MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

 

DECRETO 2 marzo 2006.

(Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24 marzo 2006)

 

Adeguamento dei diritti di protesto e delle indennità di accesso relativi alla levata dei protesti cambiari.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

...omissis...

Decreta:

Gli importi minimo e massimo del diritto di protesto e le indennità di accesso previsti, rispettivamente, dagli articoli 7, comma 1 e 8 della legge 12 giugno 1973, n. 349 (43), maggiorati dal citato decreto ministeriale 10 febbraio 2004 (44), sono fissati secondo i seguenti importi:

1) diritto di protesto:

minimo € 1,77 + € 0,07 = € 1,84;

massimo € 38,58 + € 1,47 = € 40,05;

2) indennità di accesso:

a) fino a 3 chilometri: € 1,59 + € 0,06 = € 1,65;

b) fino a 5 chilometri: € 1,89 + € 0,07 = € 1,96;

c) fino a 10 chilometri: € 3,49 + € 0,13 = € 3,62;

d) fino a 15 chilometri: € 4,91 + € 0,19 = € 5,10;

e) fino a 20 chilometri: € 6,09 + € 0,23 = € 6,32,

oltre i 20 chilometri, per ogni 6 chilometri o frazione superiore a 3 chilometri di percorso successivo, l'indennità prevista alla precedente lettera e) è aumentata di € 1,59 + € 0,06 = € 1,65.

Il presente decreto entra in vigore il 1° giorno del mese successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 2 marzo 2006

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(43) Ved. Boll. Lav. 1977, pag. 418; I.L.P. 1973, pag. 443.

(44) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2004, pag. 895; I.L.P. 2004, pag. 601.

 

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