;

b) data di decorrenza dell'iscrizione;

c) indicazione dell'organo o degli organi di informazione per i quali è svolto il tirocinio di adattamento;

d) eventuali provvedimenti di sospensione del tirocinio;

e) data di compimento del periodo di effettivo tirocinio;

f) data del rilascio del certificato di compiuto tirocinio;

g) data della cancellazione con relativa motivazione.

Art. 10.

Iscrizione

1. L'iscrizione al registro dei tirocinanti si ottiene a seguito di istanza al Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, redatta secondo lo schema allegato sub C al presente regolamento.

2. Nella domanda il richiedente deve dichiarare di impegnarsi ad effettuare il tirocinio di adattamento, indicando il relativo od i relativi organi di informazione.

3. La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

a) copia di un documento di identità;

b) copia autenticata del decreto ministeriale di riconoscimento, ai sensi del decreto legislativo;

c) attestazione di disponibilità del direttore o dei direttori degli organi di informazione per i quali si svolge il tirocinio;

d) n. 2 fotografie autenticate formato tessera; in alternativa, a richiesta dell'interessato, le fotografie possono essere autenticate dall'ufficio ricevente.

4. Nella domanda, sottoscritta dal richiedente, devono essere elencati i documenti allegati; deve altresì essere espresso l'impegno a dare comunicazione delle eventuali sopravvenute variazioni entro 30 giorni dal verificarsi delle stesse.

5. La domanda di iscrizione può essere inviata al Consiglio nazionale a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, oppure può essere presentata direttamente presso gli uffici del Consiglio nazionale. In caso di consegna presso gli uffici, il Consiglio nazionale, previa apposizione sulla domanda del timbro e della data di ricevimento, rilascia ricevuta di presentazione della domanda al praticante stesso o a persona da lui delegata.

6. E' inammissibile la domanda incompleta o difforme dalle previsioni del presente articolo, quando non sia possibile la regolarizzazione.

Art. 11.

Delibera di iscrizione

1. Il Presidente del Consiglio nazionale provvede all'iscrizione nel registro dei tirocinanti entro 15 giorni dalla data di presentazione della domanda.

2. L'iscrizione decorre dalla data della delibera del Consiglio nazionale.

3. Il mancato accoglimento della domanda di iscrizione deve essere motivato. La segreteria del Consiglio nazionale provvede entro 10 giorni a dare comunicazione della deliberazione adottata all'interessato, nonchè al direttore o ai direttori degli organi di informazione indicati per il tirocinio di adattamento, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 12.

Modalità di svolgimento e valutazione del tirocinio

1. Ogni 6 mesi, il direttore dell'organo di informazione rilascia al tirocinante una dichiarazione sulle attività svolte dallo stesso. Tale dichiarazione è trasmessa dall'interessato al Consiglio nazionale dell'Ordine.

2. Al compimento del tirocinio, entro il termine massimo di 15 giorni, il direttore trasmette al Consiglio nazionale la relazione sullo svolgimento del tirocinio prevista dall'articolo 7, comma 2.

3. In caso di valutazione favorevole, il Presidente del Consiglio nazionale rilascia un certificato di compiuto tirocinio entro il termine massimo di 15 giorni dal ricevimento della relazione.

4. In caso di valutazione sfavorevole, il Consiglio nazionale provvede all'audizione del tirocinante. Qualora ritenga di confermare la valutazione del direttore, emette provvedimento motivato di diniego di certificato di compiuto tirocinio; qualora ritenga, al contrario, di disattendere la valutazione sfavorevole del direttore, emette provvedimento motivato sul punto e rilascia certificato di compiuto tirocinio nei termini di cui al comma 3.

5. In caso di valutazione finale sfavorevole, il tirocinio può essere immediatamente ripetuto.

Art. 13.

Sospensione e interruzione del tirocinio

1. Tutti gli eventi che impediscono l'effettivo svolgimento del tirocinio per una durata superiore a 1/6 e inferiore alla metà della sua durata complessiva sono causa di sospensione del tirocinio stesso.

2. Tutti gli eventi che impediscono l'effettivo svolgimento del tirocinio per una durata superiore alla metà della sua durata complessiva sono causa di interruzione del tirocinio stesso.

3. Il direttore dell'organo di informazione presso cui si svolge il tirocinio informa il Consiglio nazionale della causa di sospensione di cui al comma 1 e della causa di interruzione di cui al comma 2, nonchè della ripresa del tirocinio nel caso di cui al comma 1.

4. Il Consiglio nazionale delibera la sospensione per un periodo comunque non superiore ad un anno.

5. La sospensione e l'interruzione del tirocinio sono dichiarate dal Consiglio nazionale con provvedimento comunicato all'interessato e al direttore dell'organo di informazione presso cui si svolge il tirocinio entro 15 giorni con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 14.

Cancellazione dal registro dei tirocinanti

1. Il Consiglio nazionale delibera la cancellazione dal registro dei tirocinanti nei seguenti casi:

a) rinuncia all'iscrizione;

b) dichiarazione di interruzione del tirocinio;

c) condanna definitiva per un delitto contro la Pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, oppure per ogni altro delitto non colposo, per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel minimo di 2 anni o nel massimo di 5 anni;

d) rilascio del certificato di iscrizione nell'elenco dei giornalisti professionisti.

2. La delibera del Consiglio nazionale di cancellazione dell'iscrizione nel registro dei tirocinanti deve essere comunicata all'interessato e al direttore dell'organo di informazione presso cui è stato svolto il tirocinio entro 15 giorni con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, salvo che la delibera di cancellazione sia stata comunicata contestualmente a quella di interruzione del tirocinio.

Art. 15.

Sospensione dal registro dei tirocinanti

1. In caso di condanna, anche in primo grado, per uno dei delitti di cui all'articolo 14, comma 1, lettera c), il Consiglio nazionale delibera la sospensione dell'iscrizione dal registro dei tirocinanti.

2. La delibera del Consiglio nazionale di sospensione dell'iscrizione nel registro dei tirocinanti deve essere comunicata all'interessato e al direttore dell'organo di informazione presso cui è stato svolto il tirocinio entro 15 giorni con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 17 novembre 2006

Registrato alla Corte dei conti il 27-12-2006

Ministeri isitituzionali, registro n. 13, foglio n. 120

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ALLEGATO A

ELENCO DELLE MATERIE

1) Diritti, doveri, etica e deontologia dell'informazione;

2) Elementi di storia del giornalismo e della comunicazione di massa;

3) Elementi di storia moderna e contemporanea;

4) Elementi di sociologia e psicologia dell'opinione pubblica;

5) Norme giuridiche attinenti all'informazione: elementi di diritto pubblico; norme civili, penali e amministrative concernenti la stampa; ordinamento giuridico della professione di giornalista;

6) Normativa comunitaria sull'informazione;

7) Teoria e tecniche dell'informazione giornalistica;

8) Metodi e strumenti di ricerca per il giornalismo;

9) Elementi di grafica della comunicazione giornalistica;

10) Elementi di informatica applicata al giornalismo;

11) Elementi di fotogiornalismo e di radiogiornalismo.

Allegato B ...omissis...

 

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