MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 22 dicembre 2004.
(Gazzetta Ufficiale n. 305 del 30 dicembre 2004)
Aggiornamento degli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie, conseguenti a violazioni al Codice della strada, ai sensi dell'articolo 195 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
...omissis...
Decreta:
Art. 1.
1. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (33), recante il nuovo Codice della strada, e successive modifiche ed integrazioni, è aggiornata secondo la Tabella I figurante in allegato al presente decreto.
2. Dall'adeguamento di cui al comma precedente sono escluse le sanzioni amministrative previste dalle norme del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dal decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, dalla legge 9 aprile 2003, n. 72 (34) e dal decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con legge 1 agosto 2003, n. 214 (35), indicate nella Tabella II figurante in allegato al presente decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed avrà effetto a decorrere dall'1 gennaio 2005.
Roma, 22 dicembre 2004
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(33) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1994, pag. 2259.
(34) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2003, pag. 1450.
(35) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2003, pag. 3124.
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ALLEGATO I
Gli importi delle sanzioni amministrative del pagamento di una somma previste dal Codice della strada devono intendersi sostituiti come segue:
Ove era prevista la sanzione da € 19,95 a € 81,90 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 20,77 a € 85,26;
Ove era prevista la sanzione da € 33,60 a € 137,55 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 34,98 a € 143,19;
Ove era prevista la sanzione da € 40,95 a € 81,90 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 42,63 a € 85,26;
Ove era prevista la sanzione da € 68,25 a € 275,10 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 71,05 a € 286,38;
Ove era prevista la sanzione da € 81,90 a € 164,85 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 85,26 a € 171,61;
Ove era prevista la sanzione da € 102,90 a € 205,80 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 107,12 a € 214,24;
Ove era prevista la sanzione da € 127,05 a € 509,25 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 132,26 a € 530,13;
Ove era prevista la sanzione da € 137,55 a € 550,20 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 143,19 a € 572,76;
Ove era prevista la sanzione da € 270,90 a € 1.083,60 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 282,01 a € 1.128,03;
Ove era prevista la sanzione da € 287,70 a € 1.441,65 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 299,50 a € 1.500,76;
Ove era prevista la sanzione da € 343,35 a € 1.376,55 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 357,43 a € 1.432,99;
Ove era prevista la sanzione da € 541,80 a € 2.168,25 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 564,01 a € 2.257,15;
Ove era prevista la sanzione da € 576,45 a € 2.884,35 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 600,08 a € 3.002,61;
Ove era prevista la sanzione da € 631,05 a € 2.548,35 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 656,92 a € 2.652,83;
Ove era prevista la sanzione da € 656,25 a € 2.628,15 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 683,16 a € 2.735,90;
Ove era prevista la sanzione da € 687,75 a € 2.754,15 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 715,95 a € 2.867,07;
Ove era prevista la sanzione da € 1.083,60 a € 4.337,55 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 1.128,03 a € 4.515,39;
Ove era prevista la sanzione da € 1.626,45 a € 6.506,85 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 1.693,13 a € 6.773,63;
Ove era prevista la sanzione da € 2.168,25 a € 8.676,15 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 2.257,15 a € 9.031,87.
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ALLEGATO II
Sanzioni amministrative introdotte nel decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per effetto del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, della legge 9 aprile 2003, n. 72 e del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con legge 1 agosto 2003, n. 214, escluse dall'adeguamento previsto dall'articolo 1.
| Articolo 7, comma 14, ultimo periodo |
| Articolo 7, comma 15-bis |
| Articolo 23, comma 13-bis |
| Articolo 79, comma 4, ultimo periodo |
| Articolo 85, comma 4-bis |
| Articolo 86, comma 2 |
| Articolo 86, comma 3 |
| Articolo 97, commi 7, 8, 9, 11, 12, 13 |
| Articolo 116, comma 13-bis |
| Articolo 143, commi 11 e 12 |
| Articolo 145, comma 10 |
| Articolo 146, comma 3 |
| Articolo 148, commi 15 e 16 |
| Articolo 168, commi 9, 9-bis e 9-ter |
| Articolo 170, comma 6 |
| Articolo 171, comma 2 |
| Articolo 172, commi 8 e 9 |
| Articolo 173, comma 3 |
| Articolo 174, commi 4, 5 e 7-bis |
| Articolo 178, commi 3, 4 e 4-bis |
| Articolo 179, commi 2-bis e 3 |
| Articolo 189, comma 5 |
| Articolo 191, comma 4 |
| Articolo 213, comma 2-ter |
| Articolo 214, commi 1 e 8 |